Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8753 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 554/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/05/2005 R.G.N. 1413/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie l’appello di G.G. e, in riforma della decisione del Tribunale di Catanzaro – giudice del lavoro – n. 822 del 24 luglio 2003, condanna l’Istituto nazionale della previdenza sociale – Inps – al pagamento dell’assegno dovuto per l’invalidità civile.

All’esito di accoglimento dell’appello la Corte di Catanzaro perviene sul rilievo che, rimasta accertata nel giudizio di primo grado la sussistenza del requisito sanitario (invalidità al 75%), la documentazione prodotta in secondo grado dall’assicurato, da ritenere indispensabile per la decisione della controversia, comprovava la sussistenza del requisito economico.

Il ricorso dell’Inps si articola in unico motivo. Non svolgono attività di resistenza G.G., nonchè i Ministeri dell’economia e delle finanze e dell’interno, soggetti nei cui confronti, oltre che dell’Inps, il giudizio si è svolto.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione di norme di diritto (artt. 414, 416, 420 e 437 c.p.c.; art. 2697 c.c.; L. n. 18 del 1980, art. 1; L. n. 508 del 1988, art. 1) e vizio di motivazione, perchè la decisione era basata sul contenuto di documenti che non erano stati prodotti con il ricorso introduttivo del giudizio.

Il ricorso non è fondato.

La Corte di appello di Catanzaro ha esercitato i poteri di ufficio conferiti al giudice dall’art. 421 c.p.c., come fatto palese dal riferimento esplicito al carattere indispensabile, ai fini della decisione, dei dati contenuti nell’attestazione dell’amministrazione finanziaria in ordine al requisito di reddito e nel certificato di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio.

La tesi sostenuta nel motivo, pertanto, non è conforme al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite della Corte a composizione di contrasto di giurisprudenza, secondo cui, nel rito del lavoro, l’omessa indicazione di documenti nel ricorso introduttivo del giudizio, ovvero il loro omesso deposito contestuale, determina la decadenza dal diritto di produrre i documenti, ad eccezione dei documenti formatisi dopo l’inizio del giudizio o giustificati dallo sviluppo assunto dal giudizio ex art. 420 c.p.c., comma 5 e 7, ma la produzione dei documenti rientranti nei nuovi mezzi di prova di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2, può essere ammessa se ritenuti indispensabili dal giudice ai fini della decisione, qualora la produzione sia giustificata dal tempo della formazione (successiva) o dallo sviluppo dal processo (attraverso la stessa logica dell’art. 420 c.p.c., comma 5 e 7). Infatti, al fine di attenuare la rigidità delle suddette preclusioni con un opportuno contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, può ammettersi l’ingresso d’ufficio dei documenti se relativi a fatti allegati dalle parti o emersi nel processo a seguito del contraddittorio, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (Cass. sez. un., 20 aprile 2005, n. 8202).

Il suddetto principio si inserisce, del resto, in quello più ampio secondo cui, nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., l’esercizio del potere d’ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere – dovere, sicchè il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova, avendo l’obbligo – in ossequio a quanto prescritto dall’art. 134 c.p.c., ed al disposto di cui all’art. 111 Cost., comma 1, sul “giusto processo regolato dalla legge” – di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353).

Al rigetto del ricorso non seguono provvedimenti sulle spese perchè le parti intimate (l’assistito e i due Ministeri) non hanno svolte attività di resistenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla da provvedere sulle spese e gli onorari del giudizio di Cassazione;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA