Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8750 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. I, 11/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 11/05/2020), n.8750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8202/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico

Cesi, 72, presso lo studio dell’avvocato Andrea Sciarrillo, e

rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Sgarbi per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2178/2018 della Corte di appello di Ancona

depositata il 16.10.2018.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 17/01/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato, pronunciando su ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, l’impugnazione proposta da K.M. avverso l’ordinanza del locale tribunale che aveva respinto l’opposizione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Le ragioni addotte dall’appellante non erano ascrivibili ad ipotesi di persecuzione e non avrebbero integrato il grave danno richiesto per la protezione sussidiaria. Doveva escludersi per il Paese di origine una situazione di violenza indiscriminata e non potevano essere accolte le richieste di protezione umanitaria in difetto di allegazione di specifiche situazioni soggettive legittimanti l’accoglimento ed in mancanza in Liberia e Guinea, paese di nascita e di successiva permanenza, di una compressione dei diritti fondamentali.

K.M. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con cinque motivi illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso con cui deduce l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso mezzo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il gli articolati motivi il ricorrente fa valere la violazione: dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 per la definizione ivi contenuta della nozione di “rifugiato” e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e); D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, sull’esame dei fatti e delle circostanze e delle procedure di esame; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, sugli atti di persecuzione; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), sulla protezione sussidiaria; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sui criteri applicabili alle domande di protezione; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sulla protezione umanitaria e sull’art. 10 Cost. (sul diritto di asilo).

1.1. La Corte di merito aveva ritenuto non ascrivibile alla condizione di rifugiato, normativamente definita, la posizione del richiedente con motivazione apodittica ed apparente senza valutare la persecuzione di cui il primo era stato vittima in seguito alla sofferta uccisione del padre che, intervenuta per motivazioni politiche e religiose, ne aveva determinato la fuga dalla Liberia e quindi dalla Guinea.

1.2. Non sarebbe stata considerata l’attendibilità e credibilità del racconto ed i giudici di appello non si sarebbero attenuti ai criteri di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 3 ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis.

Risponde ad un generale principio di natura umanitaria quello di non rimpatriare un individuo colpito in prima persona o attraverso i suoi familiari da atroci forme di persecuzione di cui stia ancora subendo il trauma.

1.3. Le violenze psicologiche subite dal ricorrente ancora in età infantile al momento della brutale uccisione del padre avrebbe integrato i requisiti per riconoscere la protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. b), per trattamenti inumani e degradanti.

La Corte di merito sarebbe incorsa in una contraddizione in termini nel ritenere da una parte l’insussistenza di ipotesi di conflitto tanto elevati da porre in pericolo la vita del richiedente e dall’altra che le condizioni della Guinea rimaneva “precarie”. I giudici di appello avevano omesso di esaminare la “copiosa” documentazione versata in atti da cui risultavano le quotidiane violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Guinea da parte delle autorità statuali.

In numerosi report e tra gli altri in quello di Amnesty International 2017-2018 e di “(OMISSIS)” del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (M.A.E.) aggiornato al 18 febbraio 2019 nonchè in quelli del Ministero dell’Interno Unità COI 9 gennaio 2918 e 13 settembre 2017 si attestava in Guinea l’esistenza di un costante quadro di tensione che si sarebbe mantenuto anche nel 2019 e in cui le manifestazioni sarebbero degenerate in scontri con morti e feriti ed il rischio terrorismo per l’attivismo di gruppi nella fascia saheliana e dell’Africa occidentale.

L’affermazione del giudicante sulla insussistenza di un “danno grave” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sarebbe stata quindi del tutto erronea anche in ragione della pacifica circostanza della incapacità delle autorità governative e di polizia della Guinea di garantire l’incolumità personale ed i primari diritti alla persona. Altri giudici di merito avrebbero riconosciuto a richiedenti provenienti dalla Guinea protezione internazionale e la sentenza impugnata avrebbe violato pertanto anche l’art. 3 Cost., trattando in modo diseguale situazioni eguali.

1.4. Con il quarto motivo si deduce che la Corte di merito non avrebbe ottemperato al disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, non provvedendo a scrutinare la domanda del ricorrente attraverso l’esame di fonti aggiornate.

1.5. Con il quinto motivo si fa valere la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 e degli artt. 10,3,32,35 Cost. e la nullità della sentenza.

La motivazione sulla protezione umanitaria sarebbe stata meramente apparente e frutto di automatismo conseguente al rigetto delle protezioni nominate.

2. Tutti i motivi di ricorso si prestano ad una valutazione di inammissibilità per difetto di autosufficienza e di allegazione (ex art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6).

2.1. Il ricorrente contesta l’impugnata sentenza per non avere la Corte di appello apprezzato debitamente il racconto stimando il fatto ivi descritto – l’uccisione del padre del richiedente per ragioni di appartenenza politica e ciò quando il dichiarante era ancora in età infantile – come incapace di integrare i presupposti della protezione internazionale intesa come rifugio e protezione sussidiaria o ancora come condizioni di vulnerabilità non capaci di sostenere il riconoscimento della protezione per ragioni umanitarie.

Nel fare ciò in ricorso non si provvede neppure a dare puntualmente conto delle dichiarazioni rese nè si deduce in modo specifico circa una intervenuta allegazione dinanzi ai giudici di merito delle fonti invece analiticamente enunciate in ricorso a sostegno delle domande.

Il motivo è quindi inammissibile perchè privo di autosufficienza e di documentazione, nei termini di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.

2.2. La Corte di appello esclude gli estremi integrativi delle protezioni maggiori per un giudizio in cui pur dandosi atto della fragilità di contesto della Guinea si ritiene tuttavia di quello stesso contesto l’incapacità ad integrare persecuzioni che sostengono l’adozione di tutele maggiori ed il “danno grave” legittimante l’accesso alla protezione sussidiaria.

Il ricorso sortisce l’effetto sul punto di non confrontarsi con la sentenza impugnata di cui non coglie la ratio decidendi che è di esclusione, nel fatto dedotto, di una minaccia individuale diretta in modo specifico al richiedente e come tale legittimante la protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)) e, ancora, di una situazione di violenza indiscriminata (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), estremi peraltro scrutinati nell’impugnata sentenza con riguardo al Paese di nascita, la Liberia, e la Guinea in cui il ricorrente si trasferisce dopo l’uccisione del padre.

2.3. Nella obiettività propria della fattispecie integrativa del cd. rischio Paese di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), vero è poi che, in ogni caso, le deduzioni contenute in ricorso sull’esistenza di fonti rappresentative di situazioni di conflitto armato e di violenza generalizzata mancano di specificità ed incorrono in una inammissibilità da “novità”, per nulla rappresentando la loro tempestiva allegazione dinanzi ai giudici di merito la mera enunciazione numerica degli allegati curati nella precedente fase di giudizio (tra le altre: Cass. n. 32804 del 13/12/2019).

2.3.1. Il giudizio formulato dalla Corte territoriale per il quale è esclusa una situazione di violenza indiscriminata in Liberia ed in Guinea neppure è oggetto di specifica deduzione difensiva se non per un non concludente richiamo a situazioni di instabilità non integrative dell’indicato estremo.

2.3.2. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità infatti “ai tini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cas. n. 18306 del 08/07/2019; in termini: Cass. n. 9090 del 02/04/2019; Cas. n. 13858 del 31/05/2018).

2.4. La situazione fatta valere in ricorso sulla violazione di diritti e libertà fondamentali in Guinea, neppure vale a sostenere la invocata protezione umanitaria in difetto di deduzione circa la tempestività dell’allegazione nella fase di merito.

2.4.1. Tanto è destinato a valere anche in ordine agli ulteriori requisiti della misura di protezione richiesta, quali le sofferte personali situazioni di vulnerabilità e l’integrazione in Italia di cui, peraltro, non solo manca in ricorso la deduzione di una loro rappresentazione nel giudizio di merito, ma anche una rappresentazione compiuta in fase di legittimità.

2.4.2. La natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. 07/08/2019 n. 21123).

Ecco che il ricorrente non può far valere la protezione umanitaria in ragione dei fatti costitutivi allegati a sostegno delle altre forme di protezione per il principio della domanda e del correlato onere di allegazione.

Ogni altro profilo di contestazione è assorbito, rilevandosi la manifesta infondatezza di violazioni del principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione (art. 3) là dove la pretesa violazione deriverebbe, tanto si assume in ricorso, dalle differenti scelte interpretative esito di distinte pronunzie giurisdizionali.

3. In conclusione, tutti i motivi proposti sono inammissibili ed il ricorrente va condannato alle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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