Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8752 del 04/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.04/04/2017),  n. 8752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6795-2016 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIETTA CATALANO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE

MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO ed

EMANUELE DE ROSE giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BI.DO., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIETTA CATALANO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 169/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Catanzaro, decidendo sull’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l’opposizione proposta da Bi.Do. avverso intimazioni di pagamento per obbligazioni contributive facenti carico alla Confesercenti provinciale di Cosenza e già oggetto di precedenti cartelle esattoriali non opposte, confermava l’intervenuta prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale notificata il 28/2/2003 per intervenuta prescrizione quinquennale, rilevando che la relativa intimazione di pagamento era stata notificata soltanto il 14 gennaio 2009. In riforma della sentenza gravata, rigettava poi l’opposizione proposta dal Bi. avverso le intimazioni per i crediti già oggetto di altre quattro cartelle di pagamento, in ordine alle quali l’Inps aveva prodotto in grado d’appello le copie delle ricevute di ritorno della notifica effettuata a mezzo posta. La Corte ammetteva la produzione delle ricevute di ritorno argomentando che era fondata la censura dell’Inps avente ad oggetto la mancata applicazione da parte del giudice di primo grado dell’esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c., in quanto dalla tempestiva produzione delle intimazioni di pagamento risultava già l’esistenza delle cartelle precedentemente notificate e quindi sussisteva il principio di prova necessario per l’utilizzo dei poteri istruttori officiosi. Nel merito della pretesa contributiva, riteneva che il Bi. fosse responsabile per il pagamento dei contributi della Confesercenti provinciale di Cosenza, essendo il socio fondatore dell’associazione di fatto, avente fine di lucro.

2. Per la cassazione della sentenza Bi.Do. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi. L’Inps – S.C.C.I. ha resistito con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso Domenico Bi.. L’Inps ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3. I due ricorsi sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il primo motivo del ricorso principale ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’ammettere in grado d’appello la produzione della copia delle ricevute di ritorno delle cinque cartelle esattoriali recanti la contribuzione contestata, così supplendo alla totale carenza di elementi di prova tempestivamente forniti, considerato che le intimazioni di pagamento prodotte dall’opponente in primo grado, pur richiamando le cartelle ad esse sottese, non ne provavano l’avvenuta notifica.

2. Il motivo è infondato.

Costituisce principio acquisito quello secondo il quale nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzato dall’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, ove reputi insufficienti prove già acquisite, deve esercitare il potere – dovere, previsto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi di diritti in contestazione, purchè tali poteri siano esercitati nel rispetto del principio della domanda e dell’onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e rispettino il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice (Cass. S.U. 17 giugno 2004, n. 11353, Cass. n. 22305 del 2007, Cass. n. 29006 del 2008, Cass. n. 18924 del 2012, Cass. n. 18410 del 2013, n. 23652 del 2016). Gli artt. 421 e 437 c.p.c. per il giudizio di appello richiedono pur sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, che richiedano l’approfondimento istruttorio officioso.

Si è anche affermato (Cass. n. 12717 del 25/05/2010, n. 10662 del 15/05/2014) che nel rito del lavoro, l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, che può essere sottoposto al sindacato di legittimità come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora la sentenza di merito non adduca un’adeguata spiegazione dell’esercizio (o mancato esercizio) di tale potere.

Nel caso, la Corte territoriale si è attenuta ai principi regolatori della materia sopra enunciati ed ha fornito dell’esercizio dei poteri istruttori officiosi adeguata motivazione. Nè l’apparato argomentativo incorre nelle lacune che determinano l’intervento correttivo di questa Corte, secondo l’interpretazione del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 fornita dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e 8054 del 2014, in quanto il giudizio è stato fondato sulle medesime risultanze (il contenuto dell’avviso di pagamento) valorizzate dalla parte ricorrente.

3. Come secondo motivo, il Bi. deduce omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e lamenta che la Corte territoriale abbia ignorato la documentazione prodotta da parte appellata in esito all’ordinanza della Corte d’appello resa in data 22/5/2014, ed in particolare la copia dell’atto costitutivo e dello statuto della Federazione esercenti attività commerciali e turistiche dei servizi di Cosenza, dai quali si evinceva che essa è un’ associazione no – profit, e non ha quindi natura di impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c., nè di società di fatto.

4. Come terzo motivo, deduce violazione dell’art. 38 c.c. ed argomenta che delle obbligazioni assunte dall’associazione non riconosciuta senza finalità di lucro rispondono anche personalmente e solidalmente le singole persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, ma non necessariamente il legale rappresentante, la cui responsabilità è limitata alle obbligazioni assunte di persona a nome dell’associazione.

5. Il secondo e terzo motivo possono essere valutati congiuntamente in quanto connessi, attingendo entrambi la sentenza gravata laddove ha ritenuto la responsabilità del Bi. per le obbligazioni contributive facenti capo alla Confesercenti provinciale di Cosenza, associazione non riconosciuta, della quale era inizialmente socio fondatore, essendone divenuto legale rappresentante successivamente.

6. I motivi sono fondati.

La sintetica argomentazione resa in proposito dalla Corte territoriale non consente di ritenere rispettati i principi regolatori della materia. La Corte ha infatti ritenuto che dalla documentazione prodotta risultasse che la Confesercenti provinciale di Caserta è un'”associazione di fatto con fine di lucro” e l’ha ritenuta per tale motivo assoggettata al regime della responsabilità patrimoniale proprio delle società in nome collettivo irregolari, con responsabilità personale del socio fondatore.

6.1. Occorre però ribadire che, con riguardo alle associazioni non riconosciute, secondo la chiara previsione dell’art. 38 c.c., alla possibilità di agire sul fondo comune si aggiunge per i terzi creditori la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta. Tale responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (v. da ultimo ex multis Cass. n. 18188 del 25/08/2014). In tal senso, la mera qualità di legale rappresentante dell’associazione non era sufficiente per ritenere la responsabilità personale del Bi..

6.2. La Corte territoriale, richiamando l’arresto di questa Corte n. 14084 del 2010, ha nel caso applicato il regime patrimoniale delle società in nome collettivo irregolari (art. 2291 e 2297 c.c.) in ragione del fine di lucro perseguito dall’associazione. In proposito occorre però rilevare che, secondo i principi ormai acquisiti (v. ex plurimis 25/02/2010 n. 4588, 22/02/2000 n. 1961) l’esistenza di una qualunque società richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale. Non è sufficiente quindi lo svolgimento di un’attività economica suscettibile di produrre utili (come pare avere ritenuto la Corte territoriale, laddove ha parlato di “fine di lucro” nel senso oggettivo), laddove manchi la comunione di mezzi e di risultati tra i soci, che devono perseguire un risultato imputabile al gruppo. In tal senso, è stato anche affermato (Cass. 08/03/2013, n. 5836) che “lo svolgimento di un’attività economica a fine di lucro da parte di un’associazione non riconosciuta non è sufficiente ad attribuire a tale organismo collettivo la natura giuridica di società, se non si accompagni alla comune volontà di ripartire gli utili fra i soci, nella cui assenza l’attività economica assolve una funzione meramente accessoria o strumentale, e comunque non prevalente, rispetto al perseguimento dello scopo dell’associazione”.

6.3 La Corte ha però omesso ogni motivazione che consenta di supportare la qualificazione data all’associazione sulla base delle risultanze fattuali, nè giova il richiamo che ha effettuato al precedente di questa Corte (Cass. n. 14084 del 2010), reso in relazione ad una compagnia di facchini non costituita in cooperativa, avente quindi caratteristiche oggettive diverse dalla fattispecie qui in rassegna.

7. Il ricorso incidentale (tardivo) dell’Inps contesta l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con cartella esattoriale, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c..

8. Tale ricorso incidentale, contrariamente a quanto eccepito dalla parte controricorrente, è ammissibile.

Il controricorrente all’incidentale sostiene che nel caso, attenendo il ricorso incidentale ad una questione autonoma rispetto a quello oggetto del ricorso principale (ed in particolare, al credito inizialmente azionato con diversa cartella esattoriale), l’interesse a proporlo non sarebbe stato originato dall’impugnazione principale, sicchè resterebbe soggetto ai termini ordinari di impugnazione, non potendosi applicare l’art. 334 c.p.c., comma 1. (v. sulla questione da ultimo Cass. n. 12387 del 2016). Deve operò osservarsi in senso contrario che l’interesse del controricorrente a contestare la sentenza può sorgere dall’impugnazione principale, allorchè questa metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale egli aveva prestato acquiescenza, in quanto l’accoglimento del ricorso principale darebbe luogo a una soccombenza totale o più grave di quella derivante dalla sentenza impugnata, soccombenza che era stata in origine ritenuta accettabile (cfr. Cass. civ. sez. un. 27 novembre 2011, n. 24627). In tal senso, quindi, l’impugnazione incidentale tardiva del controricorrente può avere ad oggetto anche un capo di sentenza diverso da quello oggetto del ricorso principale (Cass. 16/11/2015 n. 23396, Cass. 21/07/2015 n. 15292, Cass. 07/05/2008 n. 11080), com’è nel caso.

9. Il ricorso incidentale è però manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale nel ritenere prescritto il credito inizialmente azionato con la cartella notificata il 28.2.2003 e di cui l’intimazione di pagamento era stata notificata oltre il termine quinquennale di prescrizione risulta corretta e conforme a diritto.

10. Segue a tutto quanto esposto il rigetto del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale e l’accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale. La sentenza gravata dev’essere quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà approfondire l’analisi fattuale in ordine alle su rilevate circostanze di fatto, onde individuare sulla base della qualificazione giuridica correttamente e motivatamente attribuita alla persona giuridica debitrice quale ne sia il regime di responsabilità patrimoniale, attenendosi agli esposti principi.

11. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

12. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA