Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8756 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. I, 15/04/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso l’avvocato DEL VECCHIO

SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASTRI

ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato LAURO MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CASACCIA SIUSI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 502/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 25/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DEL VECCHIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CASACCIA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7.04 – 18.09.2005, il Tribunale di Ancona pronunciava la separazione personale dei coniugi R.L., ricorrente, e A.S., addebitandola al marito, assegnava la casa coniugale alla R., con la quale convivevano i due figli della coppia F., nata il (OMISSIS), ed A., nato il (OMISSIS), all’epoca minorenne, imponeva all’ A., per il mantenimento della prole, il contributo di Euro 350,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con ordine al terzo di versamento diretto alla avente diritto.

Con sentenza del 4 – 25.10.2006, la Corte di appello di Venezia respingeva l’appello dell’ A..

La Corte osservava e riteneva:

– che doveva essere confermata la statuizione di addebito della separazione personale al marito, dal primo giudice riferita agli atti di violenza e minacce dallo stesso perpetrati ai danni della moglie, tra i quali quello, avvenuto nel (OMISSIS) e che aveva il determinato l’allontanamento dalla casa coniugale di tutta la famiglia, consistito; nel minacciarla con un coltello, avendo la figlia dei coniugi F. confermato i reiterati episodi contrari ai doveri matrimoniali e la madre dell’ A. a sua volta confermato l’episodio del (OMISSIS), cosi’ anche avvalorando le accuse mosse dalla nuora e dalla nipote;

– che del tutto legittimo, a fronte del contegno del marito, era stato l’abbandono della residenza familiare da parte della moglie;

che l’esigenza di assicurare continuita’ di vita ai due figli delle parti, legittimava anche la disposta assegnazione alla R. della casa coniugale che, con riguardo al contributo di mantenimento dei figli, non era stato dimostrato il conseguimento dell’indipendenza economica da parte della figlia F. e tale prova incombeva all’appellante;

– che in effetti erano inammissibili le ulteriori domande di contenuto economico svolte dall’ A., non strettamente pertinenti al procedimento di separazione e soggette al rito ordinario dinanzi al giudice della cognizione.

Avverso questa sentenza, notificatagli il 23.11.2006, l’ A. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 22.01.2007, fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. La R. ha resistito con controricorso notificato il 2.03.2007.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso l’ A. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 151 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)” in ordine all’addebito della separazione al ricorrente.

Conclusivamente il ricorrente formula il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis (“Se la dichiarazione di addebito della separazione esiga la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e non sia maturata prima di esso, ovverosia che sussista nesso di causalita’ tra il comportamento denunciato ed il determinarsi dell’intollerabilita’ dell’ulteriore convivenza”.

Il motivo e’ inammissibile per genericita’ del quesito di diritto (cfr, tra le altre, cass SU 200826020; 200818759; 200811210; cass 200907197) e per mancanza della prescritta sintesi in relazione ai denunciati vizi motivazionali (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652;

200816528).

2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 155 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4); omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”, con riguardo all’assegnazione della casa coniugale alla moglie, all’affidamento del figlio ed alla ripartizione dell’onere della prova circa l’indipendenza economica della figlia.

Il motivo non ha pregio.

In primo luogo, superato e privo d’interesse si rivela il profilo della censura inerente al regime di affidamento del secondo figlio delle parti A., ormai maggiorenne al pari della sorella F..

Inoltre, nell’assegnare la casa familiare alla R., convivente con i figli maggiorenni, e nell’onerare l’ A. della prova del conseguimento dell’indipendenza economica da parte della figlia maggiorenne, la Corte distrettuale si e’ ineccepibilmente attenuta anche per il profilo argomentativo, al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale. Infatti, in tema di separazione e con riferimento al regime vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54, l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli e/o che conviva con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti; sebbene, pur nel ricorso di tali due presupposti, l’assegnazione della casa non costituisca una regola assoluta ma attribuisca un potere discrezionale al giudice, tuttavia nell’esercizio di questo potere assume valore prioritario l’interesse dei figli a rimanere nell’ambiente domestico in cui sono vissuti, rispetto al quale da un canto non costituisce di per se’ sola condizione ostativa l’eventuale disponibilita’ di diverse soluzioni abitative da parte dell’assegnatario e dall’altro e’ destinato a cedere il disagio alloggiativo che di contro possa subire il coniuge cui sia imposto l’allontanamento dall’abitazione familiare.

Inoltre, l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 cod. civ. non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore eta’ da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finche’ il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attivita’ economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (cfr. Cass. 200204765; 200608221; 200615756).

3. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4); omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Conclusivamente il ricorrente formula il seguente quesito di diritto “Se in un giudizio di separazione giudiziale dei coniugi in comunione dei beni, siano ammissibili domande volte a regolare i rapporti economici relativi alla casa coniugale e ad altri beni.”.

Il motivo e’ inammissibile per genericita’ del quesito di diritto e per mancanza della prescritta sintesi in relazione ai denunciati vizi motivazionali.

Conclusivamente il ricorso dell’ A. deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna l’ A. rimborsare alla R. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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