Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8752 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. I, 15/04/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO FRA.GRI, in persona del Curatore fallimentare Dott.

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRISCILLA

4, presso l’avvocato COEN STEFANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALCARO FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CAPOSILE 2, presso l’avvocato ANZALDI ANTONINA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GESMUNDO VITTORIO DONATO, giusta procura

speciale per Notaio MASSIMO CAVALLINA SEMPLICI di FIRENZE – Rep. 8

3.765 del 5.8.05;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato S. COEN, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato A. ANZALDI, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 marzo 1993, il Curatore del Fallimento della Fra.Gri. Fratelli Grifoni s.n.c., dichiarata fallita nel giugno 1988 dopo essere stata ammessa a concordato preventivo il 30 marzo 1988, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il Monte dei Paschi di Siena s.p.a., presso il quale la società fallita era titolare di conto corrente, per sentir revocare L. Fall., ex art. 67, comma 2 – quali restituzioni di anticipazioni in divisa costituenti atti di natura solutoria – due bonifici effettuati nell’anno precedente all’ai ammissione alla procedura di concordato preventivo: uno, su un conto speciale di servizio “anticipi a fronte di rimborsi i.v.a.”, in data 8 settembre 1987, di L. 210.984.500 per rimborso di i.v.a. da parte dell’Erario, l’altro, in data 8 ottobre 1987, di L. 14.300.000 per estinzione anticipo D.M. 19.800. Il Monte dei Paschi contestò sia la propria conoscenza dello stato di insolvenza della società debitrice, sia di aver mai ricevuto il bonifico di L. 14.300.000, e rilevò, quanto all’altro bonifico, che esso non aveva natura solutoria. Deducesse al riguardo in fatto che, secondo la struttura normalmente attribuita alle operazioni di anticipazione, a fronte di rimborsi a carico dell’Erario, la banca, dopo il deposito da parte della cliente della documentazione relativa alla richiesta alla Amministrazione Finanziaria di rimborso e di commutazione del titolo di spesa mediante accreditamento diretto sul conto presso l’Istituto (c.d. canalizzazione del rimborso), aveva addebitato il conto speciale per rimborsi iva dell’importo della anticipazione (sino al limite del fido, nella specie di L. 150.000.000), importo che aveva poi accreditato sul conto corrente ordinario; quindi, alla riscossione, aveva accreditato il conto speciale dell’importo complessivo del rimborso (L. 210.984.500) – in tal modo elidendo la posta passiva ivi annotata, e successivamente accreditato sul conto corrente ordinario la differenza (L. 60.984.500) tra l’importo del bonifico e quello della anticipazione.

Rilevò inoltre, in diritto, l’Istituto convenuto che il mandato in rem propriam a riscuotere il credito per rimborso fiscale, conferitole dalla titolare in data 1 luglio 1987 (quindi in epoca non sospetta) contestualmente alla erogazione della anticipazione, integrava un negozio di garanzia, comportante il diritto incondizionato dell’Istituto di incamerare le somme riscosse, diritto del quale il medesimo si era poi avvalso.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 21 gennaio 2002, rigettava le domande proposte dalla Curatela.

L’appello proposto dal Fallimento veniva rigettato dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza depositata il 17 gennaio 2005.

Rilevava innanzitutto la Corte di merito che il Fallimento attore non aveva adempiuto all’onere di provare l’avvenuta esecuzione del bonifico di L. 14.300.000; e che priva di giustificazione era la chiesta revocatoria del pagamento da parte dell’Erario di quella parte del rimborso i.v.a. (L. 60.984.500) in relazione alla quale era pacifico non fosse stata corrisposta da parte della banca alcuna anticipazione in favore della società poi fallita. Quanto alla restante parte del rimborso i.v.a. (L. 150.000.000), servita ad estinguere il corrispondente debito della Fra.Gri. nato a fronte dell’anticipazione concessa, osservava che le modalità della operazione di anticipazione (con l’uso voluto dalle parti del conto speciale -in cui la posta debitoria corrispondente all’anticipazione era per costruzione destinata ad essere elisa dal previsto incasso- e con la stipulazione del connesso mandato all’incasso in rem propriam a favore della banca) implicavano e presupponevano logicamente, anche in assenza di pattuizioni espresse, il conferimento alla banca stessa del diritto incondizionato di trattenere per sè, a soddisfacimento del proprio credito per anticipazione, le somme che essa sarebbe andata a riscuotere dal terzo, ovvero di compensare il suo precedente credito da anticipazione col debito derivante dall’esecuzione del mandato: l’estinzione del credito della banca era dunque avvenuta in esecuzione di un pactum de compensando, e quindi non era revocabile, anche perchè non era stata chiesta la revoca del patto.

Avverso tale sentenza il Fallimento della Fra.Gri. s.n.c. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato in data 22 luglio 2005, formulando tre motivi. Resiste il Monte dei Paschi di Siena spa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la Curatela denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione al rigetto della domanda avente ad oggetto la revoca del bonifico relativo al rimborso I.V.A. Sostiene che la esistenza fra le parti di un patto di compensazione, sulla quale la Corte di merito ha basato tale decisione, non sarebbe mai stata allegata in giudizio dall’Istituto bancario, il quale si sarebbe piuttosto limitato a sostenere che la rimessa costituiva atto esecutivo di una asserita cessione del credito, posta in essere a scopo di garanzia contestualmente alla anticipazione bancaria.

Il motivo è infondato. Non viola il principio dì corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – del quale l’art. 112 c.p.c. è espressione – il giudice che, in relazione ai fatti – rispettivamente costitutivi ed estintivi – allegati dalle parti, pervenga ad una qualificazione in diritto dei fatti stessi diversa da quella espressa dalle parti stesse, atteso che non a queste ultime, bensì al giudice, compete in via esclusiva l’attività di qualificazione giuridica dei fatti dedotti (cfr.ex multis Cass. n. 15925/2007). Nel caso in esame, dalla lettura degli atti processuali -consentita in questa sede dalla natura (in procedendo) del vizio denunciato-, ed in particolare della comparsa di risposta depositata dal Monte dei Paschi di Siena nel giudizio di primo grado, emerge come l’Istituto avesse sin dall’inizio allegato, in fatto, sia le modalità seguite per il compimento della intera operazione di anticipazione a fronte del credito per rimborso i.v.a., sia il conferimento in suo favore, da parte della società titolare, del diritto incondizionato di soddisfare il suo credito da anticipazione con (la corrispondente parte delle somme che sarebbe andata a riscuotere. La Corte di appello, ritenendo provati tali elementi di fatto, è pervenuta ad interpretarli e qualificarli giuridicamente in termini di patto di compensazione: in tale contesto, la non coincidenza di tale qualificazione con quella esposta dalla parte convenuta non implica dunque, per le ragioni sopra indicate, violazione del limite dettato dall’art. 112.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la Curatela fallimentare denuncia, sempre con riferimento alla statuizione di rigetto della domanda di revoca del bonifico per rimborso i.v.a., la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2 e dell’art. 1723 c.c., comma 2 e dell’art. 1260 cod. civ., nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo. Assume, da un lato, che la Corte d’appello: a) ha sostanzialmente disconosciuto l’istituto giuridico del mandato in rem propriam (art. 1723 c.c., comma 2) là dove ha ritenuto che dal conferimento all’Istituto bancario del mandato a riscuotere il credito i.v.a. anche nel proprio interesse possa desumersi automaticamente che le parti avessero inteso realizzare indirettamente una cessione del credito stesso, che è figura strutturalmente e causalmente distinta dalla prima; b) ha ritenuto che ogni mutamento della condicio creditoris della banca fosse esclusa dal fatto che essa, a fronte del pagamento ricevuto dal terzo, avesse in precedenza operato una pari erogazione alla cliente, in tal modo non considerando che è proprio dalla sussistenza del credito alla restituzione della somma anticipata che discende la natura solutoria del bonifico in questione. D’altro lato, sostiene il ricorrente che il patto di compensazione non può ritenersi implicito, in assenza di pattuizioni espresse, nelle modalità con le quali l’operazione è stata eseguita, dovendo invece essere espressamente prevista dalle parti la attribuzione alla banca del diritto di compensare il proprio debito di rimessione della somma ricevuta dal terzo con il proprio credito da anticipazione.

2.1 Innanzitutto occorre precisare come nel ricorso, pur insistendo nella domanda di revoca dell’intero bonifico in questione, il Fallimento non abbia formulato alcuna censura specifica avverso la statuizione di rigetto della domanda relativamente a quella parte del rimborso i.v.a. (L. 60.984.500) in relazione alla quale non era stata corrisposta da parte della banca alcuna anticipazione in favore della società poi fallita. L’impugnazione in esame attiene dunque alla sola statuizione relativa al rigetto della domanda concernente la restante parte del rimborso i.v.a. (L. 150.000.000), servita ad estinguere il corrispondente debito della Fra.Gri. per la restituzione dell’anticipazione.

2.2 Ciò precisato, la doglianza relativa al vizio di motivazione della statuizione impugnata merita accoglimento. Vizio di motivazione su un punto decisivo, quale nella specie risulta quello relativo all’accertamento di un patto di compensazione concluso tra le parti al momento della erogazione della anticipazione: a tale compensazione volontaria la sentenza impugnata ha infatti (cfr. sopra) ricollegato l’estinzione del credito da anticipazione vantato dalla banca, escludendo conseguentemente la ricorrenza nella specie di un pagamento autonomamente revocabile, in mancanza di una domanda di revoca del patto stesso.

2.3 Gli elementi di fatto sui quali la Corte d’appello ha fondato tale convincimento sono, da un lato, le modalità seguite dalla banca per contabilizzare l’intera operazione di anticipazione, con l’uso sopra riportato del conto speciale di servizio “anticipi a fronte di rimborsi i.v.a.” intestato alla società poi fallita, sul quale è infine confluito l’importo bonificato dalla Amministrazione finanziaria in favore della società stessa, per essere in parte utilizzato ad estinzione del credito della banca per l’anticipazione;

dall’altro il rilascio alla banca, da parte della società titolare del credito verso l’Amministrazione, di mandato irrevocabile alla riscossione del credito stesso. Ha ritenuto la Corte di merito che l’insieme di tali elementi conduca a ritenere implicito, anche in assenza di pattuizioni espresse, il conferimento alla banca del diritto incondizionato di trattenere per sè, a soddisfacimento della anticipazione concessa e quindi a compensazione del relativo credito, le somme che sarebbe andata a riscuotere dalla Amministrazione finanziaria, giacchè, se si fosse trattato di mandato all’incasso puro e semplice, essa avrebbe dovuto mettere tali somme a disposizione della correntista mandante. La Corte, per vero, ha anche osservato come il risultato pratico che risulterebbe in tal modo perseguito dalle parti sarebbe coincidente con quello che avrebbero potuto ottenere con il pur distinto negozio di cessione del credito:

ma tale osservazione aggiuntiva si mostra (prima ancora che non coerente con la tesi principale della estinzione del credito per compensazione volontaria) non decisiva, non avendo ad essa la Corte fatto seguire l’individuazione di una ulteriore autonoma ragione di non sussumibilità della fattispecie in esame nella previsione normativa della L. Fall., art. 67, comma 2 cui l’attore ha fatto riferimento.

2.4 In ordine alla questione principale, ritiene il Collegio di condividere l’orientamento, già più volte espresso da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1 n. 2539/1998; n. 7194/1997; n. 6870/1994), secondo cui, in relazione ad una operazione di anticipazione bancaria regolata in conto corrente, l’accertamento in ordine al conferimento alla banca del diritto di incamerare le somme riscosse dal terzo, ossia al c.d. patto di compensazione, deve condursi verificando se la convenzione relativa alla operazione di anticipazione prevedesse una clausola che attribuisse tale diritto alla banca. Solo in tale ipotesi infatti -e non anche in quella nella quale sia stato solo conferito un mandato a riscuotere le somme dal terzo- la banca ha il diritto di compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito da anticipazione verso lo stesso cliente. In difetto di detta verifica, che anzi la Corte di merito ha giudicato superflua (“..anche in assenza di pattuizioni espresse…”), l’indagine ermeneutica compiuta dalla Corte di merito in ordine alla conclusione, o non, tra le parti di un patto di compensazione si mostra priva di solida base. Ancor più poi tale conclusione risulta avvalorata dalla equivocità degli elementi di prova indiretta esposti dalla Corte di merito, tenendo presente che questi si sostanziano nelle modalità tecniche seguite dalla banca per contabilizzare la operazione di anticipazione: il conto di servizio denominato conto anticipi costituisce una mera evidenza contabile interna alla banca delle anticipazioni concesse entro un determinato affidamento, e non è stato neppure indicato dalla Corte che le annotazioni su tale conto speciale -anzichè sul conto corrente ordinario- siano state effettuate su disposizione della società poi fallita, la quale risulta piuttosto essersi limitata a conferire alla banca il semplice mandato per la riscossione.

2.5 La cassazione della sentenza, sotto il profilo esaminato, si impone dunque, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

3. Resta in tale pronuncia assorbita ogni ulteriore questione -qui riproposta dal ricorrente per l’ipotesi dell’accoglimento del ricorso- inerente alla consapevolezza della banca circa lo stato di insolvenza della società correntista, consapevolezza sulla quale la corte d’appello -investita della impugnazione anche su tale punto, avendo il tribunale ritenuto carente la relativa prova- non si è pronunciata avendo escluso la sussistenza di un atto revocabile.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 28 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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