Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8759 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. II, 30/03/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 30/03/2021), n.8759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20253/2016 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato AMEDEO BILOTTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GIANGREGORIO;

– ricorrente –

contro

C.M., rappresentato e difeso dall’avv. GAETANO DE PERNA;

– controricorrente –

e contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 517/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. D.A. ricorre per cassazione, nei confronti di C.M. e D.G., avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari 29 aprile 2016, n. 517, che, in sede di rinvio, definitivamente pronunciando sull’appello, lo ha rigettato.

Questa, per quanto interessa in questa sede, è la vicenda processuale:

– nel 1987 C.M. conveniva in giudizio D.G. e A., chiedendo di accertare la simulazione del contratto con cui G. aveva trasferito al fratello A. la proprietà di un locale ad uso deposito e annesso ripostiglio e di pronunciare con sentenza ex art. 2932 c.c., il trasferimento dei beni medesimi in suo favore, a lui promessi da D.G. con scrittura privata del 1985; costituendosi D.A. faceva valere domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della transazione del 1985 ovvero la sua risoluzione per eccessiva onerosità;

– il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1070/2002, ha accolto la domanda attorea e ha dichiarato la simulazione dell’atto pubblico di compravendita da D.G. ad A., disponendo il trasferimento dei beni in favore di C.M.;

– D.A. impugnava la sentenza di primo grado; la Corte d’appello di Bari, con pronuncia n. 731/2005, accoglieva il gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda attorea di simulazione e di trasferimento dei beni, ritenendo che la domanda di simulazione non fosse stata congruamente provata;

– C.M. proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 9465/2011, ha accolto il primo motivo di ricorso (rubricato “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), rigettati gli altri, e ha cassato la pronuncia impugnata, prescrivendo al giudice di rinvio di attenersi, nella valutazione dei singoli elementi indiziari della simulazione, ai rilievi svolti e al principio di diritto per cui “in tema di simulazione il giudice di merito deve procedere ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria, non limitandosi ad una valutazione distinta e separata dei vari elementi indiziari accertati”;

– la causa è stata riassunta innanzi alla Corte d’appello di Bari da C.M..

Resiste con controricorso C.M..

L’intimato D.G. non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso a causa della, secondo il controricorrente, inesistenza della notificazione del ricorso a D.G., contumace nel giudizio di secondo grado: la notificazione, inizialmente effettuata a (OMISSIS), risulta essere stata rinnovata a G(OMISSIS), con consegna dell’atto al figlio convivente dell’intimato.

2. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “omesso esame circa fatti decisivi della controversia che sono stati oggetto di discussione tra le parti”: la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi, “disattendendo al contempo il principio indicato dalla Suprema Corte al quale avrebbe dovuto ispirarsi, ossia l’esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie considerate in una visione unitaria, attribuendo rilevante importanza alla mancanza di prova del pagamento del prezzo e trascurando risultanze istruttorie di segno contrario capaci di prevalere sulle sparute presunzioni avversarie”.

Il motivo è inammissibile, in quanto contesta la valutazione operata dal giudice di rinvio dei plurimi indizi che, unitariamente considerati, l’hanno portato a concludere circa la prova della natura simulata dell’atto (per l’affermazione che in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto spetta “al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l’id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento, se motivato, incensurabile in sede di legittimità, v. da ultimo Cass. 29540/2019). Il giudice di rinvio si è pertanto attenuto al consolidato principio di diritto richiamato dalla pronuncia n. 9465/2011 – di questa Corte secondo cui “in tema di simulazione, la natura stessa della controversia non consente, ordinariamente, il ricorso a prove diverse da quella indiziaria e presuntiva; pertanto, il giudice di merito, per dare una valida dimostrazione dell’esistenza o della inesistenza della simulazione, deve prendere in esame le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria” (così, ex multis, Cass. 1 febbraio 2001 n. 1404); ha poi seguito i rilievi presenti nella citata pronuncia, che aveva sottolineato “il numero non certamente esiguo di indizi prospettati dall’appellante”, con riferimento, in particolare, alla mancata prova della corresponsione del prezzo, al rapporto di parentela fra i contraenti, alla consapevolezza da entrambe le parti del preliminare concluso da D. con C..

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 4.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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