Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8755 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34664-2006 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’avvocato

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

N.C.M. in L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI

GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale del

5/01/06, autenticata dall’Ambasciata di Washington DC (U.S.A.);

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI,

SGROI ANTONINO, CORRERA’ FABRIZIO, giusta procura speciale del Notaio

Franco LUPO del 26/6/2007, rep. n. 85402;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 2312/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/05/2006 r.g.n. 3370/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato D’AVANZO GABRIELLA;

udito l’Avvocato ANTONINI GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con

compensazione delle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.M.C., impiegata del Ministero degli Affari Esteri (M.A.E.) con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l'(OMISSIS), adiva il Tribunale di Roma chiedendo l’accertamento del suo diritto a vedersi accreditare la contribuzione previdenziale per invalidità, vecchiaia e superstiti determinata L. n. 153 del 3959, ex art. 12 con l’obbligo del M.A.E. di versare la relativa contribuzione e di risarcire il danno per omissione contributiva relativamente ai contributi eventualmente prescritti per l’INPS. In via subordinata chiedeva che fosse sollevata questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 35 e 36 Cost., del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 165.

In particolare la ricorrente riteneva illegittimo il versamento, da parte del M.A.E., dei contributi previdenziali per I.V.S., per essere gli stessi stati calcolati sull’imponibile retributivo convenzionale, anzichè su tutta le retribuzione percepita.

Si costituiva l’Amministrazione convenuta contestando la fondatezza della domanda.

Il Giudice del Tribunale di Roma, con sentenza n. 205/2004, dichiarava il diritto della ricorrente a vedersi accreditare la contribuzione previdenziale per la pensione di vecchiaia sulla base della L. n. 153 del 1969, art. 12 e succ. mod.; conseguentemente condannava il Ministero convenuto a corrispondere la pensione così determinata con pagamento, per il periodo 1-1-2002/3-6-2002 di euro 16.964,80, oltre euro 509,25 a titolo di interessi per il periodo 1-1- 2002/31-8-2002.

Avverso la detta sentenza il M.A.E. proponeva appello ribadendo la correttezza del riferimento, nella fattispecie, all’accreditamento della contribuzione su base convenzionale in forza del D.P.R. n. 18 del 1967 ed insistendo per il rigetto della domanda, in riforma della sentenza impugnata.

La N. si costituiva e resisteva al gravame.

L’INPS restava contumace.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 2-5-2006, rigettava l’appello e compensava le spese con la N..

In sintesi la Corte territoriale, considerato che dalla pronuncia di questa Corte di Cassazione n. 540 del 1995 “si desume chiaramente che deve trovare applicazione “senza deroghe” la L. n. 153 del 1969 ai lavoratori occupati negli (OMISSIS) alle dipendenze di datori di lavoro italiani, restando applicabile il diverso regime contributivo, collegato alla retribuzione convenzionale determinata sulla base di un accertamento annuo affidato al Ministero del Lavoro, al lavoro prestato dai lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari per i quali manchino accordi di sicurezza sociale.

Secondo la Corte d’Appello “il D.P.R. n. 18 del 1967 è stato introdotto in un periodo in cui i lavoratori italiani dipendenti da imprese (OMISSIS) non avevano alcuna copertura previdenziale … ma una volta regolata con convenzione internazionale la disciplina relativa ai lavoratori italiani negli Stati Uniti alle dipendenze di imprese italiane, sarebbe illogico ritenere che i dipendenti delle ambasciate possano continuare a mantenere un trattamento deteriore rispetto agli altri lavoratori italiani che lavorano negli (OMISSIS) dipendenze di imprese italiane, non essendo tale disparità di trattamento in alcun modo giustificata”.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero degli Affari Esteri ha proposto ricorso con un unico motivo, corredato dal quesito di diritto formulato ex art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis.

La N. ha resistito con controricorso.

L’INPS ha soltanto depositato procura.

Il Ministero, infine, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il Ministero ricorrente, denunciando violazione del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 152 ss. 2, D.Lgs. n. 103 del 2000, della L. n. 86 del 1975 di ratifica dell’Accordo Italia-Usa del 23-5- 1973, della L. n. 153 del 1969, art. 12 del D.L. n. 317 del 1987 conv. con L. n. 398 del 1987, nonchè vizio di motivazione, in sostanza deduce che la Corte d’Appello, richiamato il principio affermato da Cass. n. 540/1995, in una fattispecie diversa, erroneamente ha tratto la conclusione che la L. n. 153 del 1969 debba comunque trovare applicazione “senza deroghe” nei confronti dei lavoratori occupati negli (OMISSIS) alle dipendenze di datori di lavoro italiani”, in quanto la detta pronuncia “non ha escluso in assoluto che la contribuzione previdenziale di un lavoratore italiano possa basarsi sulla retribuzione convenzionale, anzichè su quella effettiva, in forza di specifiche disposizioni vigenti in Italia” (alle quali del resto rinvia la Convenzione Italia- Usa del 23-5-1973), avendo piuttosto statuito “che la contribuzione per il lavoratore italiano impiegato all’estero non possa essere calcolata, per ciò solo, su base convenzionale”.

Pertanto, poichè per il personale a contratto del Ministero degli Esteri è applicabile la disciplina di cui al D.P.R. n. 18 del 1967 e poi al D.Lgs. n. 103 del 2000, il ricorrente rileva che non può condividersi che tale disciplina si applicherebbe solo alle ipotesi di lavoro prestato in paesi extracomunitari con i quali manchino accordi di sicurezza.

Tale conclusione, secondo il ricorrente è priva di fondamento e contravviene ai principi e ai criteri direttivi di cui alla Legge Delega n. 266 del 1999 poi attuata dal D.Lgs. n. 103 del 2000.

Il ricorrente chiede, quindi, che questa Corte voglia rispondere affermativamente al seguente quesito di diritto: “se, in base all’art. 1, lett. c) della Convenzione Italia-USA in materia di sicurezza sociale del 23 maggio 1973, ratificata in Italia con L. 24 febbraio 1975, n. 86, il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 165, comma 4 (ora D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103, art. 3, comma 3) vada ricompreso tra le norme di settore che dispongono l’an ed il quomodo della contribuzione l’INPS e, dunque, se l’art. 165, comma 4, citato vada applicato al personale a contratto del MAE che presta servizio presso l'(OMISSIS)”.

Il motivo è fondato, dovendo darsi risposta affermativa al detto quesito.

Questa Corte con la sentenza 20-11-2006 n. 24592 ha affermato il seguente principio: “al personale assunto a contratto dagli uffici all’estero (nella specie presso l’ (OMISSIS)), secondo le disposizioni di cui al titolo 6^ del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (relativo all'”Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri”, si applica la disciplina stabilita dall’art. 165 di questo testo normativo, che prevede per detti dipendenti l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti con contratti stipulati in base a convenzioni concluse con l’INPS, sancendosi espressamente, al comma 4, che i contributi assicurativi dovuti all’ente previdenziale sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per gli affari esteri e per il tesoro, sentito l’ente assicuratore interessato, disposizione questa confermata anche dal successivo D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103.

Pertanto, tale specifica disciplina non può ritenersi implicitamente abrogata per effetto della regolamentazione contributiva posta dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 secondo il principio della territorialità dell’obbligo contributivo nell’interpretazione data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 369 del 1985, poichè con quest’ultima pronuncia non è stata, comunque, affermata una regola di assoluta identità di regime previdenziale tra coloro che lavorano all’estero e quelli che rendono le loro prestazioni nel territorio nazionale e, del resto, con specifico riguardo al lavoro svolto negli (OMISSIS) da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o da impresa controllata da un’impresa italiana, la Convenzione stipulata tra l’Italia e gli USA il 25 maggio 1973 (recepita con la L. n. 86 del 1975) rinvia, alla stregua dell’art. 7, punto 3, e art. 1, lett. c), a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sociale nell’ordinamento nazionale nel suo complesso, comportando, quindi, anche l’operatività della particolare disciplina dettata in materia di rapporto assicurativo dal citato D.P.R. n. 18 del 1967″.

In particolare questa Corte ha precisato che la tesi secondo cui la citata disciplina del D.P.R. n. 18 del 1967, dovrebbe ritenersi implicitamente abrogata per i dipendenti a contratto dell’ (OMISSIS), “non trova conferma nella richiamata previsione della convenzione internazionale ratificata con L. n. 86 del 1975, nè nel principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 30-12-1985 n. 369 (con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme sulle assicurazioni sociali che limitano al territorio nazionale l’obbligatorietà della tutela previdenziale).

Quanto, infatti, alla disposizione contenuta nell’art. 7, punto 3, della convenzione del 1973, è evidente che la regola dell’assoggettamento alla “legislazione italiana” (termine che secondo l’art. 1, lett. c) della stessa convenzione “designa le leggi, i regolamenti e ogni altra misura di applicazione concernente i settori della sicurezza sociale”) rinvia a tutte le disposizioni vigenti in questa materia nell’ordinamento nazionale nel suo complesso, comportando quindi anche l’operatività della particolare disciplina dettata in materia di rapporto assicurativo dal D.P.R. n. 18 del 1967.

Il principio, poi, affermato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale ha lasciato impregiudicate (come ha rilevato Cass. 19- 1-1995 n. 540) le ipotesi nelle quali la tutela previdenziale era assicurata sulla base di convenzioni internazionali; con la pronuncia del giudice delle leggi è venuto meno il principio di territorialità della legislazione, ma non è stato, d’altro canto affermata una regola di assoluta identità di regime previdenziale tra coloro che lavorano all’estero e coloro che rendono le loro prestazioni nel territorio nazionale.

Con tale precedente di questa Corte, infatti, si è affermata, in relazione alla citata convenzione del 1973, l’applicazione per i lavoratori italiani occupati negli (OMISSIS) della legislazione italiana per l’assicurazione generale obbligatoria, senza deroghe al disposto della L. n. 153 del 1969, art. 12. La decisione ha trovato il suo fondamento nella caratteristiche della fattispecie esaminata, in cui l’operatività della norma da ultimo citata era stata contestata prospettando (con riferimento alla situazione anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale del 1985) il carattere facoltativo della tutela previdenziale per i lavoratori in questione; tesi confutata dalla Corte di legittimità con l’affermazione dell’assoggettamento di tali rapporti alla disciplina generale della assicurazione obbligatoria.

Nella stessa linea si è mossa Cass. 11-8-1999 n, 8606, che ha riaffermato il principio di obbligatorietà delle forme di previdenza e assistenza sociali vigenti nel territorio nazionale per i lavoratori italiani all’estero, con riferimento a prestazioni lavorative antecedenti il 9 gennaio 1986 (data da cui decorre il regime introdotto dal D.L. 31 luglio 1987, n. 317 convertito in L. 3 ottobre 1987, n. 398). In questo caso la Corte ha escluso ratione temporis l’operatività di tale regime, nel quale la contribuzione previdenziale è commisurata ad una retribuzione convenzionale (con una disciplina che peraltro riguarda solo le ipotesi di lavoro prestato in Paesi extracomunitari relativamente ai quali manchino accordi di sicurezza sociale).

Ciò posto – come è stato precisato dalla citata sentenza n. 24592/2006 – non può dubitarsi del carattere speciale della normativa posta dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 165 per il personale a contratto rispetto alla disciplina generale della L. n. 153 del 1969, art. 12; normativa del resto confermata con l’entrata in vigore del successivo D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103, che regola nuovamente la materia, mentre anche le modificazioni apportate alla L. del 1969, art. 12 con il D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, art. 6 hanno ribadito, in generale, la validità delle disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali per determinate categorie di lavoratori.

Tale indirizzo va condiviso e riaffermato in questa sede, in mancanza peraltro di nuovi argomenti che non siano stati già vagliati da questa Corte, osservandosi, infine, che gli stessi dubbi di legittimità costituzionale sollevati in questa sede dalla controricorrente (con riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38 Cost.) sono stati già disattesi con la citata sentenza n. 24592/2006 rilevandosi la manifesta infondatezza della questione per quanto attiene al sistema di calcolo dei contributi previsto dal D.P.R. n. 18 del 1967 (e poi dal D.Lgs. n. 103 del 2000) che non lede di per se alcuna garanzia costituzionale. Circa, poi, i profili attinenti all’incidenza di tale sistema sulla entità della prestazione la controricorrente si limita ad affermazioni generiche senza fornire concreti e specifici elementi di valutazione.

La questione, infine, della legittimità del D.M. 30 novembre 1982, risulta nuova (senza che neppure la controricorrente indichi come e con quale atto sia stata sollevata davanti ai giudici di merito) e comunque irrilevante, considerato che con la domanda azionata si pretende l’applicazione di un criterio di calcolo della contribuzione del tutto diverso da quello previsto dalla normativa di cui il detto decreto costituisce l’attuazione.

Il ricorso va pertanto accolto, con la cassazione dell’impugnata sentenza, che è incorsa nel denunciato errore di diritto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo la domanda fondata sull’erroneo assunto del diritto della attrice a vedersi accreditare la contribuzione previdenziale sulla base della L. n. 153 del 1969, art. 12 la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda stessa.

Infine, considerata la complessità della questione, risolta da questa Corte in epoca successiva all’impugnata sentenza, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva della N., compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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