Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8746 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 8746 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 27167-2013 proposto da:
SOCIETA’ GRIMA SRL 03209780265 in persona del legale
rappresentante pro tempore amministratore unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI CAMPIGOTTO,
MAURIZIO TREVISAN, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
PEGOMAC SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo
studio dell’avvocato MANFREDI BETTONI, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 30/04/2015

dall’avvocato NADIA PARISE, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 806/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Giulio Pojaghi Bettoni (per
delega avv. Nadia Parise) che si riporta ai motivi del controricorso.

Svolgimento del processo
In relazione alla controversia promossa dalla s.r.l. Grima contro la s.r.l.
Pegomac per ottenere la risoluzione di un contratto preliminare di
compravendita di un capannone per inadempimento della promessa
acquirente Pegomac, nonché il pagamento di somme a titolo di
indennizzo per l’occupazione dell’immobile, la Corte di appello di
Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Treviso,
previa pronuncia di risoluzione del contratto preliminare, ha
condannato la convenuta a restituire a Grima l’immobile, e a pagare
alla stessa la somma di € 89.525,46 oltre interessi.
L’appello era stato proposto da Grima per ottenere la condanna della
controparte a pagare la somma di € 188.500,00, anziché quella inferiore
liquidata dal Tribunale.
Con la sentenza n. 806/2013 — impugnata in questa sede — la Corte di
appello ha respinto la domanda con la motivazione che

“Parte

appellante richiede che l’indennizzo venga riconosciuto anche per il periodo dal 15
maggio 2003 al novembre 2004… tale richiesta non era stata tempestivamente
Ric. 2013 n. 27167 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-2-

VENEZIA del 19.2.2013, depositata il 10/04/2013;

formulata in primo grado, di conseguenza non merita di essere esaminata”, ed ha
posto le spese del grado a carico dell’appellante.
Grima propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria.
Resiste Pegomac con controricorso.

1.- Con Punico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 345
cod. proc. civ., sul rilievo che la pronuncia della Corte di appello non
può che interpretarsi come dichiarazione di inammissibilità della
domanda, perché nuova; che trattasi di pronuncia errata poiché essa
ricorrente non ha mai chiesto la condanna della controparte al
pagamento dell’indennizzo dal 15 maggio 2003 al novembre 2004, come
afferma la sentenza impugnata; che ha invece chiesto, con le
conclusioni precisate in appello, la condanna della controparte al
pagamento del maggior danno mensile sino alla definitiva cessazione
dell’occupazione: la quale cessazione si è verificata il 4 giugno 2010,
undici mesi dopo il deposito della sentenza di primo grado contenente
la condanna alla restituzione.
Assume la ricorrente che la domanda è compresa in quella formulata
con l’atto di citazione in primo grado, avente ad oggetto il pagamento
dell’indennità per l’occupazione a decorrere dal 10 aprile 2005, senza
indicazione del termine finale (all’epoca non noto), e che in ogni caso è
consentito chiedere in appello la condanna della controparte al
risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado, fra i
quali rientrano per l’appunto quelli in oggetto.
2.- Il motivo è fondato.
Nella specie il ricorrente dichiara nel ricorso di avere proposto alla
Corte di appello la seguente domanda: ”

condannare la convenuta…..

a pagare … a titolo risarcitorio… la somma di e (159.250,00 + 29.250,00)
Ric. 2013 n. 27167 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-3-

Motivi della decisione

pari a 188.500,00 (ad oggi). … Oltre interessi.., nonché il maggior danno mensile
fino alla definitiva cessazione dell’indebita occupazione con l’effettivo definitivo
rilascio del compendio immobiliare di cui è causd’.
La richiesta di pagamento dell’indennizzo anche per il tempo
successivo al deposito della sentenza di primo grado è stata quindi

conclusioni riproducono su questo punto quelle assunte in primo
grado.
La Corte di appello ha omesso di pronunciare sul punto, dando una
risposta non congruente con la domanda formulata dalla ricorrente ed
in contrasto con la norma dell’art. 345 cod. proc. civ., nella parte in cui
dispone che nel giudizio di appello possono chiedersi non solo
interessi e accessori maturati dopo la sentenza impugnata, ma anche il
risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
3.- La sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte di
appello di Venezia, in diversa composizione, affinché prenda in esame
la domanda di cui sopra ed accerti se ricorrano i presupposti che ne
consentono l’accoglimento.
4.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa
composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
Non ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma quater, del d.p.r. n.
115 del 2012 per la condanna dei ricorrenti al pagamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato.
Ric. 2013 n. 27167 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-4-

chiaramente formulata e figura anche nell’atto di appello, le cui

Roma, 13 marzo 2015
Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA