Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8759 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8759 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 16261-2014 proposto da:
SANTINELLI GIOVANNI ANTONIO in proprio e nella qualità di
amministratore della società Agricola Farnesina Sri, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CHIUSOLO e
ANTONIO ACETO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
AZZALIN ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO
ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
TIZIANA BRIZZI, TOMMASO LO BUGLIO, ANTONIO
ROBERTO LO BUGLIO, giusta procura alle liti in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 30/04/2015

- controricorrente sul ricorso 18702-2014 proposto da:
SANTINELLI GIOVANNI ANTONIO in proprio e nella qualità di
amministratore della società Agricola Farnesina Sri, elettivamente

rappresentato e difeso dagli avvocati ‘VINCENZO CHIUSOLO e
ANTONIO ACETO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti Contro
AZZALIN ANNA;
– intimata avverso la sentenza n. 976/2014 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 3.4.2014, depositata il 09/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Vincenzo Chiusolo che si riporta ai
motivi del ricorso;
udito per la controricorrente (per il ricorso R.G. 16261/2014)
l’Avvocato Tommaso Lo Buglio che si riporta ai motivi del
controricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione in relazione ai due ricorsi
indicati in epigrafe.
«1. Giovanni Antonio Santinelli, in proprio e nella qualità di
amministratore della s.r.l. La Farnesiana, ha proposto due distinti
ricorsi per cassazione avverso la sentenza 9 maggio 2014, n. 976, con la

Ric. 2014 n. 16261 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

quale la Corte d’appello di Bologna, Sezione specializzata agraria, ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Santinelli avverso la
sentenza n. 118 del 2013 del Tribunale di Piacenza, Sezione
specializzata agraria.
Si è costituita, a seguito della notifica del secondo ricorso per

chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
2. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare inammissibile.
3. Occorre rilevare, in via preliminare, che la giurisprudenza di questa
Corte ha stabilito più volte il principio per cui il ricorso per cassazione
deve essere proposto, a pena d’inammissibilità, con un unico atto, con
la conseguenza che è inammissibile un nuovo atto successivamente
notificato a modifica o ad integrazione del primo, sia se concerna
l’indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione
dell’impugnazione, sia se tendente a colmare la mancanza di taluno
degli elementi prescritti, essendo possibile la proposizione di un nuovo
ricorso (ove non siano decorsi i termini dell’impugnazione) solo in
sostituzione — non ad integrazione, né a correzione — di un ricorso
viziato ma non ancora dichiarato inammissibile (sentenze 10 febbraio
2005, n. 2704, 12 aprile 2011, n. 8306, sostanzialmente confermate
dalla pronuncia a Sezioni Unite 22 aprile 2013, n. 9688).
Nel caso in esame, il primo ricorso non risulta notificato; pertanto,
poiché il secondo ricorso è stato notificato tempestivamente in data 11
luglio 2014, si può ritenere che, non essendosi consumata la facoltà di
impugnazione e non essendo intervenuta pronuncia di improcedibilità
del primo ricorso, il secondo sia ammissibile.

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cassazione, Anna Azzalin, appellata nel giudizio di secondo grado,

3.1. Tanto premesso, l’unico ricorso da esaminare, che è il n. 18702 del
2014, è ugualmente inammissibile.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, il ricorso per
cassazione deve rispondere ai necessari requisiti di chiarezza e di
autosufficienza. Nella specie, poiché la sentenza impugnata si è limitata

genericità, il ricorso avrebbe dovuto concentrare la propria attenzione
su quest’unico profilo decisorio, ponendo in evidenza le ragioni di
ammissibilità dell’appello non valutate o erroneamente valutate dalla
Corte bolognese.
L’odierno ricorso, però, non risponde a tali requisiti minimi,
risolvendosi nella proposizione di una congerie di argomentazioni, di
merito e di legittimità, che mescolano questioni di fatto con questioni
di diritto in un intreccio inestricabile nel quale non è dato comprendere
le ragioni effettive di doglianza ed il fondamento delle proposte
censure.
4. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio
per essere dichiarato inammissibile».

MOTIVI DELLA DECISIONE
In prossimità della data fissata per l’udienza camerale, il ricorrente ha
depositato una memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Tale memoria, peraltro, non contiene effettive censure alla trascritta
relazione.
Il Collegio dispone, innanzitutto, la riunione dei due ricorsi in epigrafe.
A seguito della discussione sui ricorsi riuniti, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le
conclusioni.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Ric. 2014 n. 16261 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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a dichiarare l’inammissibilità dell’appello in considerazione della sua

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del

quello dovuto per il ricorso, trattandosi di processo esente per legge.
Per questi motivi
La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in complessivi euro 3.500, di cui euro 200 per
spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile —3, il 12 marzo 2015.

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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