Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8754 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 30/03/2021), n.8754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12500/14 R.G. proposto da:

G.G., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del

ricorso, dagli avv.ti Sabatini Franco e Sinagra Augusto, con

domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, Viale Gorizia, n.

14;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12;

– resistente –

e nei confronti di

T.I. s.r.l., in persona del legale rappresentante, e FALLIMENTO

(OMISSIS) S.P.A., in persona del curatore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio

n. 334/21/13 depositata in data 27 novembre 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio

2021 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. G.G. propose appello avverso la sentenza n. 176/65/12 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso dallo stesso proposto avverso l’avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2005, con il quale l’Agenzia delle entrate, a seguito di accertamento in capo alla T.I. s.r.l., società a ristretta base azionaria, per redditi non dichiarati per Euro 1.189.868,00, aveva proceduto al recupero di maggiore Irpef a carico del G., quale socio titolare di una quota di partecipazione pari al 49 per cento.

In particolare, con l’atto di appello il contribuente eccepì, tra l’altro, l’illegittimità dell’avviso di accertamento perchè non motivato, fondato su dati meramente presuntivi e non preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento effettuato a carico della società, e rilevò che dalla documentazione bancaria prodotta emergeva la liceità delle somme a sua disposizione.

2. La Commissione tributaria regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettò l’impugnazione, osservando che l’operato dell’Amministrazione finanziaria prendeva le mosse dalla presunzione di percezione, da parte dei soci, degli utili extracontabili realizzati dalla società di capitali a ristretta base sociale; escluse, quindi, che il contribuente avesse fornito prova che gli utili extra-bilancio fossero stati accantonati o fossero confluiti nella disponibilità esclusiva dell’altro socio, o che avesse dimostrato la sua estraneità nella gestione sociale. Disattese, infine, il denunciato vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, per mancata allegazione dell’avviso di accertamento di maggiore imposta emesso nei confronti della società, sul presupposto che il G., potendo svolgere un controllo sull’andamento della attività, non potesse non essere a conoscenza degli affari sociali.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione G.G., con tre motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il contribuente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., censura la decisione impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato che “non può considerarsi illogica la presunzione (semplice) che gli utili extracontabili di una società per azioni a base azionaria ristretta siano stati distribuiti ai soci” e laddove hanno ritenuto che tale presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado.

2. Con il secondo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – sostiene che, sebbene con l’atto di appello avesse contestato che, nel caso di specie, si fosse in presenza di una “società a ristretta base azionaria”, dal momento che la T.I. s.r.l. non coinvolgeva solo persone fisiche, ma anche una società, la (OMISSIS) s.p.a., di cui era stato dichiarato il fallimento, i giudici regionali non si erano pronunciati su tale questione, incorrendo in tal modo sia nel vizio di omessa pronuncia sia in quello di violazione delle regole di diritto in materia di presunzione semplice, stante la ritenuta operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci in difetto del fatto noto della ristretta base proprietaria della T.I. s.r.l.

3. Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 e 3, , oltre che la omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente assume che i giudici di appello, nel respingere il denunciato vizio di motivazione dell’atto impositivo, si sarebbero posti in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che esige, a tutela del diritto di difesa del contribuente, che quest’ultimo sia portato a conoscenza di tutti gli atti posti a fondamento della pretesa tributaria, con la conseguenza che la mancata allegazione, all’avviso di accertamento notificato al socio, del processo verbale di constatazione e dell’avviso di accertamento presupposto nei confronti della società ne determina la nullità.

4. Il terzo motivo che, per evidenti ragioni di ordine logico, deve essere scrutinato preliminarmente, è infondato.

Come questa Corte di legittimità ha costantemente ribadito “in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi” (Cass. sez. 5, 12/03/2014, n. 5645; Cass., sez. 6-5, 28/11/2014, n. 25296; Cass., sez. 6-5, 4/06/2016, n. 14275; Cass., sez. 5, 14/12/2018, n. 32468; Cass., sez. 6-5, 28/06/2019, n. 17463; in senso conforme, anche Cass., sez. 5, 2/10/2020, n. 21126 che ha recentemente confermato il principio di diritto secondo cui “in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società a responsabilità limitata, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi”).

Pertanto, la C.T.R., affermando che l’obbligo di allegazione dell’avviso di accertamento a carico della società non sussiste nel caso in cui l’atto richiamato sia conosciuto o comunque conoscibile dal socio, si è uniformata al principio su esposto.

5. Anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta la configurabilità, nel caso di specie, di una società a ristretta base azionaria, essendo la T.I. s.r.l. partecipata oltre che da una persona fisica, anche da una persona giuridica ((OMISSIS) s.p.a.) e l’applicabilità della presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio, va rigettato.

5.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, allorchè esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass., sez. U, 6/05/2015, n. 9100).

Nel caso di specie, le diverse censure conservano la loro autonomia espositiva e risultano illustrate in modo esaustivo e sono pertanto ammissibili.

5.2. Va, in primo luogo, esclusa la sussistenza del vizio di omessa pronuncia, che non ricorre qualora, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad uno specifico motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussiste solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., sez. 61, 4/06/2019, n. 15255; Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20718; Cass., sez. 5, 6/12/2017, n. 29191).

5.3. Neppure ricorre il denunciato vizio di violazione di legge.

Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la regola della presunzione dell’imputazione degli utili extra-bilancio ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale non limita la sua efficacia all’ipotesi in cui la ristrettezza della compagine sociale si verifichi in un solo grado, quando cioè la società di capitali titolare dell’impresa ha soci in numero limitato, ma estende la sua efficacia anche al grado ulteriore, cioè, quando, per effetto della partecipazione alla società di capitali titolare dell’impresa di un’altra società di capitali, che sia a sua volta a ristretta base sociale, la compagine sociale, per così dire, di secondo grado, sia ancora caratterizzata dalla ristrettezza (Cass., sez. 5, 10/06/2009, n. 13338).

Tale situazione si constata nel caso in esame, nel quale la compagine sociale della T.I. s.r.l. è costituita, oltre che dall’odierno ricorrente, anche dalla società di capitali (OMISSIS) s.p.a., la quale, come emerge dall’allegata visura camerale, è a sua volta a ristretta base azionaria perchè costituita solo da due soci (la Luciano Holding s.r.l. e B.M.) e, pertanto, l’efficacia della presunzione dell’imputazione ai soci degli utili extra bilancio si estende a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale.

Peraltro, si è anche precisato che, seppure l’esistenza di stretti rapporti familiari costituisca circostanza che rafforza la presunzione di una diffusione “circolare” delle notizie, tanto che la ristretta compagine viene in genere evocata nell’ambito di controversie in cui i (pochi) soci della società di capitali sono (anche) legati da rapporti di parentela o di coniugio, tuttavia non è necessario che sussistano tali rapporti, costituendo regola di comune esperienza quella per cui dalla ristrettezza della base sociale discende – secondo l’id quod plerumque accidit e salva la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria – un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra i soci stessi. Pertanto, anche nelle ipotesi in cui siano assenti rapporti di parentela, scatta la presunzione che i soci siano edotti degli affari sociali e quindi siano consapevoli dell’esistenza di utili extra-bilancio e se li distribuiscano in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale (Cass., sez. 5, 11/12/2020, n. 28247).

5.4. Inammissibile è, inoltre, il profilo di doglianza con cui si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè per effetto della riformulazione operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, tale vizio è configurabile solo laddove si deduca l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (Cass., sez. 6-3, 24/06/2020, n. 12387; Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053).

6. Parimenti infondato è il primo motivo di ricorso.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci di utili extracontabili accertati nei confronti della società: ciò non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza dei maggiori redditi della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, la quale implica, normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, nonchè un elevato grado, da parte loro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali; resta salva la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società o da essa reinvestiti (tra molte, Cass., sez. 5, 5/05/2003, n. 6780; Cass., sez. 5, 8/07/2008, n. 18640; Cass., sez. 5, 2/03/2011, n. 5076; Cass., sez. 6-5, 24/07/2013, n. 18032; Cass., sez. 6-5, 18/11/2014, n. 24572; Cass., sez. 5, 29/07/2016, n. 15824; Cass., sez. 6-5, 24/01/2019, n. 1947).

La C.T.R. ha fatto buon governo dei principi su esposti ed ha accertato, con un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che il contribuente non ha fornito alcuna prova che gli utili extra-bilancio fossero stati accantonati o reinvestiti.

7. Il ricorso va, quindi, rigettato

In difetto di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate, nulla deve disporsi in merito alle spese di lite.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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