Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 876 del 15/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 876 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

sul ricorso 8813-2011 proposto da:
DIPACE

CARMIN

DPC(1,\IN44C31A6691, elettivamente

domiciliato in R() \L\ , VIA À/ L \ I 9, I)resso lo studio dell’avvocato

1911 CAN11 TAS W1FFARLI,A, rappresentato e difeso dall’avvocato
MONTI SAI.:VATOR1, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
\ 1 T1DBEI,If)

‘NICOLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1201/2010 della CORTI 1 D’A PP i D di
BARI del 3.12.2010, depositata il 23/12/2010;

IL

vA

Data pubblicazione: 15/01/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/12/2012

dal Consigliere

Relatore

Dott.

R. MiVAI li

LANZII.1,0;
udito per il ricorrente l’Avvocato Salvatore Monti che si riporta ai
motivi del ricorso.

FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta
infondatezza.

La Corte,
premesso in fatto:

stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.

380bis cod. proc. civ.:
“1.— Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di
Bari ha confermato il rigetto — disposto in primo grado dal Tribunale

di ‘frani — della domanda proposta da Carmine Dipace contro Nicola
Vitobello, per ottenere il pagamento della somma di 111.600.000,
quale corrispettivo) per lavori di falegnameria, per i quali aveva ricevuto
in acconto solo /j 65 milioni, a fronte del totale convenuto in f
176.600.000.
;a Corte di merito ha ritenuto non provata l’avvenuta esecuzione dei
lavori per la parte eccedente la somma di 69 milioni, già percepita
dal Dipace.
Quest’ultimo propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Vintimato non ha depositato difese.
2.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli art. 1175,
1176, 1665 e 2222 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha
trascurato di considerare che il Vitobello e incorso nella violazione dei
suoi obblighi contrattuali, ha agito in mala fede e si è reso anche

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E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

responsabile di abuso di dipendenza economica nei suoi confronti,
omettendo di pagare quanto gli spetta per il suo lavoro.
2.1.- Il motivo è inammissibile perché non congruente con le ragioni
poste a base della sentenza impugnata.
1,a Corte di appello non ha escluso che il contraente sia obbligato ad

diritto al pagamento del lavoro svolto — come il ricorrente lamenta —
ma ha ritenuto non dimostrata l’esecuzione delle prestazioni.
Le censure avrebbero dovuto essere quindi articolate. con riferimento
agli eventuali vizi di motivazione nella valutazione delle prove,
dimostrando in ipotesi. l’insufficienza o l’illogicità della motivazione
stessa, a fronte degli elementi probatori raccolti nel giudizio.
Nulla del genere risulta dal motivo di ricorso, che si limita a ribadire
apoditticamente il buon diritto del ricorrente, dando per ammesso ciò
che la sentenza impugnata ha invece escluso: cioè che egli abbia
effettivamente reso le prestazioni per le quali ha chiesto il compenso.
3.- 11 secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui la Corte di
appello ha respinto la sua istanza di rinnovo o di integrazione della
C! U, è parimenti inammissibile, sia perché intrinsecamente
contraddittorio, in quanto propone congiuntamente, e non
alternativamente, le censure di vizio di motivazione, come se si
potessero contemporaneamente ravvisare motivazione omessa e
motivazione illogica e contraddittoria, termini fra loro incompatibili
(cfr. Cass. civ. Sez. 2, 26 gennaio 2004 n. 1317; Cass. civ. Sei. 3, 14
giugno 2007 n. 13954; Cass. civ. Sez. 1, 1° aprile 2011 n. 7575); sia
perché il ricorrente non ha prodotto, né ha dichiarato di avere
prodotto, unitamente al suo fascicolo di parte, la CTU che. assume
errata ed incompleta, né i documenti che tale erroneità
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adempiere alle sue prestazioni, né ha negato che l’artigiano abbia

dimostrerebbero; né ha specificato se tali documenti siano stati
comunque acquisiti al giudizio, come siano contrassegnati e come
siano reperibile fra gli altri atti e documenti di causa, come prescritto a
pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., con riguardo
agli atti ed ai documenti su cui. il ricorso si fonda ((.;ass. civ. 31

civ. S. LT. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. eiv. Sez. Lay, 7 Febbraio
2011 n. 2966, fra le tante); sia perché le dedotte censure non
dimostrano insufficienza od illogicità della motivazione, che risulta
invece congrua e condivisibile.
Ha rilevato la Corte di appello che “Numerose e consistenti sono le
prestaioni riportate nella nota prodotta, sfornite di quaúivoglia prova, quali
di ponteggi, li interventi manutentivi, le ulteriori opere di
legnameria richiamate dai testi, i traslochi, le pittura,zioni ed i restauri. La
specificità dei lavori elencati nella nola…osta

,generica

ded11,7ione degli stessi

dalle paqiali dichiaraioni dei testi e dalle reticenti asseqioni del convenuto.
Le lacune probatorie non possono del resto ritenersi colmate con

disposta ctu,

limitatasi nella duplice rela;Tione di stima a valutare le opere rinvenute negli
immobili a distam-m di circa MI decennio dalla loro esecnione, non altribuibili tutte
con certea al Di Pace. Tanto rende inopportuno, oltre che ingiustificato, il
richiesto rinnovo della ctu”.
Avverso tali rilievi nessuna concreta obiezione risulta proposta, alla
luce delle prove raccolte, non essendo sufficienti allo scopo le mere
opinioni del ricorrente.
4.- Il terzo motivo, con cui il Dipace lamenta che siano state poste. a
SUO carico le spese processuali dell’intero giudizio, è manifestamente
infondato, essendo egli uscito soccombente da entrambi i gradi del
giudizio medesimo.

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ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass.

5.- Propongo che il ricorso sia respinto, con provvedimento in camera
di consiglio’.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato in diritto:
Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e
gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive
contenute nella memoria non consentono di disattendere.
Esse si limitano a riproporre le argomentazioni difensive di cui al
ricorso, senza peraltro rispondere ai rilievi contenuti nella sentenza
impugnata, secondo cui gli accertamenti peritali non sono probanti
poiché si riferiscono alla valutazi(me delle opere rinvenute negli
immobili a distanza di un decennio dalla loro esecuzione, non tutte
attribuibili con certezza al Dipace.
Il ricorrente insiste nel richiedere, nella sostanza, una inammissibile,
nuova valutazione del mento della controversia, che ha già costituito
oggetto di esame e di decisioni conformi, nei due gradi del giudizio di
merito.
Il ricorso deve essere rigettato.
Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle
spese.

,a Corte di cassazione rigetta il ricorso.

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– Il ricorrente ha depositato memoria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione

civile, il 6 dicembre 2012

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