Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8760 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8760 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

IpoCatas tale.
Accertamento.
Cessione azienda Abuso diritto.
Vizio motivazione.

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUGLIELMI QUINTO e CAPELLI EMANUELA, rappresentati e
difesi, giusta delega a margine del ricorso, dagli
Avvocati Ettore Bontempi e Michele Aureli,
elettivamente domiciliati nello studio del secondo in
Roma,

Via

Asiago,

8

RICORRENTI

CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

Data pubblicazione: 30/04/2015

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.67 della C.T.R. di Bologna – Sezione n.
12 in data 29.10.2008, depositata il 26 novembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 marzo 2015, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito, per i ricorrenti, l’Avv. Michele Aureli;

Socio Gianna Maria, dell’Avvocatura Generale dello
Stato;
Presente per il P.M. dr. Paola Mastroberardino che ha
concluso per l’inammissibilità, in subordine per il
rigetto, del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Guglielmi Quinto,

impugnava in sede

giurisdizionale, – denunciando la violazione dell’art.
20

del dpr n.131/1986,- l’avviso di liquidazione

notificato il 05.07.2005, con cui l’Agenzia Entrate di
Rimini, reclamava l’imposta complementare di registro,
ipotecaria, catastale ed accessori, in relazione
all’atto in Notar Ioll del 06.11.2003 registrato il
24.11.2003.
Tale atto prevedeva la costituzione di una società in
accomandita semplice con ragione sociale ” Immobiliare
Guglielmi di Pollini Silvana & C. sas” e con sede in
Rimini, il cui capitale sociale veniva determinato in
euro 350.000,00 e sottoscritto da Pollini Silvana con
conferimento di denaro per euro 50.000,00, da Guglielmo
2

Sentito, per la controricorrente Agenzia, l’Avvocato De

Quinto con conferimento di quote di beni immobili per
euro 150.000,00 e da Montanari Bianca con conferimento
di quote immobiliari per euro 150.000,00.
Il precedente 17.10.2003, il signor Guglielmi Quinto,

20.10.2003, aveva contratto un mutuo fondiario con la
Cassa di Risparmio di Rimini spa dell’importo di euro
1.050.000,00, garantito da ipoteca sugli immobili,
successivamente conferiti nella precitata società, per
l’importo di euro 1.575.000,00, e che, per l’effetto,
veniva onerata della restituzione del mutuo garantito
da ipoteca.
Successivamente, con due scritture private registrate
il 28.11.2003 ed il 13.11.2003, rispettivamente,
Guglielmi Quinto e Pollini Silvana, nonché Montanari
Bianca, cedevano le proprie quote di partecipazione
nella società “Immobiliare Guglielmi sas” alla società
“Kose Immobiliari dei F.11i Cassanu snc”; all’esito dei
citati rogiti quest’ultima società diveniva l’esclusiva
proprietaria di tutti i beni originariamente conferiti
dai sigg.ri Pollini, Guglielmi e Montanari, nella
“Immobiliare Guglielmi sas”.
L’Ufficio, ritenendo che l’insieme di atti stipulati
dai

soggetti

economici

e

realizzasse

indicati,
giuridici

di
3

una

gli
vendita,

effetti
aveva

giusto atto in notaio Pennino, registrato il

riqualificato e tassato in base alla sua intrinseca
natura ed ai concreti effetti, il negozio giuridico,
emettendo l’avviso di liquidazione precitato,
notificato il 05.07.2005.

la legittimità dell’operato dell’Ufficio, onerato per
legge a tassare gli atti in base alla loro intrinseca
natura ed agli effetti giuridici prodotti, ancor quando
non corrispondenti al titolo o alla forma apparente.

Con atto in Notaio Tabacchi, registrato il 31.10.2003
al n.327/1 serie 2V, Capelli Emanuela, Capelli Piero,
Guglielmi Sergio e Parmigiani Marinella costituivano la
società “Hotel Residence Tirrenia di Guglielmi Sergio
& C. sas” con sede in Rimini. Il capitale sociale
veniva determinato in euro 220.000,00 e sottoscritto da
Guglielmi Sergio e Parmigiani Marinella, per la quota
di euro 8.600,00 ciascuno, con conferimento in denaro,
da Capelli Piero, per la quota di euro 44.800,00,
mediante conferimento di quota di un immobile ad uso
albergo, nonché da Capelli Emanuela, per la quota di
euro 158.000,00, mediante il conferimento dell’intera
proprietà dell’azienda alberghiera denominata
“Tirrenia”, ubicata in Rimini.
Con scrittura privata, autenticata dal Notaio Tabacchi
4

L’Agenzia Entrate, costituendosi, resisteva, sostenendo

e registrata il 31.10.2003, i signori Capelli Piero e
Capelli Emanuela hanno ceduto ciascuno la propria quota
di partecipazione nella precitata società “Hotel
Residence Tirrenia di Guglielmi Sergio & C. sas”, ai

L’Ufficio emetteva, quindi, avviso di liquidazione,
notificato a Guglielmi Sergio, quale legale
rappresentante della appena citata società, ed a
Capelli

Emanuela,

per

imposta

complementare

di

registro, ipotecaria, catastale ed interessi, in
relazione al precitato atto in notar Tabacchi
registrato il 31.10.2003 al n.327/1 serie 2V.
Con detto avviso, che riferiva all’art. 20 del dpr.
n.131/1986, l’atto veniva riqualificato come “cessione
d’azienda”, in relazione all’intrinseca natura, nonchè
agli effetti giuridici prodotti o che era idoneo a
produrre, a prescindere dal titolo e dalla forma
apparente, accertando che l’operazione realizzava gli
effetti economici e giuridici di una vendita, al cui
esito i signori Parmigiani Marinella e Guglielmi Sergio
erano divenuti proprietari unici della società “Hotel
residence Tirrenia sas”.
L’avviso veniva impugnato in sede giurisdizionale sia
da Guglielmi Sergio, quale legale rappresentante della
“Hotel Residence Tirrenia di Guglielmi Sergio & C.
5

signori Guglielmi Sergio e Parmigiani Marinella.

sas”,

sia pure

denunciavano
n.131/1986

la
e

da

Capelli

violazione
chiedevano

Emanuela,

i

dell’art.20
dichiararsi

quali

del
la

DPR

nullità

dell’avviso impugnato.
Entrate,

costituendosi,

rivendicava

la

legittimità della riqualificazione dell’atto sulla base
dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici, a
prescindere dalla forma apparente utilizzata e, quindi,
chiedeva il rigetto del ricorso.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Rimini,
giusta sentenza n. 78.03.2006, previa riunione dei due
ricorsi, separatamente proposti dalle parti, ed
iscritti ai n.ri 1132 e 1133/2005 r.g., li accoglieva,
opinando che, nel caso, non si era concretizzata alcuna
“elusione fiscale” e che l’operato dell’Ufficio
concretizzasse una violazione dell’autonomia
contrattuale delle parti.
La Commissione Tributaria Regionale, adita in appello
dall’Agenzia Entrate, accoglieva, invece,
l’impugnazione, ritenendo e dichiarando legittima la
pretesa impositiva dell’Ufficio, portata dai due avvisi
impugnati.
I contribuenti in epigrafe indicati hanno, quindi,
proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro
motivi.
6

L’Agenzia

L’Agenzia

Entrate,

giusto

controricorso,

resiste

motivatamente e chiede che l’impugnazione venga
dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata per
infondatezza.

La CTR, in vero, dopo avere ritenuto irrilevanti le
preliminari di rito, ha riconosciuto ed affermato che
gli elementi caratterizzanti i negozi posti in essere
dalle parti e le peculiarità della relativa sequenza
temporale, inducevano a ritenere che la volontà
formalizzata nei rogiti fosse ben diversa da quella
realmente perseguita dai contraenti.
I ricorrenti,

come anzi notato,

hanno affidato

l’impugnazione a quattro mezzi.
Con il primo, la decisione di appello viene censurata
di nullità per omessa pronuncia ex art.112 cpc, in
relazione all’art. 360 c. 1 0 , n.4 cpc.
Lamentano i ricorrenti che la CTR avrebbe omesso di
pronunciare in ordine alla questione, alla stessa
devoluta con le controdeduzioni svolte nel giudizio di
secondo

grado,

concernente

la

“inammissibilità

dell’appello proposto dall’Ufficio in relazione al
giudicato formatosi su un capo fondamentale della
sentenza” di primo grado e, segnatamente, connesso alla
omessa impugnazione della seconda ratio contenuta nella
7

MOTIVI DELLA DECISIONE

stessa, concernente la dedotta violazione dell’art.42
c. 2 ° del dpr n.600/1973.
La doglianza deve ritenersi infondata sulla base dei
seguenti condivisi principi:

questione puramente processuale non e’ suscettibile di
dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale
si configura esclusivamente nel caso di mancato esame
di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi,
invece, al riguardo, un vizio della decisione per
violazione di norme diverse dall’art. 112 cod.
proc. civ. se , ed in quanto, si riveli erronea

e

censurabile, oltre che utilmente censurata, la
soluzione implicitamente data da detto giudice alla
problematica prospettata dalla parte. ( Cass. n.
24808/2005).
b) Ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta
la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma
è necessario che sia stato completamente omesso il
provvedimento indispensabile alla soluzione del caso
concreto: ciò non si verifica quando la decisione
adottata comporti la reiezione della pretesa fatta
valere, anche se manchi in proposito una specifica
argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione
implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con il
8

a)”Il mancato esame da parte del giudice di una

capo di domanda non espressamente esaminato risulti
incompatibile con l’impostazione logico giuridica della
pronuncia – (Cass. n.16788/2006).
La questione dedotta, in effetti, risulta esaminata ed

seg.ti della sentenza) ha ritenuto infondata
l’eccezione dei contribuenti, ritenendola irrilevante
ai fini decisionali e, quindi, implicitamente,
rigettandola.
Altresì, va rilevata l’inammissibilità del quesito di
diritto formulato, del quale si coglie la genericità ed
inconducenza, dal momento che non offre, così come
richiesto, “una chiara sintesi logico-giuridica della
questione sottoposta al vaglio del Giudice di
legittimità, formulata in termini tali per cui dalla
risposta – negativa od affermativa – che ad esso si
dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il
rigetto del gravame” (Cass.SS.UU. n.20360/2007, n.
4008/2008, n. 4146/2011).
Con il secondo motivo, la sentenza viene censurata per
violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c. c.,
rilevandosi che su un capo della sentenza di primo
grado si sarebbe formato il giudicato, per mancata
impugnazione, da parte dell’Agenzia Entrate.
Si

deduce,

in

particolare,
9

che,

in

sede

di

implicitamente decisa dalla CTR, la quale (pag.4 rigo l

controdeduzioni in appello, i contribuenti avevano, fra
l’altro, eccepito l’inammissibilità dell’appello
proposto dall’Ufficio in relazione al giudicato
formatosi sul capo della sentenza di primo grado che

denunciata violazione dell’art.42 c.2 ° dpr n.600/1973 e
che tale questione, riproposta dai ricorrenti con le
controdeduzioni in l’appello, era stata, erroneamente,
decisa dalla CTR, la quale aveva ritenuto che il
relativo passaggio motivazionale dovesse ritenersi
giuridicamente irrilevante agli effetti del giudizio in
esame, stante la pacifica circostanza che l’oggetto del
giudizio di che trattasi riguardava l’imposta di
Registro e che, invece, il passaggio motivazionale
della decisione di primo grado, riferiva a fattispecie
cui tornava applicabile la diversa disciplina prevista
per le imposte sui redditi.
Il mezzo risulta infondato,

alla stregua delle

argomentazioni svolte in sede di esame del precedente
motivo, dovendosi, per le esplicitate ragioni,
escludere il passaggio in giudicato della decisione di
primo grado, per mancata impugnazione di una seconda
ratio decidendi.
La

questione

relativa

alla

dedotta

violazione

dell’art.42 c.2 ° dpr n.600/1973, infatti, non essendo
10

aveva pronunciato sulla questione relativa alla

stata ritenuta conducente ed idonea a sostenere il
decisum, come rilevato dalla CTR, non costituiva una
seconda autonoma ratio della decisione di primo grado
e, quindi, non necessitava di specifica impugnazione

Affermazione corretta, tenuto conto del condiviso
orientamento giurisprudenziale (Cass. n.4732/2012, n.
726/2006) secondo cui costituisce capo autonomo della
sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di
giudicato, solo quello che risolve una questione
controversa, avente una propria individualità ed
autonomia, sì da integrare una decisione del tutto
indipendente.
Peraltro,

il

mezzo,

impinge

nella

rilevata

inammissibilità dei quesiti di diritto formulati, sia
per la relativa genericità ed inconducenza (Cass.
SS.UU.n.20360/2007,

n.4008/2008,

n.

4146/2011),

sia

pure per la perplessità connessa alla formulazione di
plurimi quesiti (Cass. n. 1906/2008, n. 5471/2008).
Del pari, inammissibile risulta la doglianza, formulata
dai ricorrenti nell’ambito del mezzo in esame e
relativa alla pretesa esistenza di un giudicato
esterno, applicabile alla fattispecie; ciò, sia perché,
stante la genericità dei riferimenti,
formulato

in

violazione
11

del

risultando

principio

di

da parte dell’Agenzia Entrate.

autosufficienza, il Collegio non ha la possibilità di
apprezzarne la portata e quindi la conducenza, sia pure
perché non si conclude con la formulazione di idoneo
quesito.

connessione, vanno esaminati congiuntamente.
Con il terzo mezzo, i ricorrenti denunciano la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e
20 del dpr n.131/1986.
Si deduce l’illegittimità della riqualificazione dei
negozi sottoposti ad imposizione, in quanto operata
dall’amministrazione, non già sulla base del relativo
contenuto, quale espresso nel rogito dai contraenti,
bensì avendo riguardo al comportamento complessivo
delle parti coinvolte e tenendo conto degli atti
successivamente posti in essere.
Con il quarto ed ultimo motivo,

i ricorrenti

prospettano, infine, insufficiente motivazione su fatto
controverso e decisivo per il giudizio.
Viene denunciata la laconicità delle espressioni
utilizzate per giustificare la decisione, laddove,
invece, la CTR avrebbe dovuto individuare e precisare
gli aspetti e le particolarità che inducevano a far
ritenere che le operazioni poste in essere, fossero,
meramente elusive e, quindi, prive di reale contenuto
12

Il terzo ed il quarto motivo, avuto riguardo all’intima

economico, diverso dal risparmio d’imposta.

Rileva il Collegio che le argomentazioni utilizzate
dalla CTR per comprovare il disegno elusivo,
richiamano, essenzialmente la complessità dell’iter

emblematiche peculiarità e delle modalità di
manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali
classici e sulla relativa incongruenza, rispetto agli
strumenti utilizzabili in una normale logica di mercato
e senza indicare i concreti elementi, desunti dai
singoli negozi stipulati e dagli elementi acquisiti al
processo, idonei a far ritenere l’assenza, in ciascun
negozio, di un apprezzabile interesse e, quindi,
l’esclusivo o preminente intento di pervenire al
risultato finale di eludere il fisco.
Sotto tale profilo la decisione, risulta, quindi, avere
fatto malgoverno di un consolidato orientamento
giurisprudenziale, disattendendo il condiviso principio
secondo cui “Ricorre il vizio di omessa motivazione
della sentenza, denunziabile in sede di legittimita’
ai sensi dell’art.360, comma l, n. 5 cod. proc. civ.,
nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di
motivazione apparente, quando il giudice di
merito

ometta

di indicare,

nella

sentenza,

gli

elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
13

negoziale, senza una adeguata disamina delle

ovvero indichi tali elementi senza una approfondita
.

disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicita’ del suo ragionamento”( Cass. n.1756/2006, n.
890/2006).
La

riscontrata

carenza

motivazionale,

giustifica

l’accoglimento del relativo mezzo, con assorbimento del
terzo motivo, con il quale, come anzi rilevato, veniva
denunciata la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1362 c.c. e 20 del dpr n.131/1986.
Alla disamina delle doglianze poste con il motivo
assorbito, provvederà il giudice del rinvio, il quale,
nel procedere al riesame, si conformerà ai principi,
espressione di condiviso orientamento
giurisprudenziale, sia in tema di e
di dei negozi(Cass. n. 3938/2014,
n.21390/2012), sia pure in tema di “interpretazione” e
di “intrinseca natura ed effetti giuridici” dell’atto
sottoposto a registrazione (Cass.n.11769/2008,
10273/2007, 10660/2003, n.11457/2005).
Conclusivamente,

vanno dichiarati inammissibili e

comunque, rigettati per infondatezza, i primi due
motivi del ricorso, va accolto il quarto mezzo e
dichiarato assorbito il terzo e, per l’effetto ed in
relazione, va cassata l’impugnata decisione.
14

4

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione
della CTR dell’Emilia Romagna, procederà al riesame e,
quindi, adeguandosi ai principi espressi dalle
richiamate pronunce, pronuncerà nel merito e sulle

motivazione.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione e nei sensi e limiti
indicati in motivazione, il ricorso, cassa l’impugnata
decisione e rinvia ad altra sezione della CTR
dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma il 18 marzo 201$
Il Presi

e E

nsore

spese del presente giudizio, offrendo congrua

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