Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8749 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. I, 11/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 11/05/2020), n.8749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1941/2019 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana,

32, presso lo studio dell’avvocato Antonio Gregorace, che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1709/2018 della Corte di appello di Ancona

depositata il 10.08.2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 17/01/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato, pronunciando su ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, l’impugnazione proposta da C.F. avverso l’ordinanza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione del primo avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. C.F. ricorre in cassazione con quattro motivi Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario del Gambia, nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di essere cittadino del (OMISSIS), nato nel villaggio di (OMISSIS), di religione musulmana, di etnia (OMISSIS), e di aver lasciato il proprio Paese per i cattivi rapporti che si erano instaurati tra la madre e la seconda moglie del padre che aveva accusato la prima di vampirismo.

Il gruppo familiare del richiedente, formato da madre e fratelli, aveva dovuto lasciare il villaggio di origine spostandosi dapprima in Senegal, quindi in Niger, poi in Mali ed in Libia da dove, in esito all’aggressione dello zio, il ricorrente decideva di raggiungere l’Italia.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed alla Direttiva 2004/83/CE recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, dell’obbligo di collaborazione istruttoria.

I giudici di merito avrebbero dovuto svolgere un ruolo attivo provvedendo a disporre l’audizione del richiedente al fine di valutare ed approfondire i temi rilevanti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2 e art. 13, comma 7 e violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla mancata traduzione, nella lingua del ricorrente, ovverosia il (OMISSIS), della decisione della Commissione territoriale.

3. Con il terzo motivo si fa valere, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per avere la Corte di merito escluso la sussistenza di un danno grave in caso di rientro del richiedente nel Paese di origine.

4. Con il quarto motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 2 Cost., per non avere i giudici di appello tenuto in considerazione il grado di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia al fine del riconoscimento della protezione umanitaria.

5. I motivi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 5.1. Sul primo motivo.

In tema di protezione sussidiaria, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, sancisce un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, ponendo quindi a carico del giudice del merito l’obbligo di cooperazione istruttoria nel vagliare le dichiarazioni rese dal richiedente protezione oltre che nell’informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti (in termini: Cass. n. 7333 del 10/04/2015; Cass. n. 25319 del 16/12/2015).

Questa Corte di legittimità ha ancora affermato che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, e che il principio dispositivo resta pertanto derogato a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare.

Tanto è destinato ad aversi là dove il richiedente, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 15794 del 12/06/2019; Cass. n. 27336 del 29/10/2018).

Sull’indicata premessa, nella intrinseca inattendibilità del richiedente alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, i giudici di merito non sono tenuti a porre in essere alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass. 10/4/2015 n. 7333; Cass. 1/3/2013 n. 5224).

Con siffatti principi non si confronta la difesa del ricorrente che genericamente, e quindi in modo inconcludente, richiama il dovere di collaborazione istruttoria gravante sui giudici di merito.

5.2. Sul secondo motivo.

In materia di protezione internazionale dello straniero, l’oggetto della controversia introdotta dinanzi al giudice di merito non è il provvedimento amministrativo di diniego, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale; l’eventuale nullità del provvedimento non rileva pertanto come tale, ma in quanto abbia impedito il pieno dispiegarsi del diritto di difesa anche nella forma di una mancata tempestiva difesa (Cass. 22/03/2017 n. 7385).

L’omessa traduzione della comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, nella lingua indicata dallo straniero o in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo secondo l’indicazione di preferenza), determina l’invalidità del provvedimento e tale vizio, come già le altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione dell’atto, anche tardiva, ove la nullità abbia impedito il rispetto del termine di legge (Cass. 19/06/2019 n. 16470; Cass. 24/09/2019 n. 23760).

Il ricorrente non deduce di aver denunciato la nullità da omessa traduzione nell’atto di opposizione ed il tema, per una piana lettura della sentenza impugnata, è pacificamente rimasto estraneo a quella fase del giudizio in cui il richiedente si è peraltro difeso con l’ausilio di difesa tecnica. Il proposto mezzo manca quindi di autosufficienza.

Il richiedente protezione che non abbia denunciato in sede di opposizione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, ratione temporis applicabile, la nullità del provvedimento amministrativo, anche per omessa traduzione del provvedimento amministrativo in lingua nota o veicolare, non può far valere l’originaria invalidità nel giudizio di cassazione, nell’inammissibile carattere di novità che la questione altrimenti sarebbe destinata ad assumere e non potendo ritenersi che a fronte del pieno realizzarsi del contraddittorio nella fase di merito residuino ragioni di nullità da far valere nella successiva fase di legittimità.

5.3. Il terzo motivo ed il quarto motivo sono inammissibili per genericità e perchè si risolvono in una mera riproposizione di tesi difensive disattese dai giudici di appello senza confrontarsi, secondo i più squisiti e propri contenuti del proposto mezzo, con la motivazione del provvedimento impugnato (Cass. 24/09/2018 n. 22478).

6. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’Amministrazione intimata articolato difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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