Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 875 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 875 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 10747-2007 proposto da:
LISI ANTONELLA LSINNL61S41D612L, LISI ALESSANDRO
LSILSN59P05D612J, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato SALERNI
ARTURO, rappresentati e difesi dall’avvocato CONSOLI

Data pubblicazione: 17/01/2014

DANIELA;
– ricorrenti –

L,

contro

LABARDI

ROSITA

LBRRST28D65I085A,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EZIO 19, presso lo studio
dell’avvocato ALLIEGRO MICHELE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LOTITO PIER FRANCESCO;

avverso la sentenza n.

controricorrente

328/2006 della CORTE D’APPELLO

di FIRENZE, depositata il 27/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
05/12/2013

dal Consigliere Dott. LINA

MATERA;
udito l’Avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, con delega
dell’Avvocato DANIELA CONSOLI difensore dei ricorrenti
…….”

che si rimette alla decisione de114-part-i-;€,erbk ,i90,v4,-1
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
cessata materia del contendere per intervenuta
rinuncia.

udienza del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Labardi Rita conveniva dinanzi al Tribunale di Firenze Lisi
Alessandro Lisi Antonella e Innocenti Assunta, deducendo che i
predetti erano venuti meno all’obbligo, assunto con contratto

estinzione del loro debito di lire 750 000.000, somma costituente il
corrispettivo della vendita. L’attrice chiedeva, pertanto, l’emissione
di sentenza costitutiva del trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della
domanda, sostenendo che nella specie non era configurabile un
contratto preliminare, bensì una transazione, tesa a regolare il
rapporto di debito pendente tra le parti, attraverso la facoltà dei
debitori di dare in solnIum i beni individuati nel suddetto contratto;
facoltà della quale essi non intendevano avvalersi, preferendo offrire
in pagamento somme di denaro invece che gli immobili concordati. I
convenuti, inoltre, deducevano che il valore dei beni proposti in
adempimento era notevolmente superiore al loro debito.
Con sentenza in data 27-6-2003 il Tribunale rigettava la
domanda.
Avverso la predetta decisione proponeva appello l’attrice.
Con sentenza in data 27-2-2006 la Corte di Appello di Firenze,
in accoglimento del gravame, dichiarava il trasferimento in favore
della Labardi, ai sensi dell’art. 2932 c.c., dei beni indicati nel

1

preliminare del 27-9-1993, di trasferire all’attrice alcuni beni, ad

contratto preliminare del 27-9-2003, per il corrispettivo già
corrisposto di lire 750.000.000.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Lisi
Alessandro e Lisi Antonella, sulla base di due motivi.

Le parti hanno depositato memorie.
All’udienza camerale del 19-2-2010 il Collegio ha dato atto
che le parti concordavano sul fatto che Innocenti Assunta era
deceduta, e che il giudizio era proseguito nei confronti dei suoi
eredi.
In prossimità dell’udienza pubblica del 5-12-2013 il difensore
dei ricorrenti ha depositato istanza congiunta di dichiarazione della
cessazione della materia del contendere, allegando copia autentica
della transazione raggiunta dalle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’atto di transazione depositato in copia il 2-12-2013 risulta
che le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della
controversia in oggetto
La suddetta transazione si palesa idonea a comportare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e
la conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto
di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse
ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è

2

Labardi Rita ha resistito con controricorso.

proposta l’azione

l’impugnazione), ma anche al momento della

decisione, perché è in relazione a tale decisione -ed in relazione alla
domanda originariamente formulata- che tale interesse va valutato
(Cass. S.U. 29-11-2006 n. 25278).

richiesta formulata dalle parti, ricorrono giusti motivi per
compensare interamente le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse e compensa le spese del presente grado di
giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5-1,1-2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

In considerazione della natura della controversia e delle stessa

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