Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8748 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, (ud. 14/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33412/2006 proposto da:

CARNIELLO RUGGERO & C SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante p.t. geom. C.R., elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato

NARDONE LORENZO, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO PER LA RICERCA SPERIMENTAZIONE AGRICOLTURA CRA (OMISSIS),

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Prof.

Co.Ro., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO N. 28, presso lo studio dell’avvocato BERNARDI GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1096/2006 del TRIBUNALE di TREVISO, emessa

l’8/03/2006, depositata il 04/05/2006; R.G.N. 7698/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato NARDONE LORENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A) propose opposizione, dal ricorrente qualificata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso la procedura esecutiva per pignoramento presso terzi introdotta dalla società Carniello Ruggero & C. s.r.l., lamentando l’eccessività della somma indicata in precetto e l’impignorabilità delle somme e dei crediti oggetto di pignoramento poichè vincolati a finalità di pubblico interesse.

Il Tribunale di Treviso, con sentenza pubblicata il 4 maggio 2006, ha accolto l’opposizione per entrambi i motivi e, per quel che rileva nella presente sede, ha dichiarato l’impignorabilità dei beni oggetto di pignoramento presso terzi notificato in data 18/19.2.2004 dalla società Carniello Ruggero & C. s.r.l..

Avverso la sentenza del Tribunale di Treviso quest’ultima società propone ricorso straordinario per cassazione a mezzo di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Si difende il C.R.A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (4 maggio 2006).

L’unico articolato motivo di ricorso, col quale si denuncia il vizio di violazione di legge, con riguardo all’art. 617 c.p.c., è inammissibile per difettosa formulazione dei quesiti di diritto.

I quesiti di diritto sono formulati nei seguenti termini:

“a) l’accertamento della qualificazione dell’azione proposta dall’Istituto opponente (oggi C.R.A.) come esposta ai punti B.2-B.3- B.4-B.5 dell’atto di opposizione del 26.03.2004 -in relazione al dedotto motivo di ricorso – compiuta dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 1096/06;

b) in caso di mancata qualificazione dell’opposizione (se all’esecuzione o agli atti esecutivi) da parte del primo Giudice, la sua qualificazione giuridica da parte di questa ecc.ma Corte;

c) in base a tale qualificazione, la verifica della tempestività dell’opposizione formulata dall’Istituto Sperimentale per la Viticoltura (successivamente assorbito ex D.Lgs. n. 454 del 1999 dal C.R.A.) in relazione al disposto dell’art. 617 cod. proc. civ., nella versione previgente all’entrata in vigore della L. 24 febbraio 2006, n. 52 – per appurare se risultava ammissibile, o se doveva essere rigettato perchè inammissibile in quanto tardivo, lo specifico motivo di opposizione di impignorabilità dei beni – e conseguentemente accertare la erroneità della sentenza n. 1096/06”.

Il secondo quesito si risolve nell’affermazione di un principio generalmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla qualificazione dell’opposizione ai fini dell’individuazione del rimedio esperibile: esso, per come formulato, non è evidentemente finalizzato ad evidenziare un errore di diritto della sentenza impugnata.

Il primo ed il terzo quesito sono formulati in termini tali da non consentire a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dal ricorrente con riferimento alla fattispecie concreta:

in particolare, non è esposta nè riassunta, ma solo richiamata con un rinvio agli atti del giudizio di merito, la causa petendi dell’opposizione (primo quesito) nè è esposta e nemmeno riassunta la censura che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, essendo desumibile dal tenore del terzo quesito soltanto l’esito del ricorso invocato dal ricorrente, vale a dire la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, non certo le ragioni sulle quali tale esito si dovrebbe fondare: nemmeno combinando i detti quesiti, gli stessi appaiono idonei all’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e della questione che esso pone non è fornita alcuna valida sintesi logico-giuridica.

Avuto riguardo ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 26020 del 30 ottobre 2008, per la quale “Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, cosi da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie”) va perciò dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

In applicazione della regola della soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente Carniello Ruggero & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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