Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 875 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 20/01/2010), n.875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25043-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

GROUP SRL in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130 presso lo

studio dell’avvocato MACRI’ TERESINA TITINA, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMATUCCI ARNALDO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 04/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI DOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato RANUCCI DIANA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI PIETRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Toscana dep. il 04/07/2006 che aveva confermato, respingendo l’appello dell’Ufficio, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che aveva accolto il ricorso della Q3 Group s.r.l. e da M.D. ritenuto responsabile delle violazioni della società avverso l’avviso di accertamento Irpeg e Ilor per l’anno 1997.

Si dolgono i ricorrenti,con tre motivi , di violazione di legge e di vizio motivazionale. La contribuente resisteva con controricorso. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi fondati sulla insufficiente motivazione devono essere trattati congiuntamente con quello con cui si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, in quanto il corretto iter motivazionale è connesso alla questione relativa ai poteri dell’Ufficio conferiti dalla superiore normativa.

E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che l’Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo (Cass. n. 6311/2008, n. 11459/2001, n. 7045/1999) o a rettifica (Cass. n. 13486/2008) utilizzando documenti reperiti presso terzi e da costoro elaborati, purchè fornisca la prova anche mediante presunzioni, della veridicità di tale documentazione e, conseguentemente, della inattendibilità della documentazione elaborata dal contribuente.

La CTR assume che “non si rinvengono concordanze univoche e non risulta raggiunta certezza in ordine al significato da attribuire alle schede ritrovate presso la Quadrifoglio, la sola accertata, tali da non essere ritenute valide neppure nel procedimento penale a carico,ma tali da assurgere come prova certa e diretta nell’accertamento alla Q3 Group srl.

Infatti si osserva che oltre alla già debole presunzione del significato attribuito dai verbalizzanti alle schede,non risultano nemmeno deduzioni certe alle presunzioni successive adottate e non risultano riscontri concordanti con ulteriori elementi certi e coerenti con la pretesa che sì intende sostenere.

Inoltre l’Ufficio non attua una analisi approfondita dei registri contabili obbligatori per avvalorare quanto sostenuto dai verbalizzanti,ma non fa altro che recepire il contenuto del processo verbale in maniera supina, subalterna e acritica.

Infine una irregolarità di altra società viene trasferita meccanicamente sul contribuente senza minimamente verificarne la contabilità per evidenziare quelle irregolarità origine dell’avviso di accertamento. L’ultima considerazione riguarda la percentuale di ricarico di un acquisto considerato in nero, che l’Ufficio pende come percentuale di ricarico del prodotto finito,al quale si aggiungono costi ulteriori sia per la manodopera che per prodotti complementari, senza minimamente considerare che la Società ricorrente compra e vende semilavorato, andando incontro a doppia presunzione”.

Questa Corte (Sent. n. 24985 DEL 24/11/2006) ha chiarito che il vizio di omessa motivazione si può manifestare nella mancanza assoluta della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile) ovvero nel suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” – cd. motivazione apparente.

Orbene nel caso in ispecie, dalla trascrizione testuale della motivazione della sentenza impugnata, emerge che la stessa è del tutto apparente, limitandosi la CTR a richiamare principi astratti disancorati, in sede espositiva, dalla fattispecie concreta, ed in ogni caso sforniti di riferimenti specifici e puntuali al rapporto tributario in contestazione, del tutto pretermettendo l’iter logico argomentativo imposto dalle superiori sentenze di questa Corte.

L’accoglimento dei motivi fondati sul vizio motivazionale assorbe ogni altra questione e deduzione,comprese quelle di cui al controricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della CTR della Toscana che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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