Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8762 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. II, 30/03/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 30/03/2021), n.8762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8420/2016 proposto da:

VIRI SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 103, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELLA ARCURI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LUCIA SERENA OCCHINERI, RAFFAELLA D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

Z.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI

55, presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAVINO SPIGA;

– controricorrente –

e contro

HYPO ALPE ADRIA BANK SPA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2776/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Riccardo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo,

declaratoria di inammissibilità degli altri, in subordine il

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Arcuri Gabriella che si riporta agli atti

depositati;

udito l’avv. D’Errico Carlo che si riporta agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 12 luglio 2006 Z.V. conveniva in giudizio le società VI.RI. s.r.l. e Hypo Alpe-Adria Bank s.p.a., esponendo che in data 28 aprile 2005 aveva ordinato e acquistato, con l’intervento della società di leasing Hypo Alpe-Adria, un autocarro per il trasporto di prodotti freddi manifestando al venditore VI.RI. s.r.l. la necessità che il veicolo avesse portata di almeno 10 quintali e fosse utilizzabile con patente della categoria B; che in risposta le era stato offerto un autocarro immatricolato nel (OMISSIS) da assemblare con sostituzione dell’originario cassone con una cella frigo; che in occasione della vendita del veicolo erano sorti dubbi sull’effettiva portata dell’autocarro in seguito ai quali il responsabile della VI.RI. aveva provveduto ad adeguare la carta di circolazione con indicazione di una portata di 4,5 quintali; che tuttavia la portata effettiva, trattandosi di veicolo vuoto eccedente i 35 quintali, era pari a zero, con conseguente inidoneità del veicolo all’uso e sua incommerciabilità. Per queste ragioni, Z. chiedeva che venisse pronunciato ex art. 1427 c.c., l’annullamento del contratto di compravendita concernente il veicolo e che la venditrice VI.RI. venisse condannata alla refusione di tutte le rate di leasing pagate nonchè al pagamento di quelle ancora in scadenza nei confronti della Hypo Alpe-Adria Bank; in subordine, domandava la risoluzione del contratto per inadempimento della VI.RI.. con conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione delle rate di leasing pagate e al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo del veicolo. In via riconvenzionale, la convenuta Hypo Alpe-Adria domandava l’accertamento dell’obbligo della conduttrice di pagare i canoni fino alla scadenza o comunque fino al passaggio in giudicato della sentenza di eventuale accoglimento della domanda.

Il Tribunale di Padova, preliminarmente rilevato che in base al contratto di leasing non era consentito all’utilizzatore esercitare azioni di annullamento e risoluzione, con sentenza n. 1841/2012 dichiarava il difetto di legittimazione attiva dell’attrice e rigettava le domande da questa proposte; accertava e dichiarava invece il diritto di Hypo Alpe-Adria Bank al pagamento del dovuto in forza del contratto di leasing.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello Z.V..

La Corte d’appello di Venezia, preliminarmente rilevato che il Tribunale aveva erroneamente rilevato d’ufficio il difetto di titolarità attiva in capo all’attrice, investendo tale profilo una questione di merito non controversa tra le parti, con sentenza 3 dicembre 2015, n. 2776 accoglieva il gravame, dichiarando risolto il contratto di compravendita del veicolo per inadempimento della VI.RI. s.r.l., avendo quest’ultima venduto un aliud pro alio, e condannandola alla refusione delle rate di leasing già versate dall’appellante.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la società VI.RI. s.r.l. Resiste con controricorso Z.V..

L’intimata Hypo Alpe-Adria Bank s.p.a. non ha proposto difese. Memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., è stata depositata dalla società ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per “inesistenza della notifica”: l’eventuale vizio è causa non di inesistenza – come afferma la controricorrente – ma di nullità, comunque sanata dalla costituzione della controricorrente (v., ex multis, Cass. 24450/2017),

2. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 1453 c.c., per erronea applicazione del rapporto giuridico fatto valere in giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte d’appello ha risolto ex art. 1453 c.c., il contratto di vendita di un bene concesso in leasing benchè l’inadempimento fosse stato “generato nell’alveo di un diverso contratto, il contratto d’opera stipulato tra venditore e futuro lessee antecedentemente al perfezionarsi del leasing stesso”.

Il motivo è infondato. E’ vero che al veicolo acquistato da Z. è stato sostituito, da parte della società venditrice, l’originario cassone con una cella frigo, ma ciò non significa che vi sia stata la conclusione di un contratto d’opera tra Z. e la ricorrente, rappresentando l’obbligazione di fare le modifiche soltanto il mezzo per il conseguimento della res (sui rapporti tra il contratto di vendita e quello di appalto/d’opera v. Cass. 3578/1999 e, più di recente, Cass. 5935/2018).

b) Il secondo motivo lamenta “violazione dell’applicazione del combinato disposto degli artt. 1491,1494 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere (la Corte d’appello) disposto il risarcimento del danno in assenza di colpa del venditore”.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha infatti ritenuto non rilevante, al fine di escludere la colpa del venditore, che le modifiche fossero state chieste da Z.: la realizzazione delle modifiche – ha affermato la Corte – è stata curata dal fornitore, che era “tenuto ad eseguire il contratto con la diligenza imposta al comune operatore professionale del settore, che gli imponeva di eseguire l’opera di assemblaggio in modo tale da consentire che il veicolo avesse una minima portata utile al trasporto di merci”, mentre ha consegnato un veicolo “del tutto mancante dei requisiti minimi e delle qualità indispensabili per assolvere la destinazione economico-sociale della cosa oggetto del contratto” (il consulente tecnico d’ufficio ha infatti concluso che la portata del veicolo era negativa e quindi inesistente).

c) Il terzo motivo contesta “violazione dell’art. 1705 c.c. e delle disposizioni che presiedono all’interpretazione dei negozi giuridici ex art. 1362 e segg. c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte d’appello ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva a proporre l’azione di risoluzione del contratto di vendita in capo all’utilizzatrice Z. in presenza di una indicazione, del tutto generica, presente all’art. 8 delle condizioni generali del contratto, articolo che nulla specifica in ordine alle azioni che si intendono trasferire in capo all’utilizzatore.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha anzitutto precisato – seguendo l’orientamento delle sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 19785/2015) – che l’esercizio dell’azione di risoluzione da parte dell’utilizzatore è profilo che riguarda non la legitimatio ad causam, ma la titolarità attiva del rapporto, che è questione di merito da risolvere in concreto “caso per caso” sulla base delle specifiche pattuizioni del contratto di leasing (cfr. ancora l’appena richiamata pronunzia delle sezioni unite per cui “l’utilizzatore non può esercitare l’azione di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente, cui esso è estraneo, se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale”, clausola contrattuale il cui accertamento è “rimesso al giudice di merito”). Il giudice di primo grado non poteva quindi – ha proseguito la Corte d’appello – rilevare d’ufficio la questione e per questo rigettare la domanda. In ogni caso – ha concluso la Corte – dalla lettura dell’art. 8 delle condizioni generali del contratto, che prevede il conferimento all’utilizzatore di “ogni potere e facoltà di proporre reclami e azioni giudiziarie a proprio nome, a rischio di esso utilizzatore, nei confronti del fornitore” si ricava il consenso della società di leasing all’esercizio dell’azione di risoluzione. All’interpretazione, plausibile, del giudice di merito, che ricomprende nell'”ogni potere e facoltà di proporre azioni giudiziarie” l’esercizio dell’azione di risoluzione, la ricorrente si limita ad obiettare la mancata specificazione dell’azione di risoluzione, senza argomentare quale canone interpretativo l’ermeneutica del giudice di merito abbia violato.

d) Il quarto motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”: la Corte d’appello non ha considerato che il veicolo oggetto del contratto di leasing aveva superato il collaudo dopo le modifiche strutturali richieste da Z. e aveva ottenuto il certificato di omologazione alla circolazione su strada da parte dell’ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il motivo è infondato. Anzitutto i documenti di circolazione del veicolo sono stati esaminati dalla Corte d’appello (v. pp. 9-10 della sentenza impugnata), ma in ogni caso il punto non rilevava la legittimazione alla circolazione, ma la portata utile del veicolo, che appunto poteva circolare, ma non poteva trasportare alcun carico.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 4.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Seconda Civile, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA