Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8749 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8749 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 8005-2013 proposto da:
GIGANTINO VALERIA GGNVLR81M54C361U, GIGANTINO
GIUSEPPE GGNGPP69L02C361J, GIGANTINO ALFONSO
GGNLNS71C15C361M, CAPUANO ANTONIETTA
CPNNNT47C50C361E, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
BERGAMO 43, presso lo studio dell’avvocato DE CICCIO BRUNO,
rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO PAGLIARA
giustaprocura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
GIGANTINO ALFREDO, GIGANTINO MARIA PIA,
GIGANTINO EMILIA, eredi legittimi di Gigantino Enrico,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COSTANTINO

Data pubblicazione: 30/04/2015

ANTONIO MONTESANTO giusta procura a margine del
controricorso;
– contronrcorrenti avverso la sentenza n. 990/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato Massimo Pagliara difensore dei ricorrenti che si
riporta ai motivi.

La Corte,
Premesso in fatto:
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Con atto di citazione notificato il 20 marzo 2001 Mario Gigantino
ha convenuto davanti al Tribunale di Salerno-Sez. dist. di Cava dei
Tirreni- il fratello Enrico, adducendo di essere proprietario esclusivo
dell’immobile da questo occupato in Cava dei Tirreni, avendolo
acquistato per accessione, quale proprietario del suolo su cui
l’immobile è stato eretto, e di averlo precariamente concesso ad Enrico
in comodato. Ha chiesto che venisse accertato il suo diritto di
proprietà; che venisse risolto il contratto di comodato e che Enrico
fosse condannato al rilascio.
Il convenuto ha resistito, negando la sussistenza di alcun contratto di
comodato ed affermando di avere esercitato il possesso :ai dominus fin
dal 1967, donde l’intervenuta usucapione in suo favore.

Ric. 2013 n. 08005 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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SALERNO del 10/10/2012 depositata il 04/12/2012;

Con sentenza n. 88/2006 il Tribunale ha accolto tutte le domande
attrici, condannando Enrico Gigantino al rilascio dell’immobile.
Proposto appello dal soccombente, a cui hanno resistito Antonietta
Capuano, Giuseppe, Alfonso e Valeria Gigantino, quali eredi di Mario
Gigantino, deceduto nelle more del processo, con sentenza 10 ottobre

appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha
respinto tutte le domande attrici, ritenendo indimostrato sia il fatto che
Mario avesse mai esercitato il possesso sulla parte dello stabile
occupata da Enrico; sia che avesse concluso alcun contratto di
comodato. Ha invece ritenuto dimostrato l’esercizio del possesso da
parte di Enrico per il tempo necessario all’usucapione.
Gli eredi di Mario Gigantino propongono ricorso per cassazione.
Resistono con controricorso Alfredo, Maria Pia ed Emilia Gigantino,
quali eredi di Enrico, deceduto nel frattempo.
2.- Con l’unico motivo, denunciando violazione degli art. 1140, 1141,
1158 e 934 cod. civ., ed omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio, i ricorrenti assumono che la Corte di appello ha trascurato di
prendere in esame il fatto che Mario Giganfino era l’unico proprietario
del suolo su cui è stato costruito l’immobile occupato da Enrico; che
ne ha quindi acquistato la proprietà per accessione, sì che Enrico ha
derivato da Mario il suo potere di fatto sul bene e deve essere
considerato mero detentore, non avendo mai compiuto alcun atto di
opposizione al diritto del proprietario.
Assumono che il principio di cui all’art. 1141 cod. civ., per cui il
possesso si presume in chi eserciti il potere di fatto sulla cosa, non
opera quando detto potere non derivi da un atto autonomo di
apprensione, ma sia conseguito con il consenso del proprietario e non
in opposizione a lui; che nella specie il convenuto in primo grado ha
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—4 dicembre 2012 n. 990, notificata il 10 -17 gennaio 2013, la Corte di

ammesso, nella comparsa di risposta e negli altri atti difensivi, che il
fabbricato “..fu, di comune accordo, costruito a spese comuni…con l’intesa che
ciascuno avrebbe occupato una poqione dell’immobile e la parte occupata
dall’esponente Enrico sarebbe stata a lui attribuita con regolare rogito notarile a
farsi”.

In primo luogo è irrilevante al fine di escludere la natura possessoria
della situazione di fatto la circostanza che essa sia iniziata con il
consenso del proprietario anziché contro di esso.
Sia il possesso legittimo, sia quello illegittimo, possono instaurarsi in
accordo con il titolare del corrispondente diritto (si pensi al potere di
fatto del compratore sul bene acquistato, che derivi da un contratto di
compravendita nullo per difetto di forma).
Pur ammesso che, con l’accessione, il proprietario del suolo ebbe ad
acquistare non solo la proprietà della nuova costruzione, ma anche il
potere di rivendicare a sé la presunzione di esserne possessore, ben
poteva egli trasferire al fratello il possesso, anziché la mera detenzione,
dell’immobile.
Ciò che rileva al fine di individuare la natura possessoria o meno del
rapporto con il bene è il titolo da cui derivano i poteri esercitati su di
esso, secondo che si tratti di titolo attributivo del diritto di proprietà o
di altro diritto reale, od invece di titolo attributivo di un mero diritto
personale di godimento.
Se quindi deve essere rettificata la motivazione della Corte di appello,
nella parte in cui ha addebitato a Mario Gigantino di non avere offerto
la prova del suo possesso iniziale (prova insita nel suo acquisto per
accessione), deve essere anche riconosciuto che la Corte ha in realtà
posto a fondamento della sua decisione l’accertamento che — a seguito

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3.- Ritengo che il motivo sia manifestamente infondato.

della nuova costruzione — il possesso (e non la mera detenzione)
dell’appartamento in oggetto è stato trasferito da Mario ad Enrico.
Gli stessi ricorrenti deducono che i due fratelli ebbero all’epoca ad
accordarsi nel senso che avrebbero contribuito entrambi alle spese
della costruzione; che ognuno avrebbe occupato la parte di immobile

sarebbe stata a lui attribuita con regolare rogito notatile a farsi”.
La Corte di merito ne ha tratto la conclusione che sono stati
anticipatamente attribuiti ad Enrico i poteri di godimento che gli
sarebbero poi derivati dal trasferimento della proprietà: quindi i poteri
inerenti all’esercizio del diritto reale pieno, quindi il possesso.
Ha soggiunto che l’interessato non ha fornito alcuna prova dell’asserito
contratto di comodato; che la porzione immobiliare in oggetto è stata
accatastata a nome di Enrico, e che mai Mario ebbe a chiederne
l’accatastamento a suo nome; che Enrico non solo ha pagato le spese
di costruzione della porzione occupata, ma ne ha sempre sopportato
tutte le spese e gli oneri amministrativi e fiscali, ivi inclusi quelli
inerenti alla proprietà, dal 1967 in avanti.
Va soggiunto che in ogni caso l’accertamento di cui sopra circa la
natura del titolo da cui Enrico ha tratto i suoi poteri costituisce oggetto
di interpretazione degli atti di parte ad opera della Corte di appello ed è
frutto di indagini e valutazioni in fatto, non suscettibili di riesame in
questa sede, che sono state invece impropriamente denunciate in parte
come violazioni di legge, in parte come “omesso esame di un fatto decisivo
per il giudkio” — secondo il testo oggi in vigore dell’art. 360 n. 5 cod.
proc. civ., applicabile al caso di specie — prospettando come tale una
questione (asserita, mancata considerazione degli effetti
dell’accessione), che non costituisce “un fatto controverso”, ma pone
una questione squisitamente giuridica.
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da lui costruita e pagata, e che “Li parte occupata dall’esponente Enrico

Donde anche — a voler essere rigorosi — l’inammissibilità delle censure
per difetto di congruenza con le ragioni della decisione.
4.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con ordinanza in Camera di
consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
– I ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato in diritto:
Il Collegio, esaminati gli atti, condivide, con le precisazioni che
seguono, la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
Premesso che la situazione possessoria può venire a costituirsi sia in
forza di un titolo che attribuisca i poteri inerenti all’esercizio del diritto
di proprietà o di altro diritto reale; sia in forza del mero esercizio di
fatto di tali poteri, pur in mancanza di un titolo, la Corte di appello ha
accertato — con valutazione in fatto non suscettibile di riesame in questa
sede perché adeguatamente motivata con specifico riferimento alle
risultanze istruttorie ed alle dichiarazioni rese dallo stesso Gigantino
Mario – che fin dall’origine Enrico Gigantino ebbe ad esercitare sulla
porzione di terreno in oggetto i poteri spettanti al proprietario: ciò in
accordo con il fratello, oltre che con la volontà del defunto padre, che
aveva dato disposizioni perché ognuno dei due figli divenisse
proprietario del terreno e della porzione di costruzione che sarebbe
stata da lui edificata e abitata (cfr. sentenza, pag. 4-5). Non a caso
l’edificazione e le relative spese sono state eseguite e pagate
direttamente da Enrico, quanto alla porzione di sua pertinenza.

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delle parti.

La Corte di merito ne ha tratto la conclusione che l’acquisto per
accessione della proprietà della terreno da parte di Mario Gigantino
non ebbe a produrre alcuna modificazione della pregressa situazione
possessoria, nel senso che Mario ebbe ad acquisire per accessione il
diritto di proprietà sulla porzione edificata da Enrico (in virtù della

è rimasto in capo al fratello in forza della situazione preesistente, che
egli non ha dimostrato di avere in alcun modo modificato.
La sentenza citata in contrario dal ricorrente nella memoria, secondo
cui il contratto preliminare avente ad oggetto l’impegno a trasferire la
proprietà non trasferisce il possesso, ma la mera detenzione del bene
all’acquirente a cui l’immobile sia stato consegnato (Cass. S.U. 27
marzo 2008 n. 7930) non è in termini e non vale ad infirmare la
correttezza della decisione della Corte di appello.
Nella specie la situazione possessoria di Enrico non è derivata da un
qualunque contratto od impegno preliminare stipulato con il fratello
(nella specie insussistenti), bensì dalla preesistente situazione di fatto,
che la Corte di appello ha ritenuto idonea a dimostrare il possesso,
quindi a giustificare l’acquisto della proprietà per usucapione.
Il rogito notarile avrebbe dovuto formalizzare e certificare un
trasferimento di proprietà già verificatosi, venendo così a costituire la
conseguenza, e non la causa, della relazione con il bene.
Detta relazione infatti si è instaurata non quale effetto del rogito, ma in
virtù dei comportamenti pregressi delle parti, dai quali quindi, e non dal
rogito, la Corte di appello ha correttamente desunto la qualificazione
come possesso.
Il ricorso è respinto.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza.
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formale intestazione dei terreni), ma non i/possesso di tale porzione, che

P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi ed €

accessori di legge.
Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 10 comma quater, d.p.r. n. 115 del
2012 per la condanna dei ricorrenti al pagamento dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione
civile, il 12 marzo 2015.

3.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli

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