Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8748 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 8748 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 29017-2013 proposto da:
ANANIA QUIRINO NNAQRN46L25L780M, FAGIOLO MARIA
LETIZIA FGLMLT52S61C858C, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MICHELANGELO BUONARROTI 40, presso lo studio
dell’avvocato LOREDANA FIORE, rappresentati e difesi
dall’avvocato ANGELO PERFUMO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
TREVI FINANCE SPA e per essa UniCredit Credit Management
Bank SpA (denominazione assunta da UNICREDITO GESTIONE

Data pubblicazione: 30/04/2015

CREDITI SPA – BANCA PER LA GESTIONE DEI CREDITI – in
forma abbreviata UGC BANCA SPA) quale mandataria di UniCredit
SpA (avente causa di Capitalia SpA per fusione per incorporazione) a
sua volta mandataria della predetta società Trevi Finance SpA in
persona del Quadro Direttivo, elettivamente domiciliata in ROMA,

BOAZZELLI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale alle
liti in calce al controricorso;
– controrícorrente contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – SOCIETA’
COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA (già Cassa
Rurale ed Artigiana di Roma) in persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI SANTI QUATTRO CORONATI 56, presso lo
STUDIO FIORMONTI, rappresentata e difesa dall’avvocato DE
MARCO CARLO FEDERICO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente nonc.hè contro
UNICREDITO ITALIANO SPA – GRUPPO BANCARIO
UNICREDITO ITALIANO;

intimato

avverso la sentenza n. 6435/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 6.11.2012, depositata il 20/12/2012;

Ric. 2013 n. 29017 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-2-

VIA MONTELLO 30, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Fiore Loredana (per delega orale
dell’avv. Angelo Perfumo) che si riporta ai motivi del ricorso;

Boazzelli che si riporta ai motivi del controricorso;
udito per la controricorrente (Banca di Credito Cooperativo di Roma)
l’Avvocato De Marco Carlo Federico che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo
La s.p.a. Banca di Roma ha convenuto davanti al Tribunale di
Velletri i coniugi Quirino Anania e Maria Letizia Fagiolo, chiedendo
che venisse dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. l’atto
costitutivo di fondo patrimoniale da essi stipulato con rogito 3 marzo
1993, avente ad oggetto immobili di loro proprietà, perché tale da
pregiudicare i crediti della banca attrice, derivanti da affidamenti e
mutui concessi ai convenuti.
Questi hanno resistito alle domande, assumendo di essere semplici
fideiussori delle debitrici principali, s.r.l. Serfin, Jolly Motori e impresa
di Quirino Anania, alle quali soltanto erano stati concessi i crediti.
Hanno aggiunto che il 26 gennaio 1994 la Banca di Roma aveva
concesso alla Serfin e a Quirino Anania quattro mutui fondiari per
l’importo di f 550 milioni, garantiti da iscrizioni ipotecarie per lire un
miliardo e seicentocinquantamilioni. Hanno proposto domanda
riconvenzionale di risarcimento dei danni.
Sono intervenute nel giudizio in adesione alla domanda attrice la s.p.a.
ICCREA e la s.coop. r.l. Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Segni.

Ric. 2013 n. 29017 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-3-

udito per la controricorrente (Trevi Finance SpA) l’Avvocato Claudio

Con sentenza n. 688/2009, depositata il 30 settembre 2009, il
Tribunale ha accolto la domanda attrice, dichiarando inefficace e
inopponibile ai creditori l’atto costitutivo del fondo patrimoniale. Ha
respinto la domanda riconvenzionale ed ha condannato i convenuti al
pagamento delle spese processuali.

interessa in questa sede) la s.p.a. Trevi Finance, cessionaria del credito
già facente capo alla s.p.a. Unicredito Gestione Crediti e la soc. coop.
a r.l. Banca di Credito Cooperativo di Roma, incorporante la BCC di
Segni.
Le s.p.a. Unicredito e ICCREA sono rimaste contumaci, mentre la
s.p.a. F.G, cessionaria del credito già facente capo a ICCREA, si è
costituita per dichiarare di avere transatto la vertenza con gli appellanti.
Con sentenza 6 novembre — 20 dicembre 2012 n. 6435 la Corte di
appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, ponendo a
carico degli appellanti le spese di appello.
Questi ultimi propongono tre motivi di ricorso per cassazione.
Resistono con separati controricorsi la Banca di credito cooperativo e
la Trevi Finance.
I ricorrenti e la Banca di credito Cooperativo hanno depositato
memoria.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli art.
299 e 161 cod. proc. civ., 2504bis cod. civ. e nullità della sentenza, per
avere la Corte di appello pronunciato nei confronti di un soggetto non
più esistente, in quanto la BCC di Segni aveva dichiarato nella
comparsa conclusionale di primo grado di essere stata incorporata dalla
Banca di Credito Cooperativo di Roma. Essendo la predetta
intervenuta con atto 31 ottobre 2003, prima dell’entrata in vigore, il 1°
Ric. 2013 n. 29017 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-4-

Proposto appello dai soccombenti, si sono costituite (per quanto

gennaio 2004, del nuovo testo dell’art. 2504bis cod. civ., assumono
che detta dichiarazione avrebbe dovuto comportare l’interruzione del
processo ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., non essendosi costituita
nel giudizio la società incorporante, a sanare e ratificare l’operato
dell’incorporata.

proc. civ., poiché la BCC incorporata, nel costituirsi dopo la fusione,
non ha prodotto una nuova procura alle liti; né è stata acquisita al
giudizio la procura della società incorporante; donde la nullità del
processo per l’invalida costituzione del rapporto processuale, rilevabile
in ogni stato e grado del giudizio.
2.- I due motivi — che vanno congiuntamente esaminati perché
connessi — sono manifestamente infondati, perché contrastanti con il
principio più volte enunciato da questa Corte, per cui solo la società
incorporante è legittimata a dolersi della mancata interruzione del
processo, poiché tale regola (peraltro non più applicabile dopo le
modifiche apportate all’art. 2504bis cod. civ.) era preordinata a tutela
della parte nei cui confronti interveniva l’evento interruttivo, idoneo a
pregiudicarla. La mancata interruzione non poteva quindi essere
rilevata d’ufficio dal giudice, nè essere eccepita come motivo di nullità
da una parte diversa, neppure se litisconsorte necessario di quella
legittimata (Cass. civ. Sez. 3, 22 agosto 2007 n. 17855; Cass. civ. Sez.
Lav., 4 agosto 2009 n. 17913; Cass. civ. S.U. 17 settembre 2010 n.
19698).
Ogni ulteriore questione sul punto risulta assorbita, ivi inclusa quella
attinente all’asserita estinzione del mandato di difesa.

Ric. 2013 n. 29017 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-5-

Il secondo motivo denuncia violazione degli art. 83, 163 e 164 cod.

3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2901 cod. civ. poiché la
Corte di appello non avrebbe valutato elementi decisivi al fine di
dimostrare che il patrimonio dei ricorrenti era sufficiente a soddisfare i
crediti delle banche pur dopo la costituzione del fondo patrimoniale.
Non avrebbe preso in esame, in particolare, la sentenza n. 15831/2006

illegittimo il recesso della banca dai mutui concessi ai ricorrenti, con la
motivazione che essi erano stati garantiti da cospicui cespiti
immobiliari.
3.1.- Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, poiché
da un lato prospetta come violazione di legge questioni che attengono
piuttosto alla valutazione degli elementi di prova da parte della Corte di
merito ed al giudizio, essenzialmente di fatto, quindi non suscettibile di
riesame in questa sede, circa l’entità del patrimonio facente capo ai
ricorrenti alla data della costituzione del fondo patrimoniale; circa
l’entità dei loro debiti verso la banca e circa la sufficienza del
patrimonio a far fronte ai debiti stessi, nonostante le immobilizzazioni
di cui al fondo patrimoniale.
L’asserita, omessa considerazione del contenuto della sentenza del
Tribunale di Roma, che ha dichiarato illegittimo il recesso della banca
da alcuni mutui — che peraltro la resistente Trevi Finance nega che
riguardassero tutti l’Anania — non è sufficiente a dimostrare in questa
sede né l’ammissibilità, né la fondatezza, del motivo di ricorso, che non
rientra in alcuno dei casi in cui l’art. 360 cod. proc. civ. ammette il
ricorso per cassazione.
4.- Il ricorso è rigettato.
5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Ric. 2013 n. 29017 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-6-

del Tribunale di Roma che, in altro giudizio fra le parti, ha dichiarato

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in C 3.200,00, per ciascuna delle resistenti, di cui C
200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle

Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma quater, del d.p.r. n. 115
del 2012 per la condanna dei ricorrenti al pagamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione
civile, il 12 marzo 2015.

spese generali ed agli accessori di legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA