Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8761 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. I, 15/04/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SALARIA 227, presso l’avvocato IASONNA STEFANIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PROCACCINI ERNESTO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ST.AN. (C.F. (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

30/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato R.D. ANIELLO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 12.11 – 22.12.2004, il Tribunale di Napoli – respingeva sia il ricorso in revisione delle condizioni del divorzio e segnatamente dell’assegno divorzile, proposto il 29.10.2003, L. n. 898 del 1970, ex art. 9 da S.M. nei confronti di St.An., che le domande riconvenzionali da costei formulate.

Con decreto del 17 – 30.03.2006, la Corte d’appello di Napoli, prima sezione civile, dichiarava inammissibili perche’ tardivi, sia il reclamo principale del S., introdotto con ricorso depositato il 10.01.2006, che il reclamo incidentale della St., in quanto proposti dopo la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 739 c.p.c., di dieci giorni dalla comunicazione dell’impugnato decreto, attuata dalla Cancelleria, e, comunque, a distanza di oltre un anno dal deposito del medesimo provvedimento.

Contro il decreto della Corte d’appello il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, notificato il 13.03.2007 alla St., che non ha svolto attivita’ difensiva. Il S. ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il S. denunzia:

1.” Violazione e falsa applicazione dell’art. 739 c.p.c., della L. 13 marzo 1987, n. 74, art. 13 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3;

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″, formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto: “L’Ecc.ma Corte dica che il termine per proporre reclamo avverso decreti emessi in camera di consiglio dal Tribunale in primo grado nei confronti di piu’ parti decorre dalla notificazione dello stesso e che ai giudizi in materia di “assegno di divorzio” si applica la sospensione feriale dei termini e, quindi, di quelli relativi alle impugnazioni”. Il ricorso e’ fondato con riguardo ad entrambi i dedotti profili.

Vertendosi in caso di procedimento di primo grado svoltosi e definito con decreto reso nei confronti di piu’ parti, il termine perentorio per la proposizione del reclamo non poteva, alla luce del disposto normativo di cui all’art. 739 c.p.c., comma 2, farsi decorrere dalla comunicazione del provvedimento reclamato D’altra parte, non essendo la controversia, in ragione del relativo oggetto, riconducibile all’ambito di quelle non soggette alla sospensione feriale dei termini processuali, contemplate dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 ed essendo stato il decreto reclamato,, depositato il 22.12.2004, non poteva nemmeno ritenersi decorso al 10.01.2006 il termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c.. A tale termine annuale, da calcolare ex nominatione dierum, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, dovevano infatti aggiungersi i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (primo agosto – quindici settembre di ciascun anno), calcolati ex nominatione dierum, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 c.p.c., comma 1, della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, (cfr, tra le altre, Cass. 200415530).

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e l’impugnato decreto cassato, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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