Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8761 del 04/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 22/12/2016, dep.04/04/2017),  n. 8761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5785-2016 proposto da:

L.S., D.S.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 35, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA

APUZZO, rappresentati e difesi dall’avvocato RICCARDO LORINI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di COMUNE DI POMPEI, in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI IODICE giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

BRITTO OPERE STRADALI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1535/2015 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 02/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 L.S. conveniva in giudizio il Comune di Pompei per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni patite quale trasportata a bordo di un motociclo condotta da D.S.V. in occasione di un sinistro verificatosi in (OMISSIS) a causa di una buca non transennata e non visibile presente sulla sede stradale. Nel giudizio spiegava intervento volontario il D.S. chiedendo a sua volta il risarcimento sia dei danni al motociclo che quelli conseguenti alle lesioni patite nel medesimo evento.

Il Comune costituitosi eccepiva l’infondatezza della domanda e chiedeva di chiamare in causa la ditta Bretto Opere Stradali srl quale appaltatrice della manutenzione delle proprie strade.

Il Giudice di Pace di Pompei respingeva la domanda e compensava le spese.

2. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n 1535 del 2 settembre 2015 confermava, integrando la motivazione, la decisione di primo grado.

3. Avverso tale pronunzia, L.S. e D.S.V. propongono ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1 Resiste con controricorso il Comune di Pompei.

4. E’. stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con i due motivi di ricorso i ricorrenti hanno dedotto l’error in indicando del Tribunale evidenziando la contraddittorietà della motivazione in quanto il giudice del merito pur avendo ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 2051 continui poi a richiamare l’art. 2043.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. I ricorrenti non colgono la ratio decidendi della sentenza. Il giudice del merito dopo aver qualificato la domanda proposta sia come violazione del principio generale previsto dall’art. 2043 c.c. sia di quello specifico previsto dell’art. 2051 c.c., ha ritenuto, in entrambi i casi, non provata la domanda.

Infatti i ricorrenti pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiedono in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice dell’appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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