Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8758 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8758 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 13344-2014 proposto da:
PALCOR ALLEVAMENTI, in persona della sua titolare legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rapresentata e difesa
dall’avvocato NICOLA PALOMBI giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ALMACO SRL;
– intimata sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUCIO
CAPASSO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
proposto regolamento;

Data pubblicazione: 30/04/2015

avverso l’ordinanza n. R.G. 1475/2012 del TRIBUNALE di
MACERATA, depositata il 10/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO.

1. Con decreto provvisoriamente esecutivo, emesso su ricorso della
Curatela del fallimento Alrnaco s.r.1., il Presidente del Tribunale di
Macerata ha ingiunto alla Palcor Allevamenti, già Palcor società agro
zootecnica, la consegna di un trattore, di sei silos in vetroresina e di
una basculla interrata, oltre al pagamento della somma di euro
1.522,90.
Contro il decreto ha proposto opposizione la Palcor Allevamenti,
ponendo una serie di questioni preliminari e, nel merito, la revoca del
decreto ingiuntivo; fra le eccezioni vi era anche quella di incompetenza
del giudice adito, essendo la causa di competenza della Sezione
specializzata agraria del Tribunale di Fermo.
Nel giudizio di opposizione si è costituita la Curatela del fallimento,
chiedendo che la stessa venisse rigettata, con conferma del decreto
ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio di opposizione il Tribunale, con provvedimento
del 10 marzo 2014, rimesse alla decisione definitiva tutte le eccezioni
preliminari, ha concesso alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto
comma, del codice di procedura civile.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di
competenza la Palcor Allevamenti.
La Curatela del fallimento non ha svolto attività difensiva in questa
sede.

Ric. 2014 n. 13344 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

3. Il P.M. presso quest’ufficio ha chiesto che la Corte dichiari
l’inammissibilità del regolamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, la Palcor Allevamenti sostiene che il provvedimento
emesso dal Tribunale di Macerata, benché assunto in forma di

riconosciuto, in modo definitivo, la propria competenza.
Tanto premesso, la società ricorrente osserva che la competenza
dovrebbe essere radicata presso il Tribunale di Fermo siccome foro del
consumatore, in quanto in tale circondario essa ricorrente ha sede.
Oltre a ciò, la società rileva che dovrebbe sussistere la competenza
della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Fermo, ovvero del
Tribunale di Macerata, trattandosi di credito di natura agraria.
2. Ritiene il Collegio che il presente regolamento sia inammissibile.
Con l’ordinanza impugnata, infatti, il Tribunale di Macerata, dopo aver
respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto, si è limitato a rinviare ogni decisione sulle
eccezioni preliminari (fra cui, evidentemente, l’incompetenza per
materia e per territorio) alla decisione di merito, invitando le parti al
compimento delle attività istruttorie di cui all’art. 183, sesto comma,
del codice di rito.
Si tratta, com’è facilmente intuibile, di una pronuncia di carattere
meramente ordinatorio, non avente contenuto definitivo neppure in
ordine alla competenza e, come tale, revocabile con la pronuncia di
merito che sarà emessa alla conclusione del giudizio di primo grado
(ordinanze 16 novembre 2010, n. 23112, 19 aprile 2011, n. 8930); il che
è ulteriormente confermato — ove ne sussistesse la necessità — dalla
mancanza di ogni invito alle parti di precisare le conclusioni, non

Ric. 2014 n. 13344 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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ordinanza, avrebbe natura di sentenza, avendo implicitamente

potendo sussistere una pronuncia implicita sulla competenza
(ordinanza 30 dicembre 2011, n. 30254).
Trattandosi di provvedimento non impugnabile col regolamento di
competenza, il regolamento in esame deve essere dichiarato
inammissibile.

attività difensiva da parte della Curatela intimata.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza. Nulla per
le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile -3, il 12 marzo 2015.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di

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