Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8762 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. II, 13/04/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 13/04/2010), n.8762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25464/2004 proposto da:

UNIMONT SPA (ora SRL), in persona del legale rappresentante pro

tempore B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato LAIS Fabio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTORA ALBERTO;

– ricorrente –

contro

INTERIMPIANTI SRL, in persona del Curatore Z.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio

dell’avvocato COGGIATTI Claudio, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DALLA VOLTA SERGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 798/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

30/09/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato DOTTO Massimo F. con delega depositata in udienza

dell’Avvocato COGGIATTI Claudio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione in data 6 luglio 1989, la società Interimpianti s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Parma la società Unimont s.p.a. (oggi, s.r.l.) con sede in Bari, per sentirla dichiarare tenuta, e condannare a corrispondere in suo favore, il corrispettivo del progetto predisposto per incarico della stessa Unimont, nella misura di L. 22.990.800 come da fattura n. (OMISSIS), con interessi legali e rivalutazione. Espose di essere stata incaricata nel (OMISSIS) dalla Unimont di provvedere alla redazione del progetto esecutivo – con relativa determinazione di quotazioni e prezzi – degli impianti elettrici per il Nuovo Centro di Bioingegneria che la Snamprogetti intendeva realizzare in (OMISSIS), e ciò al fine di consentire a Unimont di presentare una offerta per partecipare alla gara d’appalto indetta da Snamprogetti. Le parti avevano convenuto che, quale contropartita di tale prestazione, Unimont avrebbe affidato a Interimpianti l’esecuzione degli impianti in caso di aggiudicazione dell’appalto.

Eseguito il progetto, ed appreso successivamente che Unimont era risultata aggiudicataria dell’appalto, Interimpianti aveva sollecitato il rispetto dell’impegno assunto nei suoi confronti dalla stessa Unimont. Dopo ripetute insistenze del legale rappresentante di Interimpianti, questa era stata interpellata sul prezzo che avrebbe praticato per la esecuzione dei lavori, ma, a seguito di tale indicazione, Unimont non si era curata di comunicare alcuna risposta.

Interimpianti aveva reclamato dunque il compenso per l’opera svolta, e Unimont si era limitata a proporre di compensarla con l’assegnazione di altri lavori in futuro.

Interimpianti aveva allora inviato ad Unimont una fattura relativa alle prestazioni svolte, con lettera del 22 marzo 1989, ricevendo in risposta la lettera del 14 aprile 1989 recante, secondo l’attrice, una prospettazione non veritiera dei fatti.

La società Unimont si costituì in giudizio, contestando le pretese attoree, e sostenendo, in particolare, di non avere mai richiesto un progetto esecutivo, ma solo un preventivo per l’esecuzione degli impianti elettrici degli stabulari per il Centro di bioingegneria dell’Eni di (OMISSIS), nell’ambito della partecipazione alla gara indetta dalla Snamprogetti per l’esecuzione dell’opera, e che analoga richiesta era stata rivolta anche ad altre imprese; che in fase di trattative la committente aveva chiesto ad Unimont di praticare uno sconto sul prezzo offerto, sicchè quest’ultima si era rivolta a tutte le imprese cui aveva richiesto preventivi per accertare la disponibilità a praticare sconti, ottenendo dall’Italimpianti un netto rifiuto.

A seguito del fallimento della società Interimpianti si costituì in giudizio il curatore facendo proprie le domande della società fallita. Con sentenza del 22 agosto 2001 il Tribunale di Parma condannò la convenuta al pagamento dell’importo di L. 10.000.000 oltre ad interessi legali in relazione al costo del lavoro svolto.

Avverso tale sentenza la società Unimont propose appello. Il Fallimento Interimpianti propose appello incidentale al fine di sentir accogliere integralmente la propria richiesta, con condanna della Unimont al pagamento della somma di L. 23.990.800, di cui alla fattura Interimpianti n. (OMISSIS).

2. – Con sentenza depositata il 20 maggio 2004, la Corte d’appello di Bologna respinse il gravame principale, e, in accoglimento di quello incidentale, condannò la società Unimont al pagamento in favore del fallimento della somma di L. 22.990.800 con gli interessi legali.

Rilevò la Corte di merito la infondatezza del motivo di appello riguardante la pretesa inesatta valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di primo grado, osservando, dopo aver ripercorso l’iter istruttorio compiuto, che dallo stesso era emersa la complessità del progetto esecutivo richiesto, che non si conciliava con la sinteticità di un preventivo.

L’accoglimento dell’appello incidentale fu motivato alla stregua della congruità della somma richiesta, inferiore al 7-8 per cento dell’importo del lavoro, che rappresenta il costo usuale di un progetto del genere di quello di cui si tratta.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società Unimont sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Resiste con controricorso il Fallimento Interimpianti, che ha depositato anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 1325, 1326 e 1346 cod. civ., art. 1362 cod. civ., e segg., nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per avere la sentenza riconosciuto ad Interimpianti il diritto al corrispettivo del lavoro eseguito, sebbene dall’istruttoria fosse emerso – e la stessa Corte di merito avesse ritenuto – che l’accordo delle parti prevedeva che, in caso di mancata stipula del subappalto, Interimpianti avrebbe avuto solo il diritto al rimborso delle spese.

Nel ricorso si richiama il tenore di una deposizione testimoniale dalla quale sarebbe risultato un impegno di Unimont al rimborso di cui si è riferito. Contraddittoriamente con tali risultanze, la Corte d’appello era, invece, pervenuta alla conclusione che la Unimont sarebbe stata esonerata dal pagamento del progetto commesso alla Interimpianti solo nel caso di subappalto a quest’ultima della esecuzione degli impianti elettrici.

2.1. – Il motivo non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità.

2.2. – Invero, pur attraverso la denuncia di violazione di legge, la ricorrente intende sostanzialmente – ed inammissibilmente nella presente sede – ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dalla Corte territoriale.

Il secondo giudice aveva, in effetti, adeguatamente e non illogicamente motivato il proprio convincimento secondo il quale Unimont non avesse chiesto solo un preventivo, ma un progetto complesso, e, facendo dettagliato ed articolato riferimento alle risultanze documentali e testimoniali acquisite al processo, aveva ricostruito il tenore degli accordi tra le parti nel senso che Unimont sarebbe stata esonerata dal pagamento del progetto commesso ad Interimpianti soltanto nel caso di subappalto a quest’ultima degli impianti elettrici. A tale scopo, aveva, in particolare, richiamato nel dettaglio la deposizione dei testi Z., dipendente della Italimpianti, e M., tecnico redattore del progetto in questione, sottolineando che le stesse non risultavano smentite dalle deposizioni dei testi indotti da Unimont, i quali, secondo la Corte di merito, avevano riconosciuto la complessità e puntualità del progetto redatto dalla Interimpianti, che mal si conciliava con un preventivo, per sua natura sintetico e non esaustivo.

2.3. – In presenza di siffatta doviziosa ricostruzione del quadro probatorio contenuta nella sentenza impugnata, resta totalmente inibita a questa Corte la rivisitazione del materiale già esaminato, finalizzata ad una diversa conclusione in ordine al contenuto degli accordi intercorsi tra le parti.

3. – Con la seconda censura, si deduce violazione dell’art. 2697 cod. civ., nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia, per avere la sentenza impugnata quantificato gli importi asseritamente dovuti ad Interimpianti sulla scorta delle valutazioni e dei giudizi di congruenza espressi da un teste. Al riguardo, la sentenza impugnata avrebbe fatto proprie in modo acritico ed immotivato le valutazioni espresse in sede di deposizione testimoniale circa il presunto valore di mercato di lavori analoghi a quelli progettati da Interimpianti e quello del relativo progetto. Inoltre, poichè, nel caso di specie, incombeva sul Fallimento l’onere di fornire la prova della natura e della esatta entità delle spese di cui chiedeva il rimborso, anche qualora le parti avessero realmente pattuito il diritto di Interimpianti al rimborso delle spese in caso di mancato affidamento dei lavori progettati, le domande della stessa Interimpianti avrebbero dovute essere rigettate per mancanza di prove. In via subordinata, la ricorrente chiede il rinvio della causa ad altro giudice, affinchè valuti la possibilità di determinare in base agli elementi istruttori acquisiti l’entità delle spese sostenute da Interimpianti per la redazione del progetto in questione.

4.1. – Anche la seconda censura si rivela inammissibile.

4.2. – Essa si traduce, infatti, al pari della prima, nella richiesta di una indagine di fatto, non consentita nella presente sede, in presenza di una congrua e non illogica motivazione del proprio convincimento da parte del giudice di secondo grado, che, con riguardo alla questione della quantificazione degli importi dovuti ad Interimpianti, oggetto dell’appello incidentale del Fallimento della predetta società, si era richiamato, in assenza di risultanze contrarie, ad una circostanza di fatto riferita da un teste – che ne era a conoscenza nella sua qualità di progettista – relativa alla congruità della somma richiesta dalla stessa Interimpianti per il progetto redatto, in quanto inferiore al costo usuale di un progetto di tal genere, aggirantesi intorno al sette/otto per cento del costo dell’opera.

4.3. – Resta, in tal modo, esclusa anche la possibilità di aderire alla richiesta, avanzata in via subordinata dalla ricorrente, di rinvio della causa ad altro giudice per la determinazione della entità delle spese sostenute da Interimpianti per la redazione del progetto in questione.

5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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