Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8757 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. I, 15/04/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TRENITALIA S.P.A. – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (P.I. (OMISSIS)),

gia’ Ferrovie dello Stato S.p.a. Societa’ di Trasporti e Servizi per

Azioni “FS”, in persona dell’institore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DI MONTE CITORIO 115, presso l’avvocato

LENER RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CASTELLANI ENRICO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI SO.CI.MI. – SOCIETA’ COSTRUZIONI

INDUSTRIALI MILANO – S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in

persona dei Commissari liquidatori pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA VENEZIA 11, presso l’avvocato DI PASQUALE

ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANGELONI FRANCESCA, giusta procura speciale per Notaio Dott. ROBERTA

MORI di ROMA – Rep. n. 20666 del 2 4.1.11;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 665/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIORGIO COSTANTINO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato FRANCESCA ANGELONI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso come da allegato al verbale

d’udienza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 28.6.2001, dichiaro’ improcedibile – per mancanza di prova della tempestiva costituzione in giudizio della ricorrente – il ricorso L. Fall., ex art. 101 proposto da Ferrovie dello Stato s.p.a. per ottenere, in via di insinuazione tardiva, l’ammissione allo stato passivo della SOCIMI s.p.a. in A.S. del credito prededucibile di L. 835.142.000 oltre accessori, preteso a titolo di ripetizione di indebito. Il gravame proposto contro la decisione da Trenitalia s.p.a., succeduta alle FF.SS. nel rapporto controverso, fu respinto dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza del 10.3.05.

La Corte rilevo’: che poiche’ l’udienza per la prima comparizione delle parti era stata fissata al 21.12.99, Trenitalia avrebbe dovuto costituirsi, richiedendo l’iscrizione a ruolo della causa, entro il 16.12.99; che non v’era prova della costituzione tempestiva dell’appellante, in quanto il numero di ruolo generale attribuito al giudizio corrispondeva alla data del 31.12.99 anziche’ a quella del 25.11.99, in cui la ricorrente affermava di aver depositato il proprio fascicolo con la richiesta di iscrizione a ruolo; che al fine di superare la presunzione di non tempestivita’ della costituzione, derivante dall’attribuzione di un numero di ruolo generale del 31.12.99, non valeva l’attestazione del cancelliere di avvenuto smarrimento dell’originale del fascicolo d’ufficio e della sua ricostruzione mediante copia degli atti, in quanto non era in contestazione la corrispondenza delle copie agli originali, bensi’ la tempestivita’ della costituzione, e lo smarrimento del fascicolo non giustificava un numero di iscrizione a ruolo compatibile solo con la data del 31.12.99; che, del pari, inidonea a fornire la prova della tempestivita’ della costituzione era la certificazione del 7.5.02 a firma del dirigente della cancelleria centrale civile del Tribunale, dott. M., prodotta dall’appellante, che ricostruiva la vicende relative all’iscrizione a ruolo della causa, posto che detta prova poteva essere fornita solo attraverso una nota di iscrizione recante un numero collocabile entro il 16.12.99; che, peraltro, proprio dalla relazione depositata si evinceva che nella copia in atti della nota di iscrizione a ruolo della causa la cancelleria si era limitata ad attestare “Fascicolo ricostruito -originale smarrito. Mi, 10.1.2000”, mentre il timbro a secco “depositato in cancelleria oggi 25 novembre 1999”, unitamente alla dicitura “f.to Mo.” (cognome dell’impiegata addetta quel giorno alla ricezione degli atti), era stato apposto sulla predetta copia, dallo stesso dirigente, soltanto il 10.1.2000 per “porre rimedio all’evidente errore di cancelleria che aveva smarrito il fascicolo originale”; che il brogliaccio di cancelleria, dal quale il dirigente affermava di aver accertato “il deposito in data 25.11.99 di una richiesta di’ iscrizione a ruolo dell’avv. Castellani (legale di FF.SS.), ma senza il corrispondente numero di ruolo generale”, era stato avviato al macero a seguito dell’introduzione del nuovo sistema informatico, cosicche’ era rimasta inevasa la richiesta di esibizione di tale brogliaccio da essa Corte avanzata alla cancelleria ex art. 213 c.p.c.; che, infine, l’estratto del registro informatico evidenziava che la data di iscrizione della causa risultava corretta dal 25.11.99 al 31.12.99.

Trenitalia s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi.

L’Amministrazione Straordinaria di SOCIMI ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, Trenitalia denuncia violazione degli artt. 57, 58, 116 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c. nonche’ vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia. Rileva che la Corte di merito ha sbrigativamente ritenuto che le certificazioni rilasciate dalla cancelleria centrale civile del tribunale fossero inidonee a fornire la prova della sua tempestiva costituzione in giudizio – senza considerare che, ai sensi degli artt. 57 e 58 c.p.c., esse avevano il valore di atti pubblici – e che ha in tal modo disatteso le regole di valutazione della prova legale, omettendo peraltro di motivare sulla questione, espressamente sottoposta al suo esame, della fede privilegiata di tali atti. Deduce, inoltre, che il giudice a quo, affermando che la certificazione del 7.5.02, redatta dal dr. M. sulla base di un brogliaccio all’epoca ancora in uso presso la cancelleria, non fosse sufficiente a fornire la prova richiesta e che l’unico mezzo utile a tal fine avrebbe potuto essere costituito da una nota di iscrizione a ruolo recante, al piu’ tardi, la data del 16.11.99, e’ incorso in una duplice contraddizione, da un lato attribuendo valore probatorio decisivo a un documento pacificamente non esistente, perche’ smarrito dalla cancelleria, senza tenere in alcun conto che il cancelliere ne aveva, per l’appunto, certificato lo smarrimento e, dall’altro, dimenticando di aver avanzato d’ufficio, ex art. 213 c.p.c., richiesta di esibizione del brogliaccio, evidentemente reputando che questo costituisse elemento di prova. Osserva, infine, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimita’, la ritualita’ e tempestivita’ della costituzione in giudizio puo’ desumersi anche presuntivamente, da qualsiasi elemento obbiettivamente valutabile, in quanto la legge non impone alle parti di munirsi di particolari certificazioni a riguardo, ne’ esige che i requisiti stessi risultino da atti formali e insostituibili. Il motivo e’ fondato e merita accoglimento.

Va premesso che, come appare chiaro dalla lettura della decisione impugnata, il giudice d’appello, laddove (in taluni passaggi) ha fatto riferimento alla (prova della tempestiva presentazione della) “nota di iscrizione a ruolo”, ha inteso comunque riferirsi alla mera “iscrizione a ruolo” della causa, che, dovendo avvenire, ai sensi dell’art. 165 c.p.c., dietro presentazione della relativa nota e contestualmente al deposito da parte dell’attore del fascicolo contenente la citazione e i documenti offerti in comunicazione, costituisce prova presuntiva idonea a dimostrare la tempestivita’ della costituzione.

Va tuttavia rilevato che nei procedimenti, come quello di insinuazione tardiva, che iniziano con ricorso, il rapporto delle parti tra loro e quello delle parti con il giudice subiscono un’inversione logica e cronologica rispetto al caso in cui la domanda e’ proposta con citazione, in quanto si determina per primo – e per il solo fatto della presentazione del ricorso – il rapporto cittadino – giudice, mentre solo in un momento successivo, a seguito della notifica del ricorso e del decreto, si instaura il rapporto fra le parti. Ne consegue che, come e’ stato gia’ affermato da questa Corte (Cass. nn. 1495/05 e 7397/99), in tali procedimenti compete al cancelliere di formare il fascicolo ed iscrivere l’affare nel ruolo generale ai sensi dell’art. 36 disp. att. e che, per costituirsi ritualmente in giudizio, l’attore e’ tenuto soltanto al compimento, entro i termini che gli sono assegnati, degli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 165 c.p.c..

Appare dunque evidente l’erroneita’ dell’assunto della Corte di merito, secondo cui la prova della tempestivita’ della costituzione in giudizio di Ferrovie dello Stato s.p.a. avrebbe potuto essere fornita solo attraverso un’ iscrizione a ruolo compatibile con la data del 16.12.99: infatti la sola circostanza rilevante ai fini di tale prova, ed al cui accertamento avrebbe dovuto essere indirizzata l’indagine, era quella concernente l’avvenuto deposito in cancelleria, entro la predetta data, del fascicolo di parte di Ferrovie dello Stato, contenente il ricorso, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

Va aggiunto che la prova in questione puo’ desumersi anche presuntivamente, caso per caso, da qualsiasi elemento obbiettivamente valutabile che soddisfi l’esigenza di certezza della ritualita’ e della tempestivita’ del compimento delle formalita’ necessarie alla costituzione, in quanto la legge non impone alle parti alcun onere di munirsi di particolari certificazioni a riguardo, ne’ esige che detti requisiti risultino da atti formali e insostituibili (Cass. nn. 5230/01, 10693/97). La Corte, pertanto, anziche’ limitarsi a rilevare che dagli atti non era in alcun modo evincibile la prova dell’avvenuta iscrizione a ruolo della causa entro il 16.12.99 (ovvero – a suo dire- dell’unica prova atta a dimostrare la tempestivita’ della costituzione in giudizio di FF.SS.), avrebbe dovuto valutare se le attestazioni del dirigente M. (il quale, nel ricostruire la vicenda, aveva certificato l’avvenuto smarrimento da parte della cancelleria dell’originale del fascicolo depositato dalla ricorrente, comprensivo della nota di iscrizione a ruolo, ed aveva, altresi’, dichiarato di essere certo che la richiesta di iscrizione era avvenuta il 25.11.99, in quanto aveva verificato tale dato dal brogliaccio all’epoca in uso presso la stessa cancelleria), l’estratto del registro informatico (dal quale si evinceva che la data di iscrizione a ruolo della causa era stata corretta dal 25.11 al 31.12.99) nonche’ gli ulteriori documenti e la prova testimoniale offerta da Trenitalia in grado d’appello (ritenuta dalla Corte astrattamente ammissibile, ma irrilevante) non fossero sufficienti a dimostrare l’avvenuto, tempestivo compimento da parte della creditrice di tutte le formalita’ necessarie alla sua costituzione in giudizio, ancorche’ non seguite dalla contestuale iscrizione a ruolo della causa da parte della cancelleria.

Va, per completezza, rilevato che, nell’ipotesi in cui volesse darsi un’interpretazione letterale della sentenza, la decisione impugnata non sfuggirebbe alle censure illustrate nel motivo: in primo luogo, infatti, risulterebbe palesemente illogico l’assunto secondo cui la prova della costituzione tempestiva avrebbe potuto essere data da FF.SS. solo per il tramite di una “rituale nota di iscrizione” recante un numero di iscrizione collocabile entro il 16.12.99, ovvero attraverso un documento che, pacificamente, era stato smarrito dalla cancelleria e non avrebbe mai potuto essere prodotto dalla ricorrente; non sarebbero, poi, motivate le ragioni della mancata attribuzione di fede privilegiata alle dichiarazioni del dirigente della cancelleria, laddove attestava di aver personalmente constatato – attraverso l’esame del brogliaccio all’epoca in uso – che la ricorrente aveva provveduto a richiedere l’iscrizione a ruolo della causa il 25.11.99; infine apparirebbe contraddittoria, rispetto a tale (implicita) conclusione, la richiesta di acquisizione del brogliaccio. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe gli ulteriori motivi e comporta la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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