Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8748 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 30/03/2021), n.8748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5718/2014 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “Sofer Carpenterie S.r.l.”, con sede in (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Antonio Magliocca, con studio in Roma, ove elettivamente

domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di

costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di L’Aquila il 14 luglio 2014 n. 746/01/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in

legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore

Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero

della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 dicembre 2020 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila il 14 luglio 2014 n. 746/01/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro in relazione alla riqualificazione di una compravendita all’incanto di un complesso di beni in termini di cessione di ramo aziendale, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “Sofer Carpenterie S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo il 16 novembre 2011 n. 359/01/2011, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la fattispecie costituisse una compravendita avente ad oggetto un complesso di beni ormai inidonei all’esercizio (anche potenziale) dell’attività imprenditoriale. La “Sofer Carpenterie S.r.l.” si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. b, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20 e 40, nonchè dell’art. 2555 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente escluso che la compravendita soggetta ad imposta di registro avesse ad oggetto un complesso di beni muniti di attitudine potenziale all’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Posto che i trasferimenti di azienda o di ramo aziendale in virtù di provvedimenti giudiziari di aggiudicazione ed assegnazione nell’ambito di procedure esecutive o fallimentari sono soggetti ad imposta di registro nella misura stabilita per i corrispondenti atti negoziali (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37 e D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa – parte prima allegata, art. 8), si rileva che il thema decidendum attiene alla individuazione dei requisiti necessari a qualificare la destinazione di un complesso di beni all’esercizio di un’attività imprenditoriale.

1.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte: a) in presenza di una cessione di beni atti, nel loro complesso e nel loro collegamento, all’esercizio d’impresa, si deve ravvisare una cessione d’azienda soggetta ad imposta di registro, mentre solo la cessione di singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere assoggettata ad I.V.A. (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2002, n. 897; Cass., Sez. 5, 19 novembre 2007, n. 23857; Cass., Sez. 5, 22 gennaio 2013, n. 1405; Cass., Sez. 5, 8 maggio 2013, n. 10740); b) v’è cessione di azienda anche nel caso in cui i beni ceduti nella loro complessità siano potenzialmente utilizzabili per attività d’impresa, senza che abbia rilievo il requisito “dell’attualità dell’esercizio dell’impresa nè la mancata cessione delle relazioni finanziarie, commerciali e personali” (Cass., Sez. 5, 16 aprile 2010, n. 9162; Cass., Sez. 5, 17 novembre 2017, n. 27290; Cass., Sez. 5, 27 dicembre 2018, n. 33486).

1.3 Alla luce di tali principi, dunque, si deve escludere che un complesso di beni possa essere qualificato alla stregua di un’azienda o di un ramo aziendale in assenza di una destinazione non solo attuale, ma anche potenziale all’esercizio dell’attività imprenditoriale, allorquando l’originaria utilizzabilità dell’intero aggregato a scopo produttivo o commerciale sia ormai cessata a causa del prolungato stato di abbandono e non possa essere ripristinata a causa dell’obsoloscenza tecnologica, essendo stato indispensabile il ricorso ad onerosi e straordinari interventi di ristrutturazione ed ammodernamento per il recupero ad altre e diverse forme di uso.

1.4 Pertanto, sulla scorta dell’accertamento correttamente fattone dai giudici di merito, non si può ritenere che i beni trasferiti potessero costituire un complesso azienda le (nell’accezione delineata dall’art. 2555 c.c.), dal momento che, “nella fattispecie, oggetto della vendita è un immobile rimasto inattivo per diversi anni, e che è stato, poi, ristrutturato stante lo stato di abbandono nel quale versava” Per cui, “non può parlarsi di vendita di ramo di azienda, in quanto non vi era una azienda funzionante e suscettibile di essere ceduta come tale”.

2. Dunque, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

 

 

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