Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8754 del 04/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.04/04/2017),  n. 8754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12022/2016 proposto da:

F.R., SOCIETA’ COOPERATIVA LOGMAN – C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ENRICO GRAGNOLI e LUCA ZACCARELLI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA – Ufficio periferico del

Ministero del Lavoro, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

MODENA, depositata il 06/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che

visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione

respinga il ricorso, indicando nel Tribunale di Parma l’ufficio

giudiziario competente per territorio.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il Tribunale di Modena ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, declinandola in favore del Tribunale di Parma, nel procedimento di opposizione ad ordinanze ingiunzione emesse dalla Direzione provinciale del lavoro di Parma nei confronti di Società Cooperativa Logman p.a. e del suo legale rappresentante F.R., applicando il principio affermato da Cass. 7397 del 2014 (ord.), secondo il quale quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell’infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell’illecito, rappresentato nel caso dalla sede dello stabilimento della s.p.a. Prosciuttificio Il Conte in (OMISSIS) presso il quale, in virtù di appalto concluso con la cooperativa ricorrente, i dipendenti della società ingiunta lavoravano.

2. La Società Cooperativa Logman p.a. e F.R. propongono ricorso per regolamento di competenza, chiedendo a questa Corte di dichiarare competente il Tribunale di Modena. Deducono, al riguardo, che l’ordinanza del Tribunale avrebbe fatto erronea applicazione della L. n. 698 del 1981, art. 22 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, in quanto tutti gli illeciti amministrativi contestati, ove mai sussistenti, sarebbero stati commessi in provincia di Modena, ove la società ha la sua sede legale ed ove sono allocati tutti gli uffici amministrativi incaricati di elaborare i cedolini paga e di provvedere agli adempimenti amministrativi concernenti il personale, con conseguente competenza per territorio del Tribunale originariamente adito.

3. La Direzione territoriale del lavoro di Parma ha resistito, condividendo la correttezza della decisione impugnata, ed anche le conclusioni del Procuratore generale sono nel senso della conferma della soluzione adottata dall’ordinanza impugnata; le parti ricorrenti hanno depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il Tribunale ha correttamente fondato la decisione sul principio di diritto, neppure contestato dalle parti e coerente con gli arresti di questa Corte sulla materia, secondo il quale in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione secondo la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e del D.Lgs n. 150 del 2011, art. 6, comma 2 (che individua un criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile, Cass. S.U. n. 4131/1988) è quello del luogo di accertamento dell’infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell’illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell’accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell’infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell’illecito, unico a poter ricondurre ad unità i diversi luoghi in cui sono state commessi le varie infrazioni. (Cass. ord, 28-03-2014, n. 7397).

2. La questione in rassegna impone quindi di esaminare quale sia il luogo di commissione degli illeciti amministrativi contestati.

Nell’ordinanza ingiunzione opposta n. 68 del 2015, gli illeciti sono stati così identificati (come ritualmente trascritto dalla società ricorrente): “1. del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 73, per non aver corrisposto ai lavoratori infortunati il trattamento economico previsto per il periodo di carenza; 2. D.L. n. 510 del 1996, art. 9 bis, comma 2, prima parte, convertito con L. n. 608 del 1996, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 5, comma 1, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 2012, per non aver inviato al competente servizio territoriale, entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione relativa all’assunzione dei lavoratori dipendenti, contenente la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica e il trattamento economico e normativo applicato; 3. D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6 e successivamente modificato dalla L. n. 133 del 2008, per non avere consegnato ai lavoratori dipendenti, contestualmente all’assunzione, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, o alternativamente, copia del contratto di lavoro contenente anche tutte le informazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 1997; 4. del D.L. n. 112 del 2008, art. 39, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133, per avere omesso di registrare sul libro unico del lavoro i dati relativi ai lavoratori dipendenti e alla prestazione lavorativa di cui all’ art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali; 5. del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 10, come modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213, per non avere fatto osservare nel corso dell’anno 2012 ai lavoratori dipendenti almeno settantotto ore di ferie, pari alle due settimane minime di ferie annuali da godere nel corso dell’anno di maturazione”.

3. A differenza da quanto sostenuto dalla società ricorrente, non per tutti gli (asseriti) illeciti la condotta si è perfezionata in Modena, considerato che costituisce principio valido anche per gli illeciti amministrativi quello, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte i relazione ai reati, secondo il quale gli illeciti di natura omissiva si consumano nel luogo in cui la condotta si sarebbe dovuta effettuare e non fu invece effettuata nel termine utile (v. ex aliis Cass. pen. 24/11/2000 n. 3985).

4. Ne consegue, come rilevato dal P.G. nella sua memoria, che gli illeciti aventi ad oggetto la mancata concessione delle ferie, così come quelli aventi ad oggetto la corresponsione della retribuzione, per la quale, in difetto di diversi accordi neppure adombrati, vige il principio di cui all’art. 1182 c.c., comma 2, il luogo di commissione deve ritenersi il domicilio del creditore, che era situato per alcuni dei lavoratori in questione in (OMISSIS), ove ha sede il Prosciuttificio il Conte.

5. Doveva quindi, nel caso, prevalere il criterio dell’accertamento, con la conseguente radicazione della competenza presso il Tribunale di Parma.

6. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

7. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA