Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 876 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 20/01/2010), n.876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

D.M.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio

32, presso l’avv. Oreste Cantillo, rappresentata e difesa dall’avv.

Nocilla Vincenzo, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli – Sez. staccata di Salerno), Sez. 5, n. 52/5/06 del

24 febbraio 2006, depositata il 10 marzo 2006, notificata il 22

aprile 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli;

Letto il ricorso relativo ad una controversia concernente una

richiesta del contribuente di rimborso dell’IRAP per difetto del

presupposto impositivo, richiesta ritenuta legittima in primo e

secondo grado;

Letto il controricorso e la memoria depositata dalla

controricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto che il ricorso poggia su due motivi con i quali si denuncia: a) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione per aver il giudice di merito non motivato adeguatamente in ordine all’organizzazione della contribuente; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, nonchè del D.Lgs. n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e del principio affermato da Corte Costituzionale n. 156 del 2001 per non aver il giudice di merito ritenuto che tutti gli esercenti arti o professioni sono soggetti ad Irap;

Ritenuto il ricorso sia manifestamente fondato in relazione al primo motivo in quanto la sentenza non contiene un concreto accertamento di fatto secondo il principio espresso da Cass. n. 3677 del 2007: “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Ritenuto che nell’accoglimento del primo motivo resti assorbito il secondo e che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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