Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8753 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.04/04/2017),  n. 8753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10663/2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del Direttore Centrale della Direzione

Centrale Risorse Umane delegato dal Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

PAOLA MASSAFRA, ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 17, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ZARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNI CASADIO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1031/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile per genericità dei motivi l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, che aveva accolto la domanda di equo indennizzo proposta da C.L., medico presso una struttura pubblica e presidente della sotto-commissione decentrata della provincia di Ravenna, sul presupposto che le patologie di cui egli soffre (disturbo depressivo maggiore e coronaropatia monovasale) fossero dipendenti da causa di servizio.

2. La Corte d’appello argomentava che l’atto di gravame contestava solo genericamente le risultanze conseguite in primo grado, quali in particolare le peculiari condizioni lavorative cui era stato esposto il ricorrente e le considerazioni mediche del consulente tecnico officiato in prime cure.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps propone ricorso, fondato su tre motivi, con i quali deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione ai principi di cui all’art. 111 Cost. (commi 2 e 7) e all’art. 6 CEDU. Lamenta che la Corte territoriale abbia immotivatamente compresso il diritto di impugnazione e di difesa. Riporta il contenuto dell’atto di appello e sostiene che esso rispetterebbe i parametri normativi evocati.

4. C.L. ha resistito con controricorso.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. questa Corte ha chiarito che l’art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. S.U. 27/05/2015 n. 10878, Cass. 05/02/2015 n. 2143).

2. Ha altresì affermato che in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale sicchè non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, Cass. n. 2143 del 2015, cit.).

3. Nel caso, adempiuti da parte del ricorrente i prescritti oneri formali che consentono l’esame diretto degli atti, si rileva che l’atto di appello dell’Inps riportava i passaggi della sentenza del Tribunale oggetto di critica in sede di gravame (pg. 3) nonchè le argomentazioni del c.t.u. ritenute illogiche o scientificamente errate (pg. 5) e articolava argomentazioni, desunte dalle sviluppo processuale, dalle risultanze istruttorie, dai canoni della scienza medica, dai principi giuridici applicabili, che valevano a sostenerne, secondo la propria prospettazione, l’erroneità.

4. Risultano quindi rispettati i requisiti formali dell’atto introduttivo del giudizio di gravame come sopra individuati. Del resto, laddove la Corte territoriale, come unica motivazione della soluzione adottata, rileva che le argomentazioni del Tribunale relative alle risultanze istruttorie e alle conclusioni del c.t.u. sarebbero state “contestate solo genericamente” nel ricorso in appello, pare confondere il merito delle censure, e quindi la loro inidoneità a contrastare la validità della soluzione adottata dal Tribunale, con la loro ammissibilità, e quindi con l’inidoneità dell’atto di gravame al raggiungimento del suo scopo, che è evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. n. 18932 del 27/09/2016).

5. Segue a quanto l’accoglimento del ricorso principale; la sentenza gravata dev’essere quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà esaminare le censure formulate dall’Inps alla sentenza gravata, superato il vaglio di ammissibilità.

6. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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