Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8751 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.04/04/2017),  n. 8751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6443/2016 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. CESARE

2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1219/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda proposta da N.F. nei confronti dell’Inps, diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della ritenuta fiscale operata sulla liquidazione dell’assegno ordinario di invalidità nel marzo del 2013 e condannava l’istituto alla restituzione di detta ritenuta nella misura di Euro 5.295,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ed alle le spese di lite.

All’esito del gravame interposto dall’Inps, la Corte d’appello di Reggio Calabria riformava parzialmente la sentenza di primo grado e rideterminava l’importo dovuto in restituzione dall’istituto in Euro 4.868,56, detraendo alcune voci che erano state trattenute a diverso titolo. Dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Per la cassazione della sentenza N.F. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 163 e 434 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Argomenta che l’istituto, sia nelle conclusioni della memoria difensiva depositata in primo grado che in quelle contenute nell’atto d’appello, non aveva chiesto il ridimensionamento del credito quantificato dal ricorrente, con la conseguenza che la Corte non avrebbe potuto operarlo d’ufficio. La Corte poi erroneamente non avrebbe esaminato il rilievo d’inammissibilità dell’appello per inosservanza degli oneri previsti dall’art. 434 c.p.c..

2. Il motivo è inammissibile.

Pur essendo rubricato come violazione di legge, esso denuncia un error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice di merito, andando al di là dei limiti del devoluti” e non interpretando correttamente il contenuto dell’atto d’appello, anche con riguardo al rispetto dei prescritti oneri formali. Per valutare la sussistenza del denunciato error in procedendo sarebbe quindi necessario esaminare il contenuto degli atti processuali. E’ stato infatti chiarito che in tale scrutinio la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale, sicchè non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda. A tale fine è però necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 22/05/2012 n. 8077, Cass. 30/07/2015 n. 16164, Cass. 05/02/2015 n. 2143). Tali oneri formali non sono stati nel caso adempiuti, considerato che il ricorrente riassume secondo la propria lettura, ma non riproduce nel ricorso il contenuto della memoria di costituzione dell’Inps in primo grado, nè del ricorso in appello, sicchè non è possibile individuare gli esatti termini della contestazione formulata dall’istituto alla pretesa restitutoria del N..

3. Come secondo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia compensato fra le parti le spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento dell’appello (sia pure limitato al profilo inerente al quantum) e tenendo conto della novità e complessità delle questioni trattate in diritto. Riferisce che il ridimensionamento del credito era stato determinato da un conguaglio operato in corso di causa, sì che la domanda risultava pienamente fondata, mentre le questioni in diritto erano risolvibili sulla base di una risalente sentenza della Corte costituzionale.

4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Occorre ribadire che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero 1′ accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (Cass. 22/02/2016 n. 3438 e Cass. ord. 24/01/2017 n. 1765). Si è aggiunto che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 31/01/2014 n. 2149).

Resta pertanto insindacabile la valutazione resa in proposito dal giudice di merito, che ha valorizzato il ridimensionamento nel quantum della domanda originaria, con motivazione che peraltro viene contestata sulla base di un presupposto (l’effettuazione del conguaglio successivamente all’introduzione del giudizio) che non risulta documentato in ricorso (ma solo genericamente riferito a pg. 2).

5. Segue coerente l’inammissibilità del ricorso.

6. Le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili, in virtù della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

7. Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, considerato che l’insorgenza di detto obbligo non è collegata alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. da ultimo ex multis Cass. ord. 16/02/2017 n. 4159).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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