Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8751 del 10/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8751 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 10/04/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 2360 del ruolo generale
dell’anno 2011, proposto
da
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,

in persona del direttore

pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia,
ricorrentecontro
Docks Consorzio Como s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro ternpore
intimata—

RG n. 2630/2011

Angelina

rrino estensore

I

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, sezione 7°, depositata in data 26 novembre 2009, numero
116/07/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 marzo
2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per l’Agenzia delle dogane l’avvocato dello Stato Anna Collabolletta;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Sergio
Del Core, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Fatto
Oggetto del contendere è un atto di contestazione di sanzione
amministrativa emesso nei confronti della società contribuente, determinata dal
ritardo di due giorni nel versamento dell’accisa sulle birre e sulle bevande
alcooliche immesse in consumo nella prima quindicina del mese di dicembre
2004.
La commissione tributaria adita dalla contribuente ha accolto la richiesta
del ricorso proposto avverso l’avviso d’irrogazione della sanzione, volta ad
ottenere la riduzione della sanzione, nella qualità di soggetto beneficiario di un
provvedimento di esonero dall’obbligo di restare cauzione e la commissione
tributaria regionale ha confermato la sentenza di primo grado, annettendo
rilievo, per un verso, alla condizione di formale riconoscimento della notoria
solvibilità della società al momento dell’irrogazione della sanzione e, per altro
verso, alla circostanza del ravvedimento spontaneo della contribuente.
Ricorre l’agenzia delle dogane per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a due motivi.
La contribuente non spiega difese.
Diritto
1. Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma,

numero 3 c.p.c., l’Agenzia delle dogane lamenta la violazione dell’articolo 13,
1° comma, secondo periodo del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero
RG n. 2630/2011

Ange1ina-1arieriq estensore

2

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471 nonché dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 1997,
denunciando che:
a.- la riduzione consentita dall’articolo 13, 10 comma, secondo periodo del
decreto legislativo numero 472 del 1997 postula, oltre al ritardo non eccedente i
quindici giorni dalla scadenza, altresì la sussistenza di forme di garanzia reale o
personale che assistano integralmente i crediti, là dove, nel caso in questione,

questa seconda condizione non sussisterebbe;
b.- il ravvedimento operoso postula l’integrale pagamento dell’imposta
degli interessi e della sanzione, là dove, nel nostro caso, il pagamento non ha
riguardato la sanzione.
2.-La statuizione della sentenza impugnata è quindi basata su due rationes
decidendi, in quanto l’affermazione della ricorrenza del ravvedimento operoso
è chiamata, nell’impianto della sentenza, a sostenere il deciso, in
considerazione dei limiti del petitum di primo grado, che non aveva tenuto
contro dell’ulteriore riduzione applicabile in virtù dell’istituto del
ravvedimento.
3.- Quanto alla prima ratio decidendi, dinanzi indicata sub

a, va

considerato che il secondo nucleo normativo del 10 comma dell’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471, a norma del quale <> èstato
novellato dall’articolo 23, 31 0 comma, del decreto legge 6 luglio 2011, numero
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che,
disponendo l’espunzione del riferimento ai <

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