Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8759 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 22/12/2016, dep.04/04/2017),  n. 8759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4490-2016 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUIRINO

MAJORANA 203, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARINEO, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE

MAUCERI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1212/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA dei

9/04/2015, depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 29 novembre 2013, il Tribunale di Siracusa ha accolto la domanda di risarcimento proposta da F.S. nei confronti di R.G. per il danno cagionato all’immobile di sua proprietà a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo dell’immobile sovrastante, di proprietà della convenuta, ed in particolare, dalla terrazza, che era stata impermealizzata in modo incompleto.

2. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1212 del 10 luglio 2015, ha parzialmente riformato tale decisione.

La Corte territoriale ha ritenuto che le infiltrazioni di acqua sono state causate non dalla cattiva esecuzione di opere da parte di R. bensì dallo stato incompleto e vetusto della impermeabilizzazione della copertura del terrazzo che secondo il C.t.u. presentava delle irregolarità superficiali della guaina nonchè delle micro fessure. Ne consegue che, ai sensi dei criteri previsti dall’art. 1126 c.c., i danni accertati devono essere ripartiti tra tutti i condomini, quindi, per due terzi a carico di R. (un terzo quale proprietaria esclusiva della terrazza ed un terzo quale condomina) e per un terzo a carico di F..

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione R.G. sulla base di due motivi.

3.1 Resiste con controricorso F.S..

4. stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta infondatezza del ricorso. Le parti non hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la ripartizione delle spese effettuate dalla Corte d’Appello che ha condannato la R. al pagamento dei due terzi del danno risarcito.

Con il secondo motivo si duole della condanna alle spese per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

Il primo motivo è infondato.

Priva di pregio è la censura mossa alla sentenza impugnata per la sua genericità. Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007). In ogni caso la sentenza è scevra da vizi logico-giuridici.

Per quanto riguarda il secondo motivo la Corte ha deciso secondo la regola della soccombenza. La R. è stata soccombente sia in primo che in secondo grado.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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