Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8751 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, (ud. 14/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

OSTIA, VIA ISOLA CAPO VERDE 26, presso lo studio dell’avvocato DI

BENEDETTO ALFONSO, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTO

AURELIO SIMMACO 7, presso lo studio dell’avvocato NERI NICOLA, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2139/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Seconda Sezione, emessa il 12/04/2006, depositata il 11/05/2006;

R.G.N. 482/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato NERI NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.S. propose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata rigettata l’opposizione all’esecuzione proposta nei confronti dell’appellante da B.M..

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 11 maggio 2006, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma il M. propone ricorso per cassazione a mezzo di due motivi. Si difende il B. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente ricorso per cassazione e’ soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (11 maggio 2006).

I motivi di ricorso sono inammissibili per mancanza dei quesiti ai sensi della norma appena citata.

Mancano, infatti, totalmente i quesiti relativi alle censure di vizio di violazione di legge, contenute, nel primo motivo, con riguardo agli artt. 115,165, 166, 169 c.p.c., agli artt. 74 e 77 disp. att. c.p.c., nonche’ all’art. 2697 c.c. e, nel secondo motivo, con riguardo agli artt. 115 e 116, nonche’ all’art. 2697 c.c. Quanto al vizio di motivazione, denunciato col secondo motivo di ricorso, non e’ in questo rinvenibile il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09).

In applicazione della regola della soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente M. S. al pagamento in favore del resistente B.M. delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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