Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8760 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31452-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato FAGGIANI GUIDO (c/o

Ufficio Legale Centrale del Patronato A.C.L.I.), che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 560/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/07/2006 R.G.N. 1937/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.C., titolare di posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria (fondo pensioni lavoratori dipendenti) costituita da contributi settimanali in parte (298) relativi al periodo 1.6.1954 – 31.12.1995 e in parte (269) relativi al periodo 1.1.1996 – 28.2.2001, con ricorso del 22.1.2003 convenne in giudizio l’Inps avanti al Tribunale di Monza per sentirsi riconoscere il diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia, da liquidarsi esclusivamente con il sistema contributivo ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 19 e 20, in relazione alla contribuzione accreditata dopo il 31.12.1995.

Il Giudice adito, sulla resistenza dell’Inps, che aveva contestato la sussistenza dei requisiti di legge per il conseguimento della pensione richiesta, respinse la domanda.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 28.6 – 25.7.2006, accogliendo l’impugnazione proposta dall’assicurata, accertò il diritto di quest’ultima alla pensione di vecchiaia prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, osservando, a sostegno del decisum, che, interpretando la normativa di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 19 e 20, nel senso che essa sarebbe applicabile soltanto a coloro che iniziano a lavorare dopo il 1 gennaio 1996, si creerebbe una disparità di trattamento, non giustificata, con coloro che, pur avendo lavorato e maturato contributi prima di tale data, volessero far valere solo contributi maturati successivamente, ma non per la liquidazione di una pensione pro rata, bensì per quella di cui al ridetto comma 19; ciò perchè, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 432/1999, deve ritenersi la violazione dei criteri della ragionevolezza e dell’adeguatezza “quando ad un maggiore apporto contributivo successivo al perfezionamento dell’anzianità minima contributiva (anche se raggiunta con contributi non solo obbligatori) corrisponda una riduzione della pensione maturata sulla base della precedente contribuzione”, per conseguenza, nella fattispecie, non doveva farsi riferimento alla disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 23, (relativa alla liquidazione della pensione con il sistema del pro rata), dovendosi invece riconoscere il diritto della F. alla pensione di cui all’art. 1, comma 19, della stessa legge, calcolata, in base al comma 20, con i soli contributi maturati a far tempo da 1 gennaio 1996.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

F.C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’Inps denuncia violazione di legge (L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 12, 19, 20 e 23), deducendo che, in base a tali disposizioni, deve escludersi il diritto dell’assicurato presso l’assicurazione generale obbligatoria, che vanti contribuzione accreditata in parte prima del 1 gennaio 1996 e in parte dopo, ad accedere alla pensione di vecchiaia sulla base unicamente dei contributi versati successivamente alla data anzidetta e, conseguentemente, ad ottenere la liquidazione del trattamento in regime contributivo ai sensi della L. n. 335 del 1995, artt. 19 e 20.

2. La ricognizione delle fonti normative rilevanti ai fini de quibus consente di riscontrare quanto segue:

– la L. n. 335 del 1995, art. 1 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – le cui disposizioni “costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”, si che le leggi successive non possono introdurre eccezioni o deroghe, se non mediante espresse modificazioni di tali disposizioni (comma 2) – introduce la determinazione della pensione nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa secondo il sistema contributivo (comma 6);

– il medesimo articolo stabilisce poi le modalità di calcolo della pensione per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza anzidette che, alla data del 31 dicembre 1995, potevano far valere un’anzianità contributiva, prevedendo il mantenimento del previgente sistema retributivo, ovvero la liquidazione secondo il sistema del prò rata, a seconda che, alla data predetta, l’anzianità contributiva fosse di “almeno diciotto anni” (comma 13) ovvero inferiore (comma 12);

– il comma 23, primo periodo, espressamente dettato per “il lavoratori di cui ai commi 12 e 13”, stabilisce che “la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge”; il secondo periodo concede poi la facoltà di optare per “la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 79”, a condizione che gli interessati abbiano “maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”; il D.L. n. 355 del 2001, art. 2, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 417 del 2001, ha interpretato autenticamente il predetto secondo periodo “nel senso che l’opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 (…) che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo”; – il comma 19 prevede che “Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia” e il successivo comma 20 detta i requisiti per conseguire il diritto “alla pensione di cui al comma 19”.

3. Ne discende quindi, che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, i predetti commi 19 e 20 si riferiscono soltanto ai “lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo” e nient’affatto ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, già potevano far valere un’anzianità contributiva, poichè per questi ultimi le modalità di determinazione della prestazione previdenziale e le condizioni di accesso alla medesima sono dettate dal combinato disposto dei ricordati commi 12, 13 e 23.

In altri termini la L. n. 335 del 1995 ha compiutamente disciplinato il sistema di determinazione delle pensioni ivi contemplate, dettando regole diverse a seconda che, alla ridetta data del 31.12.1995, gli interessati già risultassero assicurati ovvero che il rapporto assicurativo previdenziale si fosse costituito successivamente. Per conseguenza non può ritenersi che le disposizioni dettate “esclusivamente” per questi ultimi (commi 19 e 20) possano trovare applicazione (anche) per i primi, se non nei casi e alle condizioni espressamente previste dal ricordato comma 23, secondo periodo.

4. I principi enunciati in talune pronunce della Corte Costituzionale e, segnatamente, nella sentenza n. 432/99, richiamati dalla sentenza impugnata a sostegno dell’interpretazione accolta, non appaiono pertinenti, concernendo l’ipotesi, affatto diversa da quella di specie, della contribuzione versata successivamente al perfezionamento del requisito minimo contributivo e della salvaguardia della posizione acquisita appunto a seguito del raggiungimento dell’anzianità minima contributiva, laddove, nel caso che ne occupa, è proprio il mancato raggiungimento dell’anzianità minima contributiva (quale specificamente prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 23, per i lavoratori di cui al precedente comma 12) ad impedire il conseguimento della pensione.

Nè, sotto diverso profilo, possono ravvisarsi dubbi di costituzionalità in ordine alla disposta diversificazione della normativa pensionistica a seconda dell’epoca di costituzione del rapporto assicurativo, poichè, come peraltro già rilevato da questa Corte (cfr, Cass., n. 10875/2009, in motivazione), il fluire del tempo costituisce (anche in materia previdenziale) idoneo elemento diversificatore della disciplina delle situazioni giuridiche (cfr, ex plurimis, Corte Costituzionale, nn. 311/1995; 409/1998; 108/2002;

121/2003; 216/2005) e, più in particolare, perchè l’elemento temporale è legittimo criterio di discrimine allorquando intervenga a delimitare le sfere di applicazione di norme nell’ambito del riordino complessivo della disciplina di una determinata materia, come accaduto nel caso in esame (cfr, Corte Costituzionale, n. 77/2008).

5. Il ricorso merita dunque accoglimento, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione delle domande svolte da F.C.; applicandosi ratione temporis il disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, non è luogo a provvedere sulle spese afferenti all’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande svolte da F.C.;

nulla sulle spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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