Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8754 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8754 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 20143-2013 proposto da:
DI FRANCESCO LUCIANO DFRLCN55P17H320B, quale
procuratore generale della sig.ra MONTEBF.T ,0

MARIA,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TOMMASO
CIERI giusta procura in atti;
– ricorrente contro
MONTEBELLO GRAZIA, in persona del suo procuratore generale,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO
SERAFINI giusta procura alle liti a margine del controricorso;
– controricorrente
nonché contro

Data pubblicazione: 30/04/2015

EREDI DI VALERIO EMILIO;
– intimati avverso la sentenza n. 395/2013 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 12/03/2013, depositata il 18/04/2013;

12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LAN ZILLO.

La Corte,
Premesso in fatto:
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“Con atto notificato il 30 agosto 2013 Luciano Di Francesco, nella
qualità di procuratore generale di Maria Montebello, ha proposto
ricorso per cassazione contro la sentenza 12 marzo — 18 aprile 2013 n.
395 della Corte di appello dell’Aquila, che ha confermato il rigetto,
disposto dalla sentenza di primo grado, delle domande proposte dal
ricorrente contro Grazia Montebello ed Emilio Valerio.
Resiste con controricorso Grazia Montebello.
Gli eredi di Emilio Valerio, deceduto nelle more, non hanno depositato
difese.
2.- Deve essere accolta l’eccezione della resistente di inammissibilità del
ricorso, per non avere il ricorrente depositato, e neppure menzionato
nel ricorso, la procura speciale al difensore, come prescritto dagli art. 83
e 369 n. 3 cod. proc. civ.
Ric. 2013 n. 20143 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Il ricorrente si dichiara difeso dall’avv. Tommaso Cieri, “come da
procura in atti, valida anche per il procedimento davanti a questa
Suprema Corte”, senza specificare quale sia l’atto in cui la procura
sarebbe contenuta; se si tratti di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata; se sia stato prodotto in questa sede; come sia

causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 369 n. 3 e 366
n. 6 cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ.
Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11 febbraio 2010 n. 8025; Cass. civ.
S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n.
2966; Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726).
Questa Corte ha più volte chiarito che, nel giudizio di cassazione, la
procura speciale non può essere rilasciata in calce o margine di atti
diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto
dell’art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che implica la necessaria
esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati (salvo il
conferimento della procura mediante le forme dell’atto pubblico e della
scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello
stesso art. 83: il che, si ripete, nella specie non risulta).
Ne consegue che è invalida la procura apposta a margine di atti diversi
dal ricorso, che venga genericamente richiamata nell’intestazione
dell’atto, in quanto essa risulta priva non solo del necessario requisito
della specialità, ma anche di quello dell’incontestata anteriorità del
conferimento dei poteri difensivi alla data della notificazione del
ricorso (Cass. civ. Sez. 3, 5 settembre 2005 n. 17765; Idem, 27 giugno
2007 n. 14843; Cass. civ. S.U. 18 febbraio 2014 n. 3775, ed altre).

Ric. 2013 n. 20143 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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contrassegnato e come sia reperibile fra gli altri atti e documenti di

In questi casi l’invalidità della procura, venendo ad incidere sulla validità
stessa dell’instaurazione del rapporto processuale, va rilevata d’ufficio e
comporta l’inammissibilità del ricorso, anche indipendentemente
dall’eccezione della parte interessata (Cass. civ. Sez. 3, 27 giugno 2007
n. 14843 ed altre cit.), eccezione che nella specie è stata peraltro

3.- Ritengo che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con
ordinanza in Camera di consiglio, restando assorbita ogni altra
censura”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato in diritto:
Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella
relazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per onorari,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore della
resistente Grazia Montebello.

Ric. 2013 n. 20143 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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sollevata.

Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma quater, del d.p.r. n. 115
del 2012 per la condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale.

civile, il 12 marzo 2015.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione

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