Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8757 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8757 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 8551-2014 proposto da:
MOLL FLANDERS TRUST SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore nella qualità di Trustee del Alfredo
Riccardi Trust”, RICCARDI ALFREDO, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato MARCO AMBROSINI giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro
SCIARRA MARIA TERESA;
– intimata avverso l’ordinanza n. R.G. 2238/2013 del TRIBUNALE di
VITERBO del 16/01/2014, depositata il 17/01/2014;

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Data pubblicazione: 30/04/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.

Tribunale di Viterbo, avverso l’atto di pignoramento immobiliare
promosso contro di lui da Maria Teresa Sciarra.
Maria Teresa Sciarra ha instaurato altro giudizio nei confronti del
Riccardi e della Moll Flanders s.r.1., con separato atto di citazione
davanti al medesimo Tribunale.
In questo secondo giudizio, su istanza del Riccardi, il Giudice istruttore
ha rimesso gli atti al Presidente della Sezione del Tribunale per valutare
l’istanza di riunione con il procedimento di opposizione all’esecuzione.
Il Presidente della Sezione, con provvedimento del 17 gennaio 2014,
ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza di riunione e ha rimesso le
parti davanti al giudice istruttore già designato per il giudizio promosso
dalla Sciarra.
2. Avverso tale provvedimento propongono ricorso la Moll Flanders
s.r.l. e Alfredo Riccardi, con atto affidato ad un solo motivo,
chiedendo che sia dichiarata l’incompetenza funzionale del giudice
adito dalla Sciarra.
Maria Teresa Sciarra non ha svolto attività difensiva in questa sede.
3. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto inammissibile.
4. Costituisce, infatti, pacifica acquisizione della giurisprudenza di
questa Corte il principio secondo cui il provvedimento che accoglie o
rigetta l’istanza di riunione di provvedimenti pendenti davanti allo
Ric. 2014 n. 08551 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-2-

«1. Alfredo Riccardi ha proposto opposizione all’esecuzione, davanti al

stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso Ufficio giudiziario,
costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo
di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica
soluzioni di questioni relative alla translatio iudicii e pertanto non è
impugnabile con il regolamento di competenza (sentenza 10 giugno

D’altra parte, proprio in quanto provvedimento meramente
ordinatorio, finalizzato all’esclusiva progressione del processo, la
decisione sull’istanza di riunione è comunque insuscettibile di
impugnazione col ricorso per cassazione (sentenze 25 gennaio 2008, n.
1697, e 27 maggio 2010, n. 12989).
5. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato
inammissibile».

MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sono state depositate memorie alla precedente relazione.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte dell’intimata.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
Ric. 2014 n. 08551 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-3-

2001, n. 7446, ordinanza 24 gennaio 2006, n. 1309).

società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile — 3, il 12 marzo 2015.

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