Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 876 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 17/01/2020), n.876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24173-2018 proposto da:

M.M., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato PAOLO COGNINI

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 9225/2018, depositato

il 19.7.2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.11.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.M., cittadino del Gambia, propone ricorso, affidato a due motivi,per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso da lui presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego della sua richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, o, in subordine, di protezione umanitaria;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1.il ricorrente denuncia: a) con il primo motivo “omessa pronuncia su motivi di gravame – mancanza della motivazione/motivazione apparente – nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 2572 de 2008, art. 9, comma 2 nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 429 c.p.c., comma 1, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2 – nullità del decreto per violazione dell’art. 111 Cost.”; b) con il secondo motivo violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 13, comma 1-bis, art. 27, commi 1 e 1-bis, art. 16 Dir UE 2013/32/UE, nonchè “carenza di istruttoria illogicità dei criteri interpretativi – violazione dei principi di diritto in materia di protezione internazionale e attinenti allo scrutinio della richiesta di protezione”;

1.2. il primo motivo, nella parte in cui lamenta, in particolare, “carenza della componente motivazionale in riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifuciiato” in conseguenza dell’inadeguata disamina del ricorso introduttivo – con il quale il ricorrente aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il Gambia perchè impossibilitato a vivere liberamente il proprio orientamento sessuale – nonchè assenza di connessione logico-giuridica tra le premesse di ordine generale articolate nel decreto e la fattispecie concreta, merita accoglimento;

1.3. il tribunale ha respinto le domande di M.M. rilevando che “le dichiarazioni del ricorrente in merito alle motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il proprio Paese non appaiono circostanziate e i fatti narrati sono talmente contraddittori da risultare non credibili e del tutto indirnostrati: la Commissione ha condotto un’analisi attenta e minuziosa degli elementi di fatto offerti dallo stesso ricorrente, alla quale ci si riporta per brevità; non sono infatti superate in questa sede le plurime e palesi contraddizioni evidenziate dalla Commissione nel racconto del ricorrente; invero, quando viene addotta come motivazione, quale ragione di discriminazione e persecuzione in paesi africani, soprattutto di fede islamica, l’orientamento sessuale, non può dubitarsi che si tratti di un motivo meritevole di ogni garanzia e di accoglimento; tuttavia ciò richiede anche che la circostanza sia accertata almeno in termini presuntivi/probabilistici, con la doverosa precisazione che – a parere del giudicante non esistono in questa sede modalità di accertamento attendibili…(omissis); quindi è evidente che – ai fini della genuinità del racconto del ricorrente diventa essenziale che sin dal primo contatto con le autorità italiane lo straniero dichiari la propria omosessualità e che tali dichiarazioni siano prive di contraddizioni, visto che non vi sono – dopo tale momento – possibilità oggettive di verifica della loro attendibilità…”.

1.4. sennonchè, poichè il decreto difetta della, quantomeno, concisa esposizione dei fatti allegati a fondamento del diritto preteso (avendo il giudice fatto meri accenni alla vicenda narrata dal ricorrente, sottolineando unicamente che questi non ricordava il nome del primo partner e non aveva dichiarato la propria omosessualità al momento del suo arrivo in territorio nazionale) e poichè non sono neppure illustrate le ragioni (che il tribunale afferma solo di condividere, riportandosi ad esse “per brevità”), per le quali la Commissione ha ritenuto che quei fatti fossero talmente contraddittori da risultare non credibili, detta motivazione non consente di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr., da ultimo, fra molte, in ordine alla nullità della motivazione per relationem, qualora il giudice non dia conto delle questioni prospettate nè del percorso argomentativo della decisione cui fa rinvio, Cass. nn. 20883/2019, 28139/2018, 27112/2018).

1.5. va inoltre evidenziato che la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale deve essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca;

1.6. la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può, d’altro canto, essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni (Cass. n. 8282/2013);

1.7. anche a queste indicazioni il decreto impugnato si è sottratto, avendo il tribunale, peraltro con esclusivo riguardo alla protezione sussidiaria, per un verso attribuito rilievo ad un’imprecisione (il non aver il ricorrente ricordato il nome del primo partner) riguardante un aspetto del tutto secondario del racconto, e, per l’altro, affermato che non sussiste la possibilità di verificare, nel successivo corso del procedimento, l’attendibilità delle dichiarazioni del migrante che non abbia riferito della propria omosessualità sin dal primo contatto con le autorità nazionali, senza neppure tener conto delle difficili condizioni personali in cui un richiedente asilo si trova al momento della prima narrazione, ritenendo erroneamente che tale circostanza sia di per se stessa decisiva, ovvero sufficiente a fondare il rigetto della domanda, ed esoneri il giudice, che in caso di dubbi ben può procedere ad interrogare personalmente lo straniero, dal controllo della ricorrenza degli ulteriori criteri in base ai quali deve esserne valutata la credibilità;

1.8. l’indagine sulla coerenza e plausibilità del racconto risulta, in conclusione, omessa;

2. il decreto impugnato deve essere conseguentemente cassato, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame del merito della controversia attenendosi a tutti i principi su affermati;

3. l’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del primo mezzo comporta l’assorbimento di ogni altro profilo di censura.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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