Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8756 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8756 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 3795-2014 proposto da:
DE GIORGI ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEL COLLE DI SANT’AGATA 4, presso lo studio dell’avvocato
GIANLUCA SCANDALE, rappresentata e difesa dall’avvocato
FABIO ZEPPOLA giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64,
presso lo studio dell’avvocato BALDASSARRE FRANCESCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA ASTUTO giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 30/04/2015

ILS SPORT AGENCY SRL;

intimata

avverso la sentenza n. 874/2013 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 15/10/2013, depositata il 26/11/2013;

12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO;
udito l’Avvocato Fabio Zeppola difensore della ricorrente che si
riporta ai motivi e chiede in subordine la trattazione del ricorso in P.U..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
«1. Roberta De Giorgi convenne in giudizio, davanti al Tribunale di
Lecce, il Comune di quella città, chiedendo che fosse condannato al
risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta verificatasi su una
pista di pattinaggio su ghiaccio collocata durante il periodo natalizio in
una piazza cittadina.
Si costituì il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Su
richiesta del medesimo, fu chiamata in causa la ILS Sport Agency s.r.1.,
che aveva in gestione la pista, la quale rimase contumace.
Il Tribunale, assunta prova per interrogatorio e per testi e fatta
svolgere una c.t.u, accolse la domanda, ponendo a carico dei convenuti
il 50 per cento della responsabilità del fatto dannoso; e condannò i
medesimi al pagamento della somma di euro 23.016,73, con il carico
delle spese di lite.
2. Proposto appello dal Comune soccombente, la Corte d’appello di
Lecce, con sentenza del 26 novembre 2013, ha accolto il gravame e, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha respinto la domanda
della De Giorgi nei confronti del Comune, ha confermato nel resto
Ric. 2014 n. 03795 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

l’impugnata sentenza ed ha condannato l’appellata al pagamento delle
spese del doppio grado nei confronti del Comune di Lecce,
dichiarando irripetibili quelle nei confronti della ILS Sport Agency
s.r.1., rimasta contumace.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre Roberta De Giorgi con atto

Resiste il Comune di Lecce con controricorso.
La ILS Sport Agency s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli arti 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. L’unico motivo di ricorso, col quale la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., è privo di
fondamento.
Esso, infatti, si presenta contraddittorio in quanto, pur lamentando la
violazione dell’art. 2043 cod. civ., è impostato sulla presunta
sussistenza, a carico del Comune, di un obbligo di custodia della pista
di pattinaggio, obbligo che dovrebbe derivare, semmai, dall’art. 2051
cod. civ., e che è stato positivamente escluso dalla sentenza impugnata
in base al rilievo che la società ILS, che aveva in gestione la pista, ne
aveva assunto in via esclusiva ogni responsabilità.
Ma c’è di più. La sentenza impugnata ha attribuito la responsabilità
della caduta della De Giorgi all’esclusiva colpa di un altro pattinatore
che l’avrebbe spinta, determinandone la perdita di equilibrio. Tale
circostanza, che ha evidentemente una valenza decisiva, non è
contestata nel ricorso, sicché le precedenti considerazioni rimangono
irrilevanti e la sentenza impugnata va comunque esente dalla
prospettata censura.
Ric. 2014 n. 03795 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-3-

affidato ad un solo motivo.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE
In prossimità della data dell’udienza camerale, la ricorrente ha
depositato una memoria alla precedente relazione, insistendo per
l’accoglimento del ricorso. Tale memoria, però, non contiene, in

sostanziale ripetizione delle argomentazioni già prospettate nel ricorso.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55, nei confronti della parte costituita.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200, di
cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 12 marzo 2015.

effetti, censure nei confronti della relazione, risolvendosi nella

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