Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8750 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8750 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 10274-2013 proposto da:
GREGORIO INIZIATIVE TURISTICHE SNC 02629450657 in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio
dell’avvocato MARCO ACHETTA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANGELO DENTE, giusta procura a margine dell’atto di
citazione;
– ricorrente contro
PAOLANTONIO ANGELA, PAOLANTONIO ELENA,
SIGISMONDO PAOLANTONIO, elettivamente domiciliati in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avv. LUCIANO SICA, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/04/2015

nonchè contro
ECOSAL SAS DI PAOLANTONIO SIGISMONDO;
– intimata avverso la sentenza n. 243/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO.
La Corte,
Premesso in fatto:
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“Con atto notificato il 12 aprile 2013 la s.n.c. Gregorio Iniziative
Turistiche ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 14
dicembre — 20 febbraio 2012 n. 243 della Corte di appello di Salerno,
che ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla s.a.s. ECOSAL di Paolantonio Sigismondo al decreto ingiuntivo n. 257/1998,
emesso dal Pretore di Palermo su sua istanza, recante condanna al
pagamento di L 6.900.000 oltre accessori.
L’intimata non ha depositato difese.
2.- Il ricorso è inammissibile poiché il difensore costituito per il
ricorrente risulta privo della procura speciale di cui agli art. 83 e 369 n.
3 cod. proc. civ.
La ricorrente si dichiara difesa dall’avv. Prof. Angelo Dente “giusta
procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”.
Questa Corte ha più volte chiarito che nel giudizio di cassazione la
procura speciale non può essere rilasciata in calce o margine di atti
diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto
dell’art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che implica la necessaria
esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati (salvo il
suo conferimento mediante le forme dell’atto pubblico e della scrittura
privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art.
83).

Ric. 2013 n. 10274 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-2-

SALERNO del 14.12.2011, depositata il 20/02/2012;

In tal caso, l’invalidità della procura, venendo ad incidere sulla validità
stessa dell’instaurazione del rapporto processuale, va rilevata d’ufficio e
comporta l’inammissibilità del ricorso (o del controricorso)
indipendentemente dall’eccezione della parte interessata, il cui
eventuale comportamento acquiescente rimane irrilevante (Cass. civ.
Sez. 3, 5 settembre 2005 n. 17765; Idem, 27 giugno 2007 n. 14843;
Cass. civ. S.U. 18 febbraio 2014 n. 3775, ed altre).
3.- Ritengo che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con
ordinanza in Camera di consiglio, restando assorbita ogni altra
censura”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato in diritto:
Il Collegio, esaminati gli atti, rileva in primo luogo che, mentre al s.a.s.
Eco.Sal non ha depositato difese, gli intimati Sigismondo, Elena e
Angela Paolantonio hanno notificato controricorso.
Quanto al merito della vertenza, condivide la soluzione e gli argomenti
esposti nella relazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al rimborso delle spese in favore di Sigismondo, Elena ed
Ric. 2013 n. 10274 sez. M3 – ud. 12-03-2015
– 3-

Ne consegue che è invalida la procura che (come nella specie) sia
apposta a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo e venga genericamente richiamata nell’intestazione del
ricorso, in quanto essa risulta priva non solo del necessario requisito
della specialità, ma anche di quello dell’incontestata anteriorità rispetto
alla notificazione del ricorso.

Angela Paolantonio, liquidate complessivamente in C 3.700,00, di cui C
200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle
spese generali ed agli accessori di legge.
Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma

quater,

del d.p.r. n. 115

importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione civile, il 12
marzo 2015.

del 2012 per la condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore

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