Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8751 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. I, 11/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 11/05/2020), n.8751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8223/2019 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi,

72, presso lo studio dell’avvocato Andrea Sciarrillo e rappresentato

e difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12 domicilia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2981/2018 della Corte di appello di Ancona

depositata il 15.12.2018.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 17/01/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato, pronunciando su ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, l’impugnazione proposta da A.D. dell’ordinanza del locale tribunale che aveva respinto l’opposizione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Nelle conclusioni della Corte di merito, il richiedente aveva reso un racconto intrinsecamente non credibile non avendo egli dimostrato da dove proveniva e non avendo collocato le aggressioni riferite nell’ambito di attentati terroristici ma in azioni criminose operate da sconosciuti e da minacce di morte da parte di familiari acquisiti. La Corte di merito aveva escluso per il Paese di provenienza, il Senegal, Regione del Casamance, l’esistenza di situazioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14 lett. c).

A.D. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con tre articolati motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” con cui ha dichiarato di costituirsi “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario del Senegal, regione del Casamance, nel racconto reso dinanzi alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il Paese di origine per le violenze e minacce subite in seguito ai dissidi etnici insorti tra gli appartenenti all’etnia “(OMISSIS)” e quelli di etnia “(OMISSIS)” che avevano condotto all’uccisione del padre e dei suoi fratelli.

2. Ciò posto, con il primo proposto motivo il ricorrente fa valere la violazione di una serie di disposizioni normative: dell’art. 1, della Convenzione di Ginevra del 1951 per la definizione ivi contenuta della nozione di “rifugiato” e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 lett. e); D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, sull’esame dei fatti e delle circostanze e delle procedure di esame; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, sugli atti di persecuzione; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), sulla protezione sussidiaria; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sui criteri applicabili alle domande di protezione; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sulla protezione umanitaria e sull’art. 10 Cost. (sul diritto di asilo).

2.1. La Corte di merito aveva ritenuto intrinsecamente non credibile il racconto del richiedente non apprezzando debitamente quanto narrato dal primo pur avendo egli esposto la sua storia personale in modo credibile e lineare.

La motivazione sarebbe stata apodittica ed apparente ed avrebbe avallato quella del primo giudice e prima ancora della commissione territoriale senza nulla motivare in concreto.

2.2. Sui numerosi report di Amnesty International, tra questi in quello dell’anno 2017-2018, e del sito “(OMISSIS)” del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiornato al 26 febbraio 2019, nonchè in quelli del Ministero dell’Interno Unità COI del 27 settembre 2017 e del 30 ottobre 2017 veniva descritta una situazione socio-politica del Paese di provenienza di riconoscimento del “danno grave” nei termini di cui al D.Lgs. n. 261 del 2007, art. 14, lett. c), che, in modo non veritiero, era stato invece escluso dalla Corte territoriale.

La Corte avrebbe omesso di valutare tutti i report prodotti dalla difesa in primo e secondo grado da cui sarebbero risultate quotidiane violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La Corte di appello di Ancona in violazione dell’art. 3 Cost., avrebbe trattato situazioni identiche in modo differente rispetto ad altri corti italiane.

La violenza anche ove non integrativa della situazione di cui dell’art. 14 cit., lett. c), avrebbe potuto deporre per le diverse ipotesi di cui dell’art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. cit..

I giudici di appello non avrebbero effettuato alcun cenno alla situazione politica e di sicurezza del Senegal fornendo una interpretazione lacunosa che non avrebbe dato conto dell’istruttoria esperita sulla situazione del Paese di origine con violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

La Corte di merito avrebbe violato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, con il revocare il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio.

3. Con il secondo motivo, sulla protezione umanitaria, si deduce la nullità della sentenza per violazione della disciplina sulla protezione per ragioni umanitarie e del diritto di asilo mancando la sentenza impugnata di un effettivo esame di situazioni di vulnerabilità non rientranti in quelle tipiche o perchè temporanee o perchè vi è un impedimento al riconoscimento della protezione maggiore, con sottovalutazione dell’inserimento in Italia del richiedente.

Il giudice del gravame non avrebbe neppure operato una valutazione comparativa tra integrazione raggiunta in Italia e pericolo corso dal richiedente in caso di suo rientro nel paese di origine e la decisione sarebbe stata esito di un mero automatismo del rigetto delle protezioni maggiori.

Sarebbero stati violati gli artt. 10 e 2 Cost. e gli artt. 3 e 8 CEDU sul diritto di asilo e la protezione sui trattamenti disumani e degradanti e non valutata l’integrazione sociale legittimante il riconoscimento della protezione umanitaria, comprovato con l’allegazione con la comparsa conclusionale in appello dell’ultima documentazione in suo possesso con contratti sempre prorogati dal 2017.

4. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione per omessa valutazione delle condizioni di vulnerabilità integrative della protezione umanitaria.

5. Il primo articolato motivo di ricorso sulla credibilità del racconto è inammissibile perchè ripropone questioni che, correttamente risolte in grado di appello in conformità alla decisione di primo grado, non offrono a questa Corte occasione per rivedere, nei termini di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, indirizzi in precedenza espressi e che per l’impugnata sentenza hanno trovato applicazione.

5.1. Questa Corte di legittimità, con principio al quale vuole qui darsi continuità nell’apprezzata sua ragionevolezza, ha per un verso affermato che in materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 15794 del 12/06/2019; Cass. n. 27336 del 29/10/2018).

Sull’indicata premessa, nella intrinseca inattendibilità del richiedente alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, i giudici di merito non sono tenuti a porre in essere alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass. 10/4/2015 n. 7333; Cass. 1/3/2013 n. 5224).

Il contenuto dei parametri sub c) ed e) (coerenza e plausibilità delle dichiarazioni; generale attendibilità del richiedente) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, su cui scrutinare la credibilità del racconto del richiedente protezione, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese là dove il complessivo quadro di allegazione e prova che sia stato fornito non risulti esauriente sempre che, però, sia positivo il giudizio di veridicità alla stregua degli indici di genuinità intrinseca (Cass. 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Cass. 10/5/2011, n. 10202).

5.2. A questo detto si aggiunga che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) – e che tale apprezzamento di fatto diviene censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 33096 del 20/12/2018).

6. Definita per i segnati termini e contenuti la giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul giudizio di credibilità del richiedente protezione, nella fattispecie in esame si ha che la Corte di appello di Ancona non si è sottratta all’obbligo di scrutinio delle dichiarazioni rese dal richiedente ed a quello susseguente di integrazione istruttoria e tanto con un accertamento di fatto che sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità, avendo i giudici di appello escluso che sia stato superato il vaglio di credibilità soggettiva per la genericità e incongruenza del racconto reso.

I giudici di appello hanno evidenziato la scarsa credibilità del racconto perchè generico e confuso, motivando dalla mancata dimostrazione da parte del richiedente sul paese di provenienza e dalla circostanza che egli avesse riferito di aggressioni subite con riferimento ad azioni criminose poste in essere da sconosciuti e di minacce di morte provenienti da parenti acquisiti.

Della descritta situazione la Corte di merito ha rilevato la riconducibilità ad un soggetto non statuale in difetto di prova di una impossibilità di ovviare al pericolo attraverso il ricorso alle Autorità locali.

6.1. Esclusa l’attendibilità del racconto e con essa la prova di una vicenda del richiedente meritevole di protezione, la Corte di merito ha ritenuto che quanto residuava nelle richieste dell’appellante era da apprezzarsi in termini di valutazione della situazione generale del Senegal senza collegamento con la storia personale del primo che restava, come tale, non meritevole di tutela.

Le ulteriori censure relative al rischio del richiedente di subire, al rientro nel proprio paese di origine, la condanna a morte o l’esecuzione della relativa pena, e la tortura o altri trattamenti inumani e degradanti (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)) sono pertanto inammissibili.

6.2. Quanto poì alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ed alla violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, la Corte di merito ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato interno in ragione delle fonti internazionali citate dal ricorrente.

Il ricorrente contesta la veridicità delle contrarie conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale che non avrebbe riportato alcuna fonte da cui desumere tale convincimento.

Il motivo è inammissibile perchè si risolve in una diversa contraria interpretazione del materiale probatorio scrutinato dalla Corte di merito e soffre comunque di un difetto di allegazione non deducendo il ricorrente con puntualità di aver fatto valere le evidenze circostanziate in ricorso sulla situazione del Paese di provenienza.

Resta comunque fermo il principio che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (tra le altre: Cass. del 08/07/2019 n. 18306).

7. Con il secondo ed il terzo motivo si deduce dal ricorrente la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e l’omissione di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, delle situazioni di vulnerabilità soggettiva integrative della protezione per motivi umanitari anche in ragione delle condizioni del paese di provenienza.

La Corte di merito con motivazione meramente apparente, neppure valorizzando, come avrebbe dovuto, lo stato di salute del ricorrente, avrebbe rigettato la domanda in materia di protezione umanitaria che sarebbe stato l’esito, non consentito dalla giurisprudenza di legittimità, di un mero automatismo del rigetto delle altre domande.

La Corte di appello avrebbe dovuto procedere ad un giudizio di bilanciamento tra la posizione goduta in Italia dal richiedente e da quella sua propria nel Paese di origine in quanto lesa da situazioni di pericolo per l’incolumità personale e da situazioni geo-politiche non emendabili.

L’art. 10 Cost. e artt. 3 e 8 CEDU, applicabili alla specie sancirebbero il principio di non respingimento da valere per chiunque resti altrimenti esposto al rischio di torture e trattamenti inumani e degradanti, evidenze rispetto ai quali sarebbe attribuito alla p.a. l’esercizio di una discrezionalità tecnica di accertamento dei presupposti che legittimano la protezione umanitaria.

7.1. Quanto alla denuncia della mancata valutazione, con conseguente, anche omissione di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, delle situazioni di vulnerabilità soggettiva integrative della protezione per motivi umanitari anche in ragione delle condizioni del paese di provenienza, il motivo è inammissibile in ragione del giudizio espresso dalla Corte di merito – non censurabile in sede di legittimità per le ragioni più sopra esposte – sulla inattendibilità del racconto che quelle situazioni descrive.

7.2. L’apprezzamento della valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere correlata ad una valutazione individuale, da spendersi caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia che va comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Là dove infatti si prescindesse dalla situazione particolare del richiedente, si prenderebbe in considerazione non già la peculiare situazione del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

7.3. Per l’effetto, venuto meno, per l’inattendibilità del racconto, incapace come tale di definire una situazione di vulnerabilità del richiedente protezione umanitaria nel Paese di provenienza, uno dei due termini di comparazione secondo i quali deve trovare svolgimento il giudizio sulla riconoscibilità della protezione umanitaria, l’ulteriore situazione descritta dal ricorrente come da egli goduta in Italia non entra neppure nel giudizio di bilanciamento a cui è chiamato il giudice del merito.

Resta altresì fermo il principio dell’allegazione declinato nei termini che seguono e per il quale: la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. 07/08/2019 n. 21123).

Il ricorrente non può far valere la protezione umanitaria in ragione dei fatti costitutivi allegati a sostegno delle altre forme di protezione per il principio della domanda e del correlato onere di allegazione.

7.4. La questione sulla revoca dell’ammissione al patrocinio dello Stato è inammissibile per inosservanza del rimedio tipico.

“La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato” (Cass. n. 3028 del 08/02/2018; Cass. n. 32028 del 11/12/2018).

7.5. Ogni altro profilo di contestazione è assorbito. E’ manifestamente infondata la dedotta violazione del principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione (art. 3) là dove la pretesa violazione deriverebbe, tanto si assume in ricorso, dalle differenti scelte interpretative esito di distinte pronunzie giurisdizionali.

8. In conclusione, tutti i motivi proposti sono inammissibili. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione rimasta come tale solo intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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