Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8748 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. I, 11/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 11/05/2020), n.8748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1745/2019 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi,

72, presso lo studio dell’avvocato Andrea Sciarrillo e rappresentato

e difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui

Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1322/2019 della Corte di appello di Ancona

depositata il 10.07.2018.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 17/01/2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato, pronunciando su ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, l’impugnazione proposta da B.P. avverso l’ordinanza del locale tribunale che aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Le dichiarazioni del richiedente erano state intese come non credibili e stereotipate e non meritevoli di attivazione dei poteri suppletivi di ufficio; erano state ritenute non integrate le protezioni richieste.

B.P. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con tre motivi illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso deducendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’avverso mezzo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario del Gambia, nel racconto reso dinanzi alla competente commissione territoriale aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese perchè, dopo aver subito il furto di capi di bestiame ed averne individuato, insieme al fratello, gli autori, venuto alle vie di fatto con costoro, egli aveva ridotto uno dei ladri in fin di vita ed il giorno dopo la polizia locale aveva raggiunto la sua abitazione per arrestarlo con il fratello, evento che non si verificava perchè il padre lo chiamava con il cellulare avvertendolo dell’accaduto e raccomandandogli di fuggire.

2. Ciò posto, con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione: dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 di definizione del nozione di “rifugiati” e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e); D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, sullo scrutinio dei fatti e delle circostanze e delle procedure di esame; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, sugli atti di persecuzione; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), sulla protezione sussidiaria; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sui criteri applicabili alle domande; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sulla protezione umanitaria e sull’art. 10 Cost. (sul diritto di asilo).

La Corte di merito aveva ritenuto intrinsecamente non credibile il racconto del richiedente non apprezzando quanto narrato dal primo pur avendo egli esposto la sua storia personale in modo credibile e lineare; i giudici avrebbero dovuto attivarsi di ufficio nell’osservanza del dovere di collaborazione istruttoria.

La motivazione sarebbe stata apodittica ed apparente ed avrebbe avallato quella del primo giudice e, prima ancora, quella della commissione territoriale.

2.1. Sui numerosi report di Amnesty International, tra questi in quello 2017-2018, e sul sito “(OMISSIS)” del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aggiornato al 29.10.2018 sul rischio terrorismo e, ancora, sul report del Ministero dell’Interno – Unità COI del 5.5.2017, sulle gravi violazioni dei diritti umani comprensive di torture, arresti arbitrari in attesa di giudizio e detenzioni in isolamento, veniva descritta una situazione suscettibile di riconoscimento in termini di “danno grave” di cui al D.Lgs. n. 261 del 2007, art. 14, lett. c).

La Corte avrebbe violato l’art. 3 Cost., trattando in modo diseguale situazioni uguali rispetto alle differenti conclusioni raggiunte da riportate pronunce di merito quanto ad altrettanti diversi casi.

La violenza anche ove non integrativa della situazione di cui dell’art. 14 cit., lett. c), avrebbe potuto realizzare le diverse ipotesi di cui dell’art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. cit..

2.2. I giudici di appello non avrebbero effettuato alcun cenno alla situazione politica e di sicurezza del Gambia e dei paesi di transito fornendo una interpretazione lacunosa che non avrebbe dato conto dell’istruttoria esperita sulla situazione del paese di origine con violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

3. Con il secondo motivo sulla protezione umanitaria si deduce la nullità della sentenza per violazione della disciplina sulla protezione per ragioni umanitarie e del diritto di asilo mancando la sentenza impugnata di un effettivo esame di situazioni di vulnerabilità non rientranti in quelle tipiche o perchè temporanee o perchè vi è un impedimento al riconoscimento della protezione maggiore, con sottovalutazione dell’inserimento in Italia del richiedente.

Il giudice del gravame non avrebbe neppure operato una valutazione comparativa tra integrazione raggiunta in Italia e pericolo corso dal richiedente in caso di suo rientro nel paese di origine e la decisione sarebbe stata esito di un mero automatismo del rigetto delle protezioni maggiori.

Sarebbero stati violati gli artt. 10 e 2 Cost. e gli artt. 3 e 8 CEDU sul diritto di asilo e la protezione sui trattamenti disumani e degradanti e non valutata l’integrazione sociale legittimante il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione per omessa valutazione delle condizioni di vulnerabilità integrative della protezione umanitaria.

5. Il primo motivo di ricorso relativo alla credibilità del racconto è inammissibile perchè ripropone questioni che, correttamente risolte in grado di appello in conformità alla decisione di primo grado, non offrono a questa Corte occasione per rivedere, nei termini di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, indirizzi in precedenza espressi e che per l’impugnata sentenza hanno trovato applicazione.

5.1. Questa Corte di legittimità, con principio al quale vuole qui darsi continuità nell’apprezzata sua ragionevolezza, ha per verso per vero affermato che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 15794 del 12/06/2019; Cass. n. 27336 del 29/10/2018).

Sull’indicata premessa, nella intrinseca inattendibilità del richiedente alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, i giudici di merito non sono tenuti a porre in essere alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass. 10/4/2015 n. 7333; Cass. 1/3/2013 n. 5224).

Il contenuto dei parametri sub c) ed e) (coerenza e plausibilità delle dichiarazioni; generale attendibilità del richiedente) del del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, su cui scrutinare la credibilità del racconto del richiedente protezione, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese là dove il complessivo quadro di allegazione e prova che sia stato fornito non risulti esauriente sempre che, però, sia positivo il giudizio di veridicità alla stregua degli indici di genuinità intrinseca (Cass. 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Cass. 10/5/2011, n. 10202).

5.2. A quanto detto si aggiunga che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) – e che tale apprezzamento di fatto diviene censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 33096 del 20/12/2018).

6. Definita per i segnati termini e contenuti la giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul giudizio di credibilità del richiedente protezione, nella fattispecie in esame si ha che la Corte di appello di Ancona non si è sottratta all’obbligo di scrutinio delle dichiarazioni rese dal richiedente ed a quello susseguente di integrazione istruttoria e tanto con un accertamento di fatto che sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità, avendo i giudici di appello escluso che sia stato superato il vaglio di credibilità soggettiva per la genericità ed il carattere stereotipato del racconto.

I giudici di appello hanno evidenziato la scarsa credibilità del racconto là dove esso manca di individuare le ragioni di persecuzione e quelle di un pericolo di danno grave alla persona in cui il richiedente andrebbe incontro in caso di suo rientro valorizzando, altresì, il carattere privato della vicenda narrata e quindi la non capacità della stessa di segnalare i presupposti delle invocate protezioni.

Come da questa Corte affermato, in tema di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, enuncia alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, fondandosi sull'”id quod plerumque accidit”, non sono esaustivi, non precludendo la norma la possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

Il racconto del richiedente non resta pertanto credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a), della medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sè inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza (Cass. n. 20580 del 31/07/2019).

6.1. Esclusa l’attendibilità del racconto e con essa la prova di una vicenda del richiedente meritevole di protezione, la Corte di merito ha ritenuto che quanto residuava nelle richieste dell’appellante era da apprezzarsi in termini di valutazione della situazione generale del Bangladesh senza collegamento con la storia personale del primo non meritevole come tale di tutela.

6.2. Le ulteriori censure relative al rischio del richiedente di subire, al rientro nel proprio paese di origine, la condanna a morte o l’esecuzione della relativa pena, e la tortura o altri trattamenti inumani e degradanti (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)) sono pertanto inammissibili.

7. Quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il motivo è inammissibile perchè non autosufficiente.

La Corte di appello di Ancona ha ritenuto indimostrato per il Gambia l’esistenza di un grado di violenza dei conflitti in corso tale, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia sui casi Elgafaji e Diakitè, da ritenere esposto a pericolo un civile per la sua sola presenza sul territorio e siffatto giudizio ha reso scrutinando i report del M.A.E. e quelli EASO del 6 febbraio e del 21 marzo 2017, sul punto rilevando per essi, insieme all’insussistenza degli estremi della violenza estrema e generalizzata in situazione di conflitto armato e l’esistenza di un processo di “normalizzazione istituzionale”, che l’appellante non avesse dedotto contrapposte e più recenti fonti.

7.1. Ecco che la deduzione operata dinanzi a questa Corte di legittimità dell’esistenza di più recenti fonti urta, ferma l’indicata premessa circa la condotta processuale nel pregresso dalla parte assunta, con il principio dell’allegazione.

Il ricorrente, per vero, avrebbe dovuto allegare ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, documentazione sulla situazione dello Stato di provenienza attestante l’indicato pericolo e tanto non è avvenuto.

7.3. Resta altresì certo il principio, in più occasioni affermato da questa Corte di legittimità, che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (da ultimo: Cass. 08/07/2019 n. 18306).

Nella ritenuta insussistenza dell’indicata nozione, il proposto mezzo è quindi inammissibile per l’incapacità di cogliere siffatta ratio decidendi dell’impugnata sentenza.

7.4. Il differente trattamento riservato ad omologhe vicende dai diversi giudici di merito è questione che lascia non configurabile la dedotta violazione dell’art. 3 Cost., in quanto espressiva dei diversi e fisiologici esiti che accompagnano allo svolgimento dell’attività giurisdizionale.

8. Con il secondo ed il terzo motivo si deduce dal ricorrente la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e l’omissione di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, delle situazioni di vulnerabilità soggettiva integrative della protezione per motivi umanitari anche in ragione delle condizioni del paese di provenienza.

La Corte di merito con motivazione meramente apparente, neppure valorizzando, come avrebbe dovuto, lo stato di salute del ricorrente, avrebbe rigettato la domanda in materia di protezione umanitaria che sarebbe stato l’esito, non ammesso secondo la giurisprudenza di legittimità, di un mero automatismo del rigetto delle altre domande.

La Corte di appello avrebbe dovuto procedere ad un giudizio di bilanciamento tra la posizione goduta in Italia dal richiedente e da quella sua propria nel Paese di origine in quanto lesa da situazioni di pericolo per l’incolumità personale e da situazioni geo-politiche non emendabili.

L’art. 10 Cost. e artt. 3 e 8 CEDU, applicabili alla specie sancirebbero il principio di non respingimento da valere per chiunque resti altrimenti esposto al rischio di torture e trattamenti inumani e degradanti, evidenze rispetto ai quali sarebbe attribuito alla p.a. l’esercizio di una discrezionalità tecnica di accertamento dei presupposti che legittimano la protezione umanitaria.

8.1. Quanto alla denuncia della mancata valutazione, con conseguente, anche omissione di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, delle situazioni di vulnerabilità soggettiva integrative della protezione per motivi umanitari anche in ragione delle condizioni del paese di provenienza, il motivo è inammissibile in ragione del giudizio espresso dalla Corte di merito – non censurabile per le ragioni più sopra esposte in questa sede – sulla inattendibilità del racconto che quelle situazioni descrive.

8.2. La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere correlata ad una valutazione individuale, da spendersi caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia che va comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Là dove infatti si prescindesse dalla situazione particolare del richiedente ecco che si prenderebbe in considerazione non tanto la peculiare situazione del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

8.3. Per l’effetto, venuta meno, per l’inattendibilità del racconto, incapace di definire una situazione di vulnerabilità del richiedente protezione umanitaria nel Paese di provenienza, uno dei due termini di comparazione secondo i quali deve trovare svolgimento il giudizio sulla riconoscibilità della protezione umanitaria, l’ulteriore situazione descritta dal ricorrente come da egli goduta in Italia non entra neppure nel giudizio di bilanciamento.

8.4. Resta altresì fermo il principio dell’allegazione declinato nei termini che seguono e per il quale: la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. 07/08/2019 n. 21123).

Il ricorrente non può far valere la protezione umanitaria in ragione dei fatti costitutivi allegati a sostegno delle altre forme di protezione per il principio della domanda e del correlato onere di allegazione.

9. In conclusione, tutti i motivi proposti sono inammissibili ed il ricorrente va condannato alle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA