Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8758 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. II, 30/03/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 30/03/2021), n.8758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12909/2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA, 10,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO DE CRESCENZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIERI DOMENICO

TOLOMEI;

– ricorrente –

contro

BE.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MICHELANGELO, 9, presso lo studio dell’avvocato MARCO CIPOLLONI,

rappresentato e difeso dagli avvocati BIAGIO PIGNATELLI, ANGELA

FAVARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2025/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Be.Gi. conveniva in giudizio B.G., deducendo che con atto del 29 marzo 2006 si era impegnato ad acquistare dal convenuto un immobile sito in (OMISSIS) (una casa singola con area di pertinenza), versando la somma di Euro 30.000 a titolo di caparra, con la previsione che il contratto definitivo doveva essere concluso entro il 5 maggio 2006, pena la decadenza/inefficacia della proposta d’acquisto, e che, una volta esaminato il fondo si era accorto della presenza di due ripetitori per telefonia mobile; chiedeva quindi di dichiarare nullo il contratto o di pronunciare la sua risoluzione per mancanza di qualità essenziali o di annullarlo per dolo del venditore o per errore; in subordine, ancora, domandava che fosse “pronunciata la sua risoluzione (del contratto) in base alla clausola risolutiva espressa e comunque per scadenza del termine essenziale ai sensi degli artt. 1456-1457 c.c.”, con restituzione della caparra versata. B. si costituiva, ammettendo di avere ricevuto la caparra, ma contestando tutte le domande attoree.

Il Tribunale di Padova – con sentenza n. 1179/2009 – rigettava le domande relative alla nullità-risoluzione-annullamento del contratto ed accoglieva quella di restituzione della caparra, sul rilievo che l’attore non era inadempiente rispetto all’obbligazione di contrarre, essendo nel frattempo intervenuta la decadenza-inefficacia del contratto preliminare.

2. B. impugnava la sentenza lamentando l’errata ricostruzione della fattispecie, non essendo nel contratto previsto alcun termine di decadenza-inefficacia; la proposta d’acquisto era infatti irrevocabile sino al 5 maggio 2006, data in cui, in difetto di rogito, essa era divenuta inefficace così che, essendosi perfezionato il contratto preliminare, la caparra doveva essere restituita solo in caso di mancata accettazione; al contratto, poi, non poteva applicarsi la disciplina della decadenza prevista per la proposta; la sentenza era viziata da ultrapetizione, avendo controparte fatto riferimento all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e art. 1457 c.c. (termine essenziale); in realtà il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento di Be. che aveva deciso di recedere dal medesimo causandogli gravi danni.

La Corte d’appello di Venezia – con sentenza 25 agosto 2015, n. 2025 – ha rigettato il gravame.

3. Ricorre per cassazione B.G..

Resiste con controricorso Be.Gi..

Il ricorrente ha depositato memoria, decorso il termine di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, error in procedendo, decisione ultra petita”: il giudice può “attribuire qualificazioni giuridicamente più aderenti alle norme invocate”, ma non “introdurre e di conseguenza trattare domande ed eccezioni estranee al contenzioso delineato dalle parti”.

Il motivo non può essere accolto. Lo stesso ricorrente parla di reiezione dell'”ultima domanda di citazione, chiaramente inammissibile per genericità e contraddittorietà”, nel “migliore dei casi da considerarsi come pretesa di avere fatto legittimamente ricorso ad una clausola risolutiva espressa oppure, con estrema disinvoltura oltre che irritualità, prospettando una specie di decadenza per decorso di un termine”.

Pertanto, nel confermare la pronuncia di accoglimento della domanda di restituzione della caparra, domanda fondata dall’attore sulla risoluzione del contratto, “in base alla clausola risolutiva espressa e comunque per scadenza del termine essenziale ai sensi

degli artt. 1456-1457 c.c.”, il giudice d’appello, che ha qualificato la clausola finale della proposta d’acquisto quale “clausola risolutiva propria” (v. infra il terzo motivo), non ha pronunciato ultra petita.

b) Il secondo motivo riporta “violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”: il giudice di secondo grado avrebbe violato le disposizioni richiamate in quanto, nell’interpretare la proposta d’acquisto (che per effetto dell’accettazione configura “la fattispecie di un contratto preliminare”), ha ritenuto che tutte le clausole dell’atto disciplinino il contratto, così ritenendo applicabili delle clausole inserite nella proposta d’acquisto, clausole che sono “in aperto contrasto con la disciplina regolante le condizioni d’acquisto”.

Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente contesta l’ermeneutica della Corte d’appello che ha interpretato l’atto come un contratto preliminare in cui “le parti hanno liberamente regolato (..) l’assetto degli interessi comuni tutelati dalla pattuizione” ed in particolare il comune interesse alla stipulazione del rogito entro la data orientativa del 30 aprile e che, comunque, decorso il termine estremo del 5 maggio 2006, sarebbe venuta meno la volontà di impegnarsi nel progetto comune di Be., “ciò che evidentemente era di gradimento anche di B., visto che aveva sottoscritto la scrittura”.

A tale plausibile interpretazione, che legge l’atto attribuendo a ciascuna clausola il senso che risulta dal suo complesso, secondo quanto prescrive l’art. 1363 c.c., il ricorrente ne contrappone un’altra, che distingue all’interno della proposta le clausole che regolano le condizioni d’acquisto e le clausole che regolano la proposta, così che la clausola finale dell’atto andrebbe riferita unicamente alle condizioni della proposta. Tale atto, definito dal ricorrente molto dettagliato, non è però trascritto nella sua integralità (il ricorso si limita infatti a riportare alcune clausole, v. pp. 3-4 dell’atto) e neppure depositato ai sensi dell’art. 366 c.p.c., così che questa Corte non è posta in condizione di verificare la stessa plausibilità dell’interpretazione offerta dal ricorrente e la denunciata violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., potendo solo osservare che la lettura proposta dal ricorrente della clausola finale (“il presente impegno di acquisto è irrevocabile fino 5 maggio 2006; decorso tale termine senza che si sia addivenuti al rogito del bene oggetto della proposta, esso deve intendersi automaticamente decaduto e privo di ogni efficacia; in tal caso mi dovrà essere restituita la cauzione versata senza interessi nè risarcimento danni a qualsiasi titolo”) è lettura lontana dal testo della medesima e delle altre clausole riportate nel motivo.

c) Il terzo motivo contesta “violazione degli artt. 1353,1456 e 1457 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”: anche ritenendo corretta la lettura globale del contratto, la sentenza impugnata sarebbe illegittima in quanto, a proposito della clausola finale (riportata dal ricorrente a p. 4 del ricorso), parla di “clausola risolutiva propria”, istituto inesistente, potendosi trattare, al più, di condizione risolutiva propria, che però – lasciando libere le parti di risolvere il contratto ad una certa data, senza riconoscere l’esistenza di obbligazioni corrispettive – sarebbe meramente potestativa e quindi nulla; al contrario il contratto (e si dovrebbe “tener conto solo della disciplina del contratto e non di quella della proposta”) prevedeva l’obbligo di Be. di nominare il notaio e quello del ricorrente di fissare la data del rogito.

Il motivo non può essere accolto. E’ anzitutto ambigua e contraddittoria la formulazione del medesimo. Se nella sintesi a p. 2 del ricorso si contesta alla Corte d’appello di aver violato le norme richiamate in quanto ha fatto applicazione di un istituto inesistente, la “clausola risolutiva propria”, nello svolgimento del motivo sembra poi contestare la nullità della medesima clausola, che si risolverebbe in una condizione risolutiva meramente potestativa, per infine rimproverare alla Corte di non avere considerato che il contratto prevedeva anzitutto l’obbligo di nomina del notaio e poi quello del ricorrente di fissare la data. In ogni caso, è artificioso censurare la qualificazione offerta dalla Corte della clausola – parlando addirittura di istituto inesistente – come “clausola risolutiva” solo perchè accompagnata dall’aggettivo “propria” (sui rapporti tra i due istituti, della clausola e della condizione risolutiva, v. Cass. 24532/2018 e Cass. 20854/2014). La Corte parla infatti di effetto risolutivo conseguente alla sopravvenuta inefficacia del contratto conseguente allo spirare del termine, di interesse comune, per la conclusione del definitivo e comunque per l’inadempimento di B., che avrebbe dovuto, oltrechè accettare la proposta, provvedere alla convocazione della controparte presso il notaio, costituente il primo degli adempimenti da compiersi prima di addivenire alla stipula definitiva. Il ricorrente obietta circa l’ultimo profilo, evidentemente ricavato dalla Corte dall’interpretazione della proposta (v. la clausola alla p. 3 del ricorso, ove si fa riferimento alla “comunicazione dell’accettazione di questa offerta da parte del soggetto venditore e conseguente convocazione”), senza offrire argomento alcuno a suo sostegno, limitandosi genericamente a parlare di “evidente errore di fatto che ha determinato l’errore di diritto”.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 4.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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