Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8762 del 30/04/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8762 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Rettifica – Valor(
Criteri.
Ricono-N~IfficioneL
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TELESIA IMMOBILIARE di Vegliante Quirino & C. snc con
sede in Telesia Terme, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv.
Salvatore Verrillo, elettivamente domiciliata in Roma,
Via Famagosta, 2 presso lo studio dell’Avv. Rosa Carlo,
RICORRENTE
)‘?
CONTRO
tS
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
Data pubblicazione: 30/04/2015
la sentenza n.23/34/2009 della C.T.R. di Napoli
Sezione n. 34 in data 19.01.2009, depositata il 28
gennaio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Antonino Di Blasi;
Sentito,
per la ricorrente,
l’Avvocato Salvatore
Verrillo;
Presente per il P.M. dott. Paola Mastroberardino che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Telesia Immobiliare di Vegliante Quirino &
C. snc, impugnava in sede giurisdizionale l’avviso, con
cui l’amministrazione finanziaria, rettificava il
valore dichiarato nell’atto di compravendita in Notar
Franco del 07.10.2004, eccependo il difetto di
motivazione e la infondatezza della stima UTE,
utilizzata dall’Ufficio.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Benevento
accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di
rettifica impugnato, mentre la Commissione Tributaria
Regionale, adita in appello dall’Agenzia Entrate,
accoglieva l’impugnazione, ritenendo e dichiarando
legittima la pretesa impositiva dell’Ufficio.
La società contribuente ha, quindi, proposto ricorso
2
Consiglio del 18 marzo 2015, dal Relatore Dott.
per cassazione, sulla base di tre motivi.
L’Agenzia
Entrate,
giusto
controricorso,
resiste
motivatamente e chiede che il ricorso venga dichiarato
inammissibile e, comunque, rigettato per infondatezza.
La CTR, in vero, ha ritenuto di accogliere l’appello
dell’Agenzia Entrate, nella considerazione che gli
elementi in atti consentivano di ritenere fondata e
congrua la pretesa impositiva dell’Ufficio.
I Giudici di appello hanno condiviso la valutazione
operata dall’Amministrazione finanziaria, valorizzando
le stime UTE e l’esito dei sopraluoghi e tenendo conto
sia dei valori medi di mercato rilevati nelle aree
omogenee sia pure dei dati elaborati dall’Osservatorio
Immobiliare, nonchè degli elementi offerti dalla
relazione dell’Agenzia del Territorio.
La società ricorrente, con il primo mezzo censura
l’impugnata decisione per violazione e falsa
applicazione dell’art.51 del dpr n.131/1986, deducendo
che la CTR, nel processo valutativo, anziché fare
riferimento, come prescritto dalla denunciata norma, ai
trasferimenti di immobili similari, avvenuti nel
triennio anteriore, si è basata sulla perizia di stima
prodotta dall’Ufficio, peraltro, disattendendo
immotivatamente la relazione versata in atti dalla
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
contribuente e la probante documentazione prodotta.
Con il secondo mezzo la decisione viene censurata per
violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc e del
principio di non contestazione.
l’allegazione relativa all’immobile offerto in
comparazione e che, il relativo valore è stato
aumentato solo nelle more del giudizio, ragion per cui
quello dichiarato doveva essere ritenuto congruo, avuto
riguardo agli elementi desumibili dall’atto offerto in
comparazione e del principio di non contestazione.
Con il terzo mezzo si deduce
erroneità della
motivazione, per avere attribuito rango di prova alle
perizie di stima prodotte dall’Ufficio, senza dare
adeguata contezza delle ragioni del maturato
convincimento.
Le doglianze non risultano fondate, avuto riguardo ai
principi affermati in pregresse condivise pronunce di
questa Corte.
Quanto,
ai primi due mezzi,
che
si
trattano
congiuntamente, in considerazione dell’intrinseca
connessione, in base ai consolidati e condivisi
principi giurisprudenziali che, di seguito, si
trascrivono.
E’ stato, in vero, affermato che “In
4
materia
di
Si sostiene che, nel caso, l’Ufficio non ha contestato
procedimento
civile,
nel ricorso per cassazione il
vizio della violazione e falsa applicazione della
legge di cui all’art.
primo comma n. 3, cod.
360,
proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366,
d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica
indicazione delle affermazioni in diritto contenute
nella sentenza gravata che motivatamente si assumano
in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse
fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o
dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti
consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito
istituzionale di verificare il fondamento della
denunziata violazione” (Cass. 21659/2005, n.2707/2004).
La Corte ha, pure, avuto modo di precisare che “La
valutazione degli elementi probatori e
riservata al giudice di
attività istituzionalmente
merito, non sindacabile in cassazione
sotto
il
motivazione
profilo
del
v
della
relativo
se
congruita’
non
della
apprezzamento”(Cass.
n.23286/2005, n. 12014/2004, n.6556/2004, n.322/2003).
I due mezzi, non risultano formulati in coerenza con i
trascritti principi e non incrinano il tessuto
argomentativo della sentenza, sia perché non indicano
5
primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere, a pena
le affermazioni in diritto, in
norme
regolatrici
l’interpretazione
giurisprudenza
della
delle
di
contrasto
con
le
fattispecie
o
con
stesse
fornita
dalla
legittimità, sia pure perchè la
quale giudice di merito, ha operato una concreta,
argomentata valutazione degli elementi probatori in
atti, che non risulta sindacabile in cassazione.
Peraltro, la decisione della CTR risulta in linea con
il quadro normativo di riferimento, risultando conforme
a diritto che la valutazione dei beni di che trattasi
venga effettuata, prendendo in considerazione, sia la
relazione di
stima,
effettuata dall’Ufficio del
Territorio “per comparazione con immobili dalle
caratteristiche analoghe e tenuto conto dei parametri
fissati dall’Osservatorio Immobiliare (che è una Banca
dati istituita dal Ministero delle Finanze e contiene
tutte le informazioni relative al mercato immobiliare
italiano),
sia
pure
altra
relazione
dell’UTE,
concernente la valutazione di immobile limitrofo,
compravenduto
pochi
mesi
prima,
nonché
delle
caratteristiche essenziali del bene in considerazione e
della relativa ubicazione nella stazione climatica di
Telese Terme che, è stato rilevato, “rappresenta una
stazione climatica ad ampia vocazione turistica, ove il
6
CTR, nell’ambito dei poteri alla stessa riconosciuti,
mercato immobiliare è al rialzo”.
Il terzo motivo, con il quale si deduce omessa o,
comunque, insufficiente motivazione della sentenza, non
sembra ammissibile e fondato, non essendo indicati i
diversa decisione(Cass. n.890/2006, n.1756/2006).
Peraltro, “Il
vizio
di
omessa o insufficiente
motivazione, deducibile in sede di legittimita’ ex
art. 360, n. 5, cod. proc. civ., puo’ investire il
risultato dell’accertamento dei fatti e della loro
valutazione, che appartiene all’ambito dei giudizi di
fatto riservati al giudice di merito, soltanto nei
limiti del controllo del processo logico seguito da
quel giudice per assolvere i compiti a lui riservati,
al fine di verificare se sia incorso in errori di
diritto
o
in
vizi
ragionamento”
di
(Cass.
n.16204/2005).
Alla stregua di tali principi, il mezzo, non risulta
ammissibile
argomentazioni
e
fondato,
che
le
giustificazione
del
considerato
a
utilizzate
decisum, appaiono corrette sotto il profilo logicoformale, e quindi insindacabili in questa sede.
Giova,
in
vero,
rilevare
che
tali
doglianze,
risolvendosi nella richiesta di una diversa valutazione
degli stessi elementi di fatto esaminati e diversamente
7
concreti elementi in ipotesi idonei a giustificare una
valutati dal giudice di merito, non possono trovare
ingresso, in base al condiviso e consolidato principio
secondo cui in tema di accertamento dei fatti storici
allegati dalle parti a sostegno delle rispettive
cassazione non possono consistere nella circostanza che
la determinazione o la valutazione delle prove siano
state eseguite dal giudice in senso difforme da quello
preteso dalla parte, perché a norma dell’art.116 cpc
rientra nel potere discrezionale e come tale
insindacabile – del giudice di merito apprezzare
all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza e scegliere, tra le varie risultanze
istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con
l’unico limite di supportare con adeguata e congrua
motivazione l’esito del procedimento accertativo e
valutativo seguito(Cass. n.11462/04, n.2090/04,
n.12446/2006).
Le critiche formulate con il mezzo, attengono, invero,
sia alla perizia di stima all’immobile compravenduto
del 05.09.2003 ed indicato in comparazione, sia pure
alla inveridicità della definitività del valore di euro
150.000 attribuito a detto immobile, nonché
all’esattezza delle stime dell’agenzia del Territorio
sui fabbricati; elementi, sui quali si era realizzato
8
pretese, i vizi deducibili con il ricorso per
il contraddittorio e, pertanto, da ritenersi esaminati
e diversamente valutati dal giudice di appello.
Elementi, peraltro, dei quali non viene, concretamente,
prospettata la relativa decisività, ai fini della
orientamento giurisprudenziale che onera il ricorrente
di indicare specificamente le circostanze di fatto che
potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una
diversa decisione, nonché i vizi logici e giuridici
della motivazione
(Cass. n.11462/2004, n.2090/2004,
n.1170/2004, n.842/2002).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in
complessivi Euro tremila, oltre SPAD.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento delle spese processuali, in favore della
controricorrente
Agenzia
Entrate,
liquidate
complessivi euro tremila, oltre spad.
DEPOWADDINCANCELLM
R.
Così deciso in Roma il 18 mar 2015
Il Presiden
ensore
in
a O APR. 2015
decisione da assumere, in violazione del condiviso