Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8755 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8755 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 20227-2013 proposto da:
CINQUE B – ASSOCIAZIONE CULTURALE E TURISTICA
08990021001, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE, che la rappresenta
e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CASA PER FERIE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE
DI SAN GIUSEPPE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIANSACCOCCIA 6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
DI MAIO, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti a
margine del controricorso;

Data pubblicazione: 30/04/2015

- controricorrente avverso la sentenza n. 4045/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 15/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

LANZILLO;
udito l’Avvocato Paolo Carbone difensore della ricorrente che si
riporta ai motivi;
udito l’Avvocato Alessandro Di Maio difensore della controricorrente
che si riporta ai motivi.

La Corte,
Premesso in fatto:
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza 25 giugno — 15 luglio 2013 n. 4045 la Corte di
appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla
s.r.l. Cinque 5 (oggi Cinque B Associazione Culturale e Turistica)
contro la sentenza n. 22607/2010 del Tribunale di Roma che ha
dichiarato nullo il contratto di affitto di azienda da essa concluso, quale
affittuaria, con la Casa per Ferie della Congregazione delle Figlie di
San Giuseppe.
La Corte ha ritenuto tardivo l’appello perché notificato all’appellata il 7
marzo 2011, oltre 30 giorni dopo la notificazione della sentenza
impugnata, avvenuta il 31 gennaio 2011.
La soc. Cinque B propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimata con controricorso.

Ric. 2013 n. 20227 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-2-

12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA

2.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 325 e 330
cod. proc. civ. e di norme del codice civile, la ricorrente dichiara di
avere richiesto la notificazione dell’atto di appello una prima volta il 2
marzo 2011 presso il procuratore costituito per la Casa per Ferie, avv.
Alessandro Di Maio, nel domicilio eletto dallo stesso per il giudizio di

la notifica non era andata a buon fine per avere l’avv. Di Maio
trasferito lo studio in via Piansaccoccia n. 6 (sempre in Roma), con
atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 5 marzo successivo il
ricorrente ha chiesto la notificazione al nuovo indirizzo, ove l’atto è
stato consegnato il 7 marzo.
Rileva il ricorrente che deve ritenersi valida la prima notificazione,
essendo essa avvenuta nel domicilio eletto dal difensore dell’appellata
per il giudizio di primo grado, quale risulta dall’intestazione della
sentenza, non avendo la Casa per Ferie eletto un diverso domicilio
all’atto della notificazione della sentenza medesima; che erroneamente
la Corte di appello ha ritenuto applicabile l’art. 330 cod. proc. civ.; che
in ogni caso, qualora la notificazione di un atto processuale non si
concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente,
questi ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la
ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine,
la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di
attivazione del procedimento, sempre che la ripresa del medesimo sia
intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto (Cass. civ.
S.U. 24 luglio 2009 n. 17352).
3.- Il motivo è fondato.
Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto imputabile all’appellante
la mancata notificazione dell’atto di appello al nuovo indirizzo di
studio dell’avv. Di Maio, per il solo fatto che questi ha segnalato il suo
Ric. 2013 n. 20227 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-3-

primo grado in via Giuseppe Palumbo n. 3. Avendo constatato che

nuovo indirizzo nella relazione di notificazione della sentenza
impugnata.
La suddetta segnalazione non equivale, infatti, alla formale
modificazione, ad opera della parte, del domicilio eletto per il giudizio
di primo grado, quale risulta dalla sentenza impugnata, ove l’appellante

Solo nel caso in cui il difensore domiciliatario comunichi
espressamente alla controparte il suo nuovo indirizzo, invitandolo ad
eseguirvi le future notificazioni, l’appellante può notificare
l’impugnazione in luogo diverso da quello corrispondente all’elezione
di domicilio per il giudizio di primo grado, senza correre il rischio di
vedersi opporre dalla controparte la violazione dell’art. 330 cod. proc.
civ.
In mancanza di tale espressa comunicazione, l’esito negativo della
notificazione non può ritenersi imputabile al notificante.
La Corte di appello avrebbe quindi dovuto applicare il principio
enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza citata dal
ricorrente, per cui — ove la notificazione abbia esito negativo per
circostanze non imputabili al richiedente — questi ha il diritto di
chiedere che l’ufficiale giudiziario riprenda il procedimento
notificatorio, con effetto che decorre dalla prima richiesta, sempre che
la prosecuzione avvenga in un termine ragionevole.
Tale deve ritenersi la richiesta formulata dal ricorrente in data 5 marzo
2011, a fronte di una prima richiesta di notificazione del 2 marzo
precedente: data quest’ultima corrispondente al trentesimo giorno dalla
notificazione della sentenza.
4.- Propongo che il ricorso sia accolto, con ordinanza in camera di
consiglio”.

Ric. 2013 n. 20227 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-4-

è tenuto a notificare l’impugnazione.

- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
– La resistente ha depositato memoria.

Il Collegio, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
A norma dell’art. 330, 10 comma, cod. proc. civ., qualora la parte
nell’atto di notificazione della sentenza la parte abbia dichiarato la sua
residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha
pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato.
Nel caso di specie il difensore dell’intimata ha dichiarato di avere
cambiato indirizzo, nella richiesta di notificazione della sentenza, e
tale dichiarazione va ritenuta efficace anche quale elezione di
domicilio.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha dichiarato
inammissibile l’appello notificato in un luogo diverso.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del ricorso per cassazione, liquidate complessivamente in C 12.200,00,
di cui C 200,00 per esborsi ed C 12.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle
spese generali ed agli accessori di legge.
Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma quater, del d.p.r. n. 115
del 2012 per la condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore
Ric. 2013 n. 20227 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-5-

Considerato in diritto:

importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione civile, il 12

marzo 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA