Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8756 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 22/12/2016, dep.04/04/2017),  n. 8756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3452/2016 proposto da:

C.A., CA.AM., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

INFASCELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO CASSINI

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.F., G.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 3, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO CLEMENTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUGLIELMO BARZAN, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 653/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

15/07/2015, depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010 i coniugi C.F. e G.A. convennero in giudizio Ca.Am. e A. chiedendo di accertarsi che il crollo dell’immobile adibito a deposito attrezzi di proprietà dei convenuti aveva causato il crollo dell’adiacente immobile adibito a deposito attrezzi e garage ed il danneggiamento del manto di copertura della propria civile abitazione. Chiesero anche la condanna al risarcimento dei danni quantificati un Euro 63.583,81 detratto quanto ad essi già corrisposto dalle compagnie assicurative dei Convenuti.

Si costituirono in giudizio i convenuti, eccependo che il crollo del proprio immobile era avvenuto a causa di un violentissimo fortunale del (OMISSIS), per il quale l’Amministrazione comunale aveva richiesto lo stato di calamità, e che, di conseguenza, sussisteva l’esimente della forza maggiore e del caso fortuito.

Il Tribunale di Pordenone con sentenza n. 639/2013 condannava i convenuti in solido a corrispondere agli attori la somma di euro 29.360,20.

2. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 653 emessa il 27 ottobre 2015, ha confermato tale decisione.

La Corte ha ritenuto che il crollo dell’immobile dei convenuti non fosse avvenuto esclusivamente per effetto del vento, bensì a causa delle modalità costruttive e della mancanza di stabilità del medesimo immobile.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso in Cassazione Ca.Am. e A. sulla base di due motivi.

3.1 Resistono con controricorso C.F. ed G.A..

4. E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con i due motivi di ricorso i ricorrenti lamentano da un lato che la vicenda andrebbe ricondotta nell’ambito degli istituti previsti dagli artt. 2051 e 2053 c.c., in quanto il violento fortunale che interessò la zona sede degli immobili oggetto di causa sarebbe stato l’antecedente causale del crollo dell’immobile, dall’altro l’irrilevanza delle carenze costruttive dell’immobile in quanto a causa dell’evento eccezionale sarebbe ugualmente crollato. Denunciano anche l’entità del risarcimento liquidata dal giudice del merito.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

I ricorrenti pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed un omesso esame di un fatto decisivo, chiedono in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice dell’appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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