Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8753 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8753 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 17923-2013 proposto da:
RANERI MARIANNA RNRIVINN74E64F839L, RANERI
ROSARIO RNRRSR45T30F400S, RANERI PAOLA
RNRPLA77S62G273Q, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GARIGLIANO 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
MAIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI
LIGUORI giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona
del Quadro Direttivo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RUBICONE 42, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALFREDO
ROTILI, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA PIAZZA
giusta procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 30/04/2015

- controricorrente nonchè contro
BANCO DI SICILIA SPA;
– intimata –

PALERMO del 18/04/2013, depositata il 09/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO.

La Corte,
Premesso in fatto:
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Rosario Raneri ha prestato fideiussione per i debiti contratti dalla
s.r.l. Comi nei confronti del Banco di Sicilia, unitamente ad altro
fideiussore (Orazio Palnieri).
La Comi è fallita, lasciando un debito di oltre un miliardo di lire.
In data 20 gennaio 1995, di poco anteriore al fallimento, il Raneri ha
donato alle figlie, Marianna e Paola Raneri, la nuda proprietà di due
immobili siti in Bagheria, di cui ha conservato l’usufrutto.
Con atto di citazione 22 luglio 1997 il Banco di Sicilia ha convenuto i
Raneri davanti al Tribunale di Palermo, chiedendo che le donazioni
venissero dichiarate inefficaci ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.
I convenuti hanno resistito alla domanda, eccependo fra l’altro
l’avvenuta estinzione della fideiussione ai sensi degli art. 1955 e 1957
cod. civ.
Il Tribunale ha accolto la domanda, respingendo ogni eccezione.
Ric. 2013 n. 17923 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-2-

avverso la sentenza n. 768/2013 della CORTE D’APPELLO di

I soccombenti hanno proposto appello, lamentando il mancato
accoglimento della loro eccezione di estinzione della fideiussione.
Ha resistito la s.p.a. Unicredit Credit Management, subentrata al Banco
di Sicilia.
Con sentenza 18 aprile — 9 maggio 2013 n. 768 la Corte di appello di

che il fatto del creditore rilevante ai fini della liberazione del fideiussore
non può consistere nella mera inazione (nella specie, nel non avere
tempestivamente proposto le proprie istanze nei confronti del
fideiussore solidale con il Raneri, Orazio Palmeri), ma deve consistere
nella violazione di un dovere giuridico di attivarsi o in un fatto quanto
meno colposo od illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio
giuridico (non solo economico),consistente nella perdita da parte del
debitore convenuto del diritto di surrogazione o di regresso; non già
nella mera difficoltà di attuare un tale diritto per le diminuite capacità
satisfattive del patrimonio del coobbligato (richiama Cass. Civ Sez. 1, 5
dicembre 2008 n. 28838; Cass. civ. Sez. 3, 3 maggio 2011 n. 9695).
Ha soggiunto che gli appellanti non hanno fornito alcuna prova dei
fatti dedotti a fondamento dell’asserita perdita del diritto di regresso.
I Raneri propongono un motivo di ricorso per cassazione, a cui resiste
Unicredit con controricorso.
2.- Con l’unico motivo, denunciando violazione dell’art. 1955 cod. civ.,
i ricorrenti assumono che l’estinzione della fideiussione può essere
pronunciata non solo nei casi ed alle condizioni di cui alla sentenza
impugnata, ma in ogni caso in cui il comportamento del creditore, pur
non contravvenendo ad alcuna norma giuridica particolare, sia
contrario al principio della buona fede (Cass. 1° luglio 1998 n. 6414;
Cass. n. 16667/2012).

Ric. 2013 n. 17923 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-3-

Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la motivazione

Tale comportamento sarebbe consistito, nella specie, nel fatto che i
debiti della soc. Comi verso la banca erano stati garantiti anche dal
socio di maggioranza, Orazio Palmeri, dotato di un patrimonio di oltre
4 miliardi e 600 milioni di lire; che la banca ha proposto le sue istanze
solo contro esso Raneri, le cui disponibilità erano di gran lunga

Palmeri, in forza del quale lo aveva liberato da ogni responsabilità,
dietro il versamento da parte di lui di una somma di denaro a parziale
copertura dell’esposizione della società.
I ricorrenti assumono che, a seguito di tale accordo, il Raneri ha perso
il diritto di regresso contro l’altro fideiussore.
3.- La resistente eccepisce l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art.
360bis cod. proc. civ., per essersi la Corte di appello uniformata alla
giurisprudenza di questa Corte.
4.- L’eccezione non è fondata, poiché il ricorso pone questioni più
ampie che non quelle di cui alla giurisprudenza richiamata dalla Corte
di appello (che è effettivamente conforme a quella richiamata dalla
resistente: cfr anche Cass. civ. Sez. 3, 27 settembre 2011 n. 19736):
richiamano, in particolare, l’asserito comportamento di mala fede della
banca, che dovrebbe desumersi dall’accordo intercorso con l’altro
fideiussore.
Il ricorso è tuttavia in parte inammissibile sotto altro profilo; in parte
infondato.
4.1.- E’ inammissibile perché non risponde in alcun modo al rilievo
della Corte di appello secondo cui i fatti dedotti sarebbero del tutto
carenti di prova, indicando dove, in che termini e tramite quali atti,
avrebbe dedotto in giudizio e dimostrato i fatti medesimi e sotto quale
profilo il comportamento della banca dovrebbe essere considerato di
mala fede.
Ric. 2013 n. 17923 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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inferiori (300 milioni di lire), avendo concluso un accordo con il

La sentenza di appello non menziona affatto la vicenda, sicché
avrebbero dovuto i ricorrenti dimostrare di avere ritualmente proposto
l’eccezione nelle competenti sedi di merito e dimostrato i fatti su cui
essa si fonda, per poterne lamentare la mancata considerazione ai fini
del giudizio.

delle suddette deduzioni e circa le relative prove; manca altresì ogni
chiarimento circa le ragioni e gli aspetti in relazione ai quali il
comportamento della banca dovrebbe essere considerato di mala fede.
4.2.- Il ricorso è comunque infondato perché l’ipotetico accordo
intercorso fra il Palmeri e la banca sarebbe inopponibile al Raneri, che
non vi ha partecipato e non lo ha sottoscritto (art. 1372,2° comma).
Ne consegue che il Raneri ha conservato l’azione di regresso nei
confronti dell’altro fideiussore, per la parte del debito che sia
condannato ad assolvere (arg. art. 1300 2° comma, 1301, 2° comma,
1304 1° comma cod. civ.). Donde il venir meno dei presupposti di cui
all’art. 1955 cod. civ. ed il permanere nel ricorrente della qualità di
debitore verso la Banca, che ne conferma la legittimazione passiva e la
responsabilità rispetto all’azione revocatoria, di cui si discute in questa
sede.
5. Propongo che il ricorso sia rigettato, con ordinanza in Camera di
consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato in diritto:

Ric. 2013 n. 17923 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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Al contrario, manca nel ricorso ogni indicazione circa i tempi e i modi

Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella
relazione.
Il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la

P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi ed C
5.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli
accessori di legge.
Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma quater, del d.p.r. n. 115
del 2012 per la condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione
civile, il 12 marzo 2015.

soccombenza.

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