Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8760 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 22/12/2016, dep.04/04/2017),  n. 8760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4764-2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TERRIBILE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SAVERIO VERNA giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, SOFT LINE SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3160/2015 del TRIBUNALE di BARI del 7/07/2015,

depositata 1’08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2005, M.M.A. convenne in giudizio le società SOFT LINE S.p.A. e UNIPOLSAI S.p.A al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati all’autovettura di sua proprietà, condotta da F.E., dall’autocarro di cui le convenute erano, rispettivamente, proprietaria e garante per la r.c.a.

Si costituirono in giudizio le convenute.

Il Giudice di Pace di Modugno, con la sentenza n. 2444/2010, rigettò la domanda attorea.

2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 3160 del 8 luglio 2015.

Il Tribunale di Bari ha ritenuto che i danni riportati dall’autovettura della M. non erano compatibili con la dinamica del sinistro descritta nell’atto di citazione.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione M.M.A., sulla base di un motivo.

3.1. La SOFT LINE S.p.A. e UNIPOLSAI S.p.A non svolgono attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente non ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non ha fatto altro che riportarsi integralmente alla sentenza di primo grado senza procedere ad una approfondita valutazione di tutti gli elementi che hanno caratterizzato il giudizio di primo grado. Si duole che i giudici del merito non hanno considerato che in entrambe le deposizioni i testimoni hanno confermato le circostanze di tempo di luogo e la dinamica del fatto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

I motivo è inammissibile.

Infatti la ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice dell’appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. In considerazione del fatto che le intimate non hanno svolto attività difensiva non occorre disporre sulle spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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