Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8746 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 30/03/2021), n.8746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1600/2016 R.G. proposto da:

Descar S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e

difeso dagli avv.ti Livia Salvini e Giancarla Branda, presso il cui

studio elett.te domicilia in Roma, al viale Giuseppe Mazzini n. 11,

come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 604/34/15 della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte, depositata il 10/6/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1

dicembre 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 604/34/15, depositata il 10 giugno 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dalla Descar S.r.l. avverso la sentenza n. 1/12/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento, emessi in relazione alle annualità 2006 e 2007, con cui erano stati recuperati a tassazione ricavi non dichiarati all’esito di una contestazione di antieconomicità dell’attività della società inerente la vendita e locazione di immobili urbani ed industriali;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR confermato la decisione, ritenendo sussistenti i presupposti per il ricorso da parte dell’Agenzia ad un accertamento analitico-induttivo;

4. avverso la sentenza di appello, la Descar s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 7 gennaio 2016, affidato a sette motivi; l’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con nota del 6 ottobre 2017 la contribuente ha depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11;

2. in data 26 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione;

3. con istanza del 16 novembre 2020 la ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Osserva che:

1. La definizione delle controversie pendenti ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017, prevede la presentazione di una apposita istanza da parte del contribuente ed il pagamento integrale degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Non sono dovuti, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora stabiliti dallo stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, comma 1, mentre se la controversia riguarda interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si effettua con il versamento del quaranta per cento degli importi in contestazione;

2. l’istanza presentata dalla contribuente risulta corredata della documentazione attestante il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;

3. con nota del 26.6.2018 l’Agenzia delle Entrate aveva già comunicato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per gli avvisi di accertamento oggetto del presente contenzioso, con integrale pagamento del dovuto, e formulato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

4. Questa Corte ha già affermato che: “In tema di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 10, conv., con modif., in L. n. 96 del 2017), poichè la sospensione del giudizio tributario opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, prevista altresì in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che via abbia interesse” (Vedi Cass. n. 12017 del 2020).

5. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

5.1 Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

5.2 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, da remoto, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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