Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 875 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 17/01/2011), n.875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio legale LESSONA,

rappresentata e difesa dagli avvocati CHIERRONI VITTORIO, PADOA

GIULIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 36,

presso lo studio dell’avvocato SELVANETTI CORRADO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PANICUCCI ENRICO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

sul ricorso 2066-2010 proposto da:

Z.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio legale LESSONA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NOCENTINI SIMONE, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 36,

presso lo studio dell’avvocato SELVANETTI CORRADO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PANICUCCI ENRICO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1300/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

12/07/2009, depositata l’01/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il P.G in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere designato per l’esame preliminare del ricorso proposto da Z.F., nei confronti del Comune di Monsumanno Terme, avverso la sentenza in data 1.10.2009 della Corte d’Appello di Firenze, depositava la relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 28.6.2010, che di seguito si trascrive.

“Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra.

PREMESSO:

che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in accoglimento dell’appello del Comune in epigrafe ed in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda principale dell’ente suddetto, di condanna della parte convenuta alla rimozione di un cartello, di divieto di accesso ad una strada, avendone accertato la natura vicinale, asservita ad uso pubblico, per converso rigettando la riconvenzionale di inesistenza di alcuna servitù pubblica sulla stessa; che il giudizio di primo grado si è svolto nei confronti di P.M., mentre a quello di secondo ha partecipato soltanto Z.M., quale erede, non unico, della convenuta, il cui decesso, verificatosi nel corso del primo giudizio, non era stato dichiarato dal difensore; che l’appello era stato notificato presso quest’ultimo, quale procuratore e difensore domiciliatario della M..

OSSERVA:

il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione, per la palese fondatezza del primo ed assorbente motivo (violazione dell’art. 328, in rel. artt. 286, 291, 330, 163, 164, 359 c.p.c.), alla luce dell’ormai consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 301 c.p.c., quale la morie della parte, si verifichi ne corso del giudizio di primo grado e tuie eremo non venga dichiaralo nè notificato dal difensore della parte alla quale l’evento si riferisce il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati e, quindi, da e contro gli eredi. Infatti, al fine di riconoscere la persistente legittimazione del procuratore della parte originaria, in relazione al giudizio di impugnazione, non è invocabile il principio di ultrattività demandato che, attribuendo al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandalo e costituendo deroga al principio secondo cui la morte del mandante estingue il mandalo (secondo la normativa sulla rappresentanza e sul mandato di cui all’art. 1722 c.p.c., n. 4), va contenuto nei limiti della fase del processo in cui si è verificato l’evento non dichiarato nè notificato” (Cass. 1^ n. 6701/09, v. S.U. 15783/05).

Si propone, pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla corte di provenienza, perchè sia integrato il contraddittorio nei confronti degli altri eredi della M. diversi da Z.M..

Si segnala che al presente giudizio dovrà essere riunito, ex art. 335 c.p.c., quello n. 2066/10, relativo all’analogo ricorso proposto da Z.M..”.

Con distinta relazione in pari data, nel proc. r.g. n. 2066.10, il consigliere relatore formulava analoga proposta.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio, riuniti anzitutto i ricorsi ex art. 335 c.p.c., in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza, dato atto del deposito di una rituale memoria illustrativa da parte della difesa del Comune di Monsumanno Terme, con la quale è stata dedotta l’inammissibilità del ricorso di Z.F., mentre nessun concreto rilievo, con riferimento al ricorso di Z. M., è stato formulato in ordine alla relazione sopra citata, il collegio, per quanto riguarda la posizione di quest’ultimo, ritiene di dover condividere integralmente le ragioni esposte nella proposta del relatore e provvedere e in conformità alla stessa.

Per quanto attiene invece al ricorso di Z.F., deve dichiararsene l’inammissibilità, risultando fondati i rilievi della difesa dell’amministrazione intimata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 9044/07, 3688/06, 4878/94), secondo cui non è legittimata ed interessata a proporre impugnazione di legittimità una persona che non sia stata parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, neppure nei casi in cui si tratti di un litisconsorte necessario nei cui confronti il contraddittorio non sia stato esteso (essendogli consentita soltanto l’opposizione di terzo), tenuto conto del principio secondo il quale il giudizio per cassazione può svolgersi soltanto tra le stesse parti del giudizio di merito, o tra gli aventi causa dalle stesse; e nella specie il giudizio di appello, impropriamente instaurato mediante notifica al procuratore e difensore di M.P., nonostante la stessa fosse deceduta durante quello di primo grado, si è svolto soltanto tra il Comune di Monsumanno Teine e Z.M., l’unico erede della suddetta che aveva ritenuto, pur non essendo stato validamente evocato, di costituirsi e resistere al gravame.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra la ricorrente ed il Comune resistente, tenuto conto della particolarità della vicenda, nella quale il giudizio di appello venne, irritualmente, proposto contro la dante causa di Z. F., nei confronti della quale anche dovrà comunque svolgersi quello nuovo di secondo grado.

Va infine demandato al giudice di rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio, quanto ai rapporti tra Z.M. ed il Comune resistente.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello proposto da Z.F. ed, interamente compensate tra costei e il comune le spese del presente giudizio, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso di Z.M., ne dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA