Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8761 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8761 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Rimborso Diniego.
Decadenza.
Notifica mezzo
posta. Spedizione
– Consegna.EffettJ

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona

rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 30/04/2015

del

legale

rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
2

Ag5′.„

CONTRO

CASSA di RISPARMIO della PROVINCIA di CHIETI SPA, in
persona

del

legale

rappresentante

pro

tempore,

rappresentata e difesa, giusta delega in calce al
controricorso, dall’Avv. Giuseppe Piergiorgio De Medio
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cosseria,

l presso lo studio dell’Avv.

Iolanda

CONTRORI CORRENTE

Chimento,
AVVERSO

-.—V

la sentenza n.43/2009 della C.T.C. Sezione di L’Aquila
– Collegio n. 01 in data 14.01.2009, depositata il 05
febbraio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera

di

Antonino Di Blasi;
Sentito, per la ricorrente Agenzia, l’Avvocato Gianna
Maria De Socio, dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Sentito, pure, l’Avv. Ernestina De Medio, per delega
del difensore della controricorrente
Presente per il P.M. la Dott.ssa Paola Mastroberardino,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cassa di Risparmio di Chieti impugnava in sede
giurisdizionale

il

silenzio

dall’amministrazione finanziaria,

rifiuto,

opposto

alla domanda di

rimborso dell’imposta proporzionale,

percepita in

relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo
eseguita in data 08 maggio 1984, e ritenuta non dovuta.
L’adita Commissione di primo grado respingeva il
ricorso,

ritenendo che la domanda non fosse stata

presentata ritualmente, mentre la Commissione
Tributaria di secondo grado, adita in appello dalla
contribuente, accoglieva l’impugnazione, ritenendo e
dichiarando che la richiesta, avanzata a mezzo del
2

Consiglio del 18 marzo 2015, dal Relatore Dott.

servizio postale, risultava rituale e tempestiva.
L’Ufficio proponeva, quindi, ricorso alla Commissione
Tributaria Centrale, ribadendo l’intempestività della
domanda, in quanto pervenuta in data 01 luglio 1986,
spedita,

tramite

posta,

precedente

il

30.06.1986.
La CTC, con la decisione in epigrafe indicata ed in
questa

sede

dell’Ufficio,

impugnata,
opinando

rigettava
che,

alla

il
stregua

ricorso
della

normativa applicabile, la domanda di rimborso doveva
ritenersi ritualmente e tempestivamente presentata sia
a voler fare riferimento alla data del relativo
deposito presso i competenti Uffici finanziari, sia
pure a quella della presentazione all’Ufficio postale,
per l’invio tramite il relativo servizio; circostanza
quest’ultima, pacificamente, avvenuta il 30.06.1986.
Tale ultima decisione,

risulta impugnata dall’Agenzia

Entrate, sulla base di un motivo.
L’intimata

società,

giusto

controricorso,

resiste

motivatamente e chiede il rigetto dell’impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Agenzia, con l’unico mezzo, censura
l’impugnata decisione per violazione degli artt. 75
comma 2 ° del dpr n.634/19872 nonchè 77 c.3 ° e 79 c.1 °
del dpr n.131/1986, deducendo che la CTC sarebbe
3

ancorchè

incorsa nella violazione delle denunciate disposizioni,
nel ritenere tempestiva la presentazione della domanda
di rimborso, in quanto “l’applicazione retroattiva
delle disposizioni del dpr n.131/1986 con riferimento

della pendenza della controversia, ovvero della
presentazione della domanda di rimborso” secondo la
modalità ed i termini previsti dalla legge.
Ritiene il Collegio che l’impugnata sentenza non
giustifichi la formulata censura, avuto riguardo al
principio, espressione del condiviso orientamento
giurisprudenziale, secondo cui “L’istanza di rimborso
dell’imposta di registro deve considerarsi tempestiva
qualora venga presentata per la spedizione agli uffici
postali entro il termine di cui agli artt. 75 dpr 26
ottobre 1972 n.634 e 77 del dpr 26 aprile 1986 n.131,
non prevedendo espressamente dette norme che l’istanza
di rimborso debba pervenire all’ufficio entro il
termine prescritto”( Cass. n.559/1999, n.1691/2000,
n.11962/2001, n.7207/2003).
Peraltro, il citato orientamento giurisprudenziale, ha,
recentemente, trovato conferma e conforto in autorevoli
pronunce, prima della Corte Costituzionale, che con la
Sentenza n.477/2002 ha riconosciuto come principio di
carattere generale quello della scissione degli effetti
4

ai rimborsi di imposte già versate trova il limite

per il notificante ed il notificato e, più recentemente
delle Sezioni Unite della Cassazione, che con la
decisione n.8890/2010, hanno ricollegato, di regola,
l’effetto di impedire la decadenza al compimento, da

avviare il procedimento notificatorio e/o di
comunicazione, quale la consegna dell’atto ad un
ufficio competente a provvedere ed autonomo, idoneo a
garantire affidamento.
Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso,
incontestata sia la data del 30 giugno 1986,
coincidente con quella di consegna e spedizione della
domanda di rimborso all’Ufficio postale, sia pure
quella di ricezione del plico postale, da parte del
destinatario, avvenuta il successivo 01 luglio 1986.
Stante ciò, la domanda di rimborso, sulla base del
trascritto principio, deve ritenersi tempestivamente
presentata e la decisione impugnata che allo stesso si
è sostanzialmente attenuta, va confermata.
L’Ufficio, quindi, nel prendere atto della tempestività
della domanda di rimborso, esaminerà e valuterà la
sussistenza degli altri presupposti legittimanti il
rimborso stesso.
Il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio, avuto riguardo all’epoca dei
5

parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad

fatti

di

causa ed a quella del consolidarsi

dell’applicato principio, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Il Presiden

– Esten ore

Così deciso in Roma il 18 marzo 201,-

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