Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8749 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, (ud. 14/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIO GIOVANNA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRACCHIA ATTILIA, con studio in

20137 MILANO, Piazza Imperatore Tito n. 8, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.E. (OMISSIS);

– intimato –

e sul ricorso n. 344/2007 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONTELEONE BIAGIO giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

C.C.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 21393/2006 del GIUDICE DI PACE di MILANO,

Sezione 7, emessa il 15/05/2006, depositata il 08/07/2006; R.G.N.

21716/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato PANARITI BENITO (per delega Avvocato MONTELEONE

BIAGIO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilita’ di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C. propose opposizione all’esecuzione avverso l’atto di precetto notificatole ad istanza di T.E., contestando di dovere la somma della quale era stato intimato il pagamento e sostenendo di aver anzi gia’ corrisposto quanto dovuto alla parte intimante.

Il Giudice di Pace di Milano, con sentenza pubblicata in data 8 luglio 2006, ha accolto l’opposizione ed ha dichiarato inefficace il precetto, con condanna dell’opposta al pagamento in favore dell’opponente delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 382,00 (di cui Euro 100,00 per spese, Euro 227,00 per diritti ed Euro 55,00 per onorari) oltre al 12,5% di spese generali, IVA e CPA..

Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano C.C. propone ricorso per cassazione a mezzo di un motivo. Si difende T.E. con controricorso ed, a sua volta, propone ricorso incidentale, fondato su un motivo. La ricorrente principale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente principale deduce violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3 degli artt. 17 e 91 c.p.c., nonche’ del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, nn. 1, 6 e 7 ed ancora dell’art. 24 Cost., con riferimento alla liquidazione delle spese effettuata nella sentenza impugnata. Con riferimento a tale liquidazione la ricorrente deduce anche il difetto di motivazione.

1.2. Il ricorso e’ inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che “la parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimita’, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacche’ l’eventuale violazione della suddetta tariffa integra un’ipotesi di error in iudicando e non in procedendo” (cosi’ Cass. n. 3651/07); e’ quindi inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilita’ della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si assumono documentate, senza precisare le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si intendono violate, nonche’ le singole spese asseritamente non riconosciute (cfr. Cass. n. 14744/07, n. 14455/09, n. 16149/09, n. 22287/09, tra le tante).

1.3. Col ricorso principale si denuncia la violazione dello scaglione relativo al valore della controversia, senza che la ricorrente abbia specificato quali importi di ciascuna delle voci per diritti e/o per onorari liquidati nella sentenza impugnata siano da considerare errati e quali invece avrebbero dovuto essere per ciascuna di dette voci. Vi e’ in ricorso soltanto l’indicazione del totale richiesto con la nota spese depositata nel giudizio di merito ed il generico rinvio a tale nota: cio’, che, per i principi sopra richiamati, impedisce l’autosufficienza del ricorso, non essendo dal tenore di questo soltanto, senza la consultazione degli atti, desumibile l’errore denunciato dalla ricorrente.

Ancora, col ricorso principale, si denuncia il mancato rimborso di spese documentate e di spese di scritturazione e collazione degli atti senza quantificare tali ultime spese e senza specificare quale fosse l’importo richiesto per ciascuna delle spese indicate come documentate. Valgono in proposito le considerazioni gia’ svolte in merito ai diritti ed agli onorari.

1.4. Soltanto con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la ricorrente ha riportato le voci della nota spese depositata nel grado di merito del giudizio, indicando voce per voce sia relativamente ai diritti ed agli onorari sia relativamente alle spese. Tuttavia, la memoria e’ destinata ad illustrare le ragioni svolte nel ricorso non certo a colmare le lacune di questo; vale a dire che l’inammissibilita’ originaria del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c. non puo’ essere “sanata” o comunque impedita depositando una memoria che contenga gli elementi richiesti a pena di inammissibilita’ del ricorso e che in questo mancavano ab origine (cfr. Cass. n. 7237/06, secondo cui “il vizio di genericita’ ed indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione, che lo rende inammissibile, non puo’ essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione e’ quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi gia’ debitamente enunciati nel ricorso e non gia’ di integrare quelli originariamente generici e, quindi, inammissibili”, nonche’ Cass. n. 7260/05 ed altre).

2. Col ricorso incidentale si denuncia la violazione dell’art. 14 delle Tariffe forensi approvate con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e’ inammissibile.

2.1. Tale ricorso e’ soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (8 luglio 2006).

L’unico motivo del ricorso incidentale e’ inammissibile per mancanza dei quesiti ai sensi della norma appena citata.

Manca, infatti, totalmente il quesito relativo alla censura di vizio di violazione di legge.

3. Avuto riguardo alla dichiarazione di inammissibilita’ di entrambi i ricorsi, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili, Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA